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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
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Barbara Berello
Alessandria23/10/2013 10:08comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Buongiorno,
vorrei proporre il seguente quesito, al quale ho trovato una risposta parziale sul Vs forum del 27/02/2013 (quesito dott. M.Ugolini), in quanto relativa alla disciplina previgente.
In base all'art 97 LF, nella nuova formulazione, dichiarata l'esecutività dello stato passivo, il curatore deve immediatamente darne comunicazione via pec, trasmettendo copia dello stato passivo "a tutti i ricorrenti", informandoli del diritto di proporre opposizione.
Nel caso di udienza di verifica di domande tardive, per "tutti i ricorrenti" devono intendersi anche i creditori che hanno già proposto domanda tempestivamente (cui era stata inviata via pec la relativa comunicazione con trasmissione dello stato passivo)?
In caso di risposta affermativa, a mio parere anche per la decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni, è sufficiente una comunicazione o occorre allegare anche copia dello stato passivo delle tardive, in cui però ovviamente non figurano i loro crediti?
Cordiali saluti.
Avv. Barbara Berello-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2013 20:01RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Siamo d'accordo che i destinatari della comunicazione dello stato passivo delle tardive siano anche i creditori che hanno proposto domanda tempestiva per il motivo da lei stesso detto della possibilità per costoro di proporre impugnazione dei crediti ammessi tardivamente.
Poiché la comunicazione ex art. 97 ora comprende la trasmissione via pec dello stato passivo, tale modalità si applica anche per lo stato passivo delle tardive, per cui anche questo deve essere trasmesso a tutti i creditori che ne hanno diritto (quelli sopra indicati); ciò perché solo dall'esame del passivo i precedenti creditori possono valutare se ricorrono motivi per proporre impugnazione.
Zucchetti Sg Srl
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)15/06/2014 11:46RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Siccome il termine ricorrenti è molto generico, ai tardivi deve essere comunicato lo stato passivo tempestivo dopo che sono stati ammessi? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2014 18:25RE: RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Si, dato che la comunicazione ex art. 97 ora comprende la trasmissione via pec dello stato passivo e, poiché questo comprende anche le tardive ammesse, ai creditori tardivi va comunicato anche lo stato passivo delle tempestive, nel quale sono inserite le loro pretese anche formulate e valutate in via tardiva. Ossia per ragioni esplicative si parla di stato passivo delle tempestive e delle tardive, ma in realtà lo stato passivo è uno solo, quello che comprende le domande tempestive e che viene dichiarato esecutivo; in esso poi confluiscono le domande esaminate tardivamente, anche se per comodità di gestione, le seconde a volte vengono tenute separate dalle prime.
Zucchetti SG Srl
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Angelo Russotto
Prato17/02/2015 17:54RE: RE: RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Continuando nella discussione: nel caso di società di persone e di uno stato passivo delle tardive riferito solo al socio, ai creditori tardivi andrà inviata copia dello stato passivo comprendente anche le altre masse tempestive oppure solo quella del socio? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/02/2015 20:34RE: RE: RE: RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Posto che l'insinuazione nel solo passivo del socio evidenzia che si tratta di un credito personale dello stesso e che nel passivo del socio confluiscono anche i crediti sociali, ma non quelli personali degli altri soci, la comunicazione va fatta ai creditori sociali e ai creditori personali del socio in questione.
Zucchetti SG srl
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Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)11/04/2016 16:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Salve,
facendo seguito a questa discussione, vorrei un chiarimento.
Il 07 aprile scorso, dopo l'udienza di verifica dello stato passivo delle tardive, ho comunicato a tutti i creditori, tempestivi e tardivi, lo stato passivo delle tardive, nel quale non figuravano i crediti delle tempestive. Pertanto, solo oggi, ho comunicato ai creditori tardivi anche lo stato passivo delle tempestive.
Le mie domande sono:lo stato passivo va comunicato separatamente di volta in volta o esiste un modo per inviarlo a tutti i creditori per intero?
L'aver comunicato lo stato passivo ai creditori tempestivi e tardivi in date diverse (a distanza di 4 giorni) comporta qualcosa?
Spero di essere stata chiara.
Cordiali saluti.
Avv. Isabella Cavallo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2016 20:52RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Bisogna partire dal concetto, già espresso in una delle risposte che precedono, che, sebbene si parli per ragioni esplicative di stato passivo delle tempestive e delle tardive, in realtà lo stato passivo è uno solo, quello che comprende le domande tempestive e che viene dichiarato esecutivo; in esso poi confluiscono le domande esaminate tardivamente, anche se per comodità di gestione, le seconde a volte vengono tenute separate dalle prime.
Di conseguenza, quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo delle tempestive, il curatore, giusto il disposto dell'art. 97, deve immediatamente trasmettere una copia a tutti i ricorrenti (ossia a tutti i creditori che hanno presentato domanda di insinuazione tempestiva), informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Quando successivamente si tiene una udienza di verifica delle tardive, queste confluiscono nello stato passivo già dichiarato esecutivo (ed è da questa unica data di esecutività che decorre l'anno di cui al primo comma dell'art. 101) per cui il curatore, dovendo fare la stessa comunicazione di cui all'art. 97 a tutti i ricorrenti- quelli tempestivi che possono impugnare i crediti tardivamente ammessi, e quelli tardivi per lo stesso motivo e per proporre eventuali opposizioni- deve comunicare a costoro lo stato passivo completo, comprendente sia le decisioni sulle tempestive che quelle sulle tardive.
Ne discende che la comunicazione in tempi diversi ai creditori tempestivi e tardivi non cambia nulla perché per ciascuno i termini dell'impugnazione decorrono dal ricevimento della comunicazione, che, così come la trasmissione dello stato passivo, va fatta via Pec.
Zucchetti Sg srl
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Claudia Cipolletti
Fermo20/05/2016 19:03RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Buonasera,
in qualità di legale di un creditore che ha presentato istanza di ammissione al passivo di un fallimento, pendente presso un tribunale di diverso foro di appartenenza, mi è capitato di sentirmi dire telefonicamente dal Curatore che la comunicazione ex art. 97 LF non verrà effettuata ed i termini per eventuale opposizione decorrono dalla data dell'udienza di verifica della domanda.
Poichè a tale udienza ho chiesto ad un Collega di sostituirmi per sostenere le ragioni del creditore, il predetto mi ha notiziata dell'esito, ma non sono a conoscenza del preciso provvedimento del Giudice delegato.
Vorrei sapere se tale condotta del Curatore è legittima e se quindi per il mio assistito non decorrono i termini per l'opposizione allo stato passivo fino alla ricezione della comunicazione ex art. 97 LF.
Cordiali saluti.
Avv. Claudia Cipolletti -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/05/2016 19:01RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: comunicazione ex art 97 L.F. esito udienza tardive
Il curatore non può dettare lui le regole del giudizio di verifica del passivo. L'art. 97 l.f. dispone che "Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda" e il primo comma dell'art. 99 stabilisce che "Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento". Norma peraltro dettata sulal scia degli interventi della Corte Costituzionale ch4e, nella vigenza della legge ante riforma, aveva dichiarto l'incostituzionalità dei termini per le impugnazioni che decorrevano dal deposito in cancelleria dello stato passivo, invece che dalla comunicazione.
Queste sono le norme indisponibili che regolano la materia e il curatore- ma neanche il giudice- può eluderle evitando la comunicazione e facendo decorrere il termine per le opposizioni da una data a suo piacimento. fin quando non riceverà la comunicazione ex art. 97, quindi non incomincia a decorrere il termine per l'impugnazione, anche se, inevitabilmente una situazione del genere, può creare una situazione di incertezza e potrebbe vedersi opposto che comunque era a conoscenza del deposito dello stato passivo in cancelleria in una certa data (il riferimento alla data di udienza è del tutto incomprensibile, potendo la stessa essere rinviata).
Zucchetti SG srl
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