Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione al passivo dei dipendenti
-
Daniela De Marchi
Santo Stefano di Zimella (VR)23/11/2012 15:08insinuazione al passivo dei dipendenti
Buongiorno,
mi ritrovo con le insinuazioni al passivo dei dipendenti e alcuni mi chiedono l'importo lordo risultanti dalle buste paghe altri il netto. A mio parere se mi chiedono il netto se anche è sbagliato io eseguo quanto richiesto. Per il lordo invece devo distin guere al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. è corretto' Daniela Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/11/2012 16:25RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
I dipendenti vanno ammessi al passivo al lordo delle ritenute fiscali, essendo il curatore sostituto di imposta, e al netto delle ritenute previdenziali, che richiederano gli enti rispettivi. Non puo' quindi ammettere al lordo i dipendenti che hanno chiesto l'ammissione al netto delle ritenute fiscali, altrimenti va ultra pentita giacche', anche se ammessi al netto, al momento del pagamento il curatore deve effettuare la ritenuta fiscale. In questi caso, comunque, si usa contattare i dipendenti invitandoli a rettificare la domanda.
Zucchetti sg Srl-
Claudio Colonni
Città di Castello (PG)14/12/2012 16:48RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Una riflessione sul tema, solo per contributo allla trattazione di una spinosa materia.
A volte capita nelle procedure concorsuali che rimangono insoluti debiti verso dipedenti per somme che sono già state assoggettate a contribributi e ritenute (cioè, gia emesse le buste paga, presentati i mod. 770, rilasciati i CUD, ecc.ra, ancorchè il relativo saldo netto (da busta paga) sia stato pagato solo in parte (questo avviene di solito quanto un azienda in difficoltà pensa di riuscire a pagare, magari ratealmente, ma poi non vi risesce in tutto od in parte).
In questo caso non dovrebbe essere corretto assoggettare nuovamente le somme ripartite a ritenuta poichè:
1. le somme spettanti ai dipedenti sarrebbero tassate due volte in violazione del divieto sulle doppie imposizioni di cui al TUIR;
2. sicuramente perverranno al fallimento cartelle esattoriali per ritenute e contributi non versati che (sulle somme non versate) non sarebbero state dovute se il curatore applica nuovamente le ritenute;
3. ricalcolare tutto il pregresso a volte e praticamente impossibile, specie nel caso in cui via sia stato un pagamento solo parziale, magari avvenuto tramite pignoramento presso terzi, in più soluzioni a cavallo di anno, e per somme riferibili indistintamente a retribuzioni non percepite, TFR, e spese legali liquidate (cumulativivamente) in decreti ingiuntivi poi eseguiti;
L'unica soluzione potrebbe essere proprio quella di ammettere al passivo "al netto" e pagare al dipendente (in sede di riparto) senza ulteriore applicazione di ritenuta;
5. diversamente, anche il percettore (dipendente) si vedrebbe comunicare due volte (a se stesso con il CUD ed all'amministrazione finanziaria con il mod. 770) lo stesso reddito, con gran confusione anche per l'amministrazione finanziaria stessa.
Avv. Claudio Colonni-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/02/2013 19:19RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Come correttamente evidenziato nel secondo intervento, la questione è decisamente spinosa.
Il problema nasce da un errore del fallito, che ha dichiarato (nel 770 e nei CUD) la corresponsione di somme che invece non sono state corrisposte, ovvero sono state corrisposte solo parzialmente.
E viene complicato dal fatto che quando viene effettuato il pagamento del residuo dovuto (o di parte di esso) in sede giudiziale (o, ancor peggio, in sede transattiva di azione giudiziale), quello di chi debba presentare il Mod. 770 e predisporre i CUD è un problema spesso non affrontato (e che non sta particolarmente a cuore nemmeno al dipendente, che ha tutto l'interesse che le somme percepite non siano assoggettate a imposizione/dichiarazione).
Tutto ciò premesso riteniamo che il Curatore non possa esimersi dal rispettare la Legge, solo perchè qualcun altro non l'ha rispettata prima di lui.
La doppia imposizione paventata del quesito esiste perchè la prima di tali due imposizioni non era dovuta, ed è su quella che il dipendente deve eventualmente agire, lamentando il ricevimento di un CUD non corretto da parte del fallito, mentre il Curatore non può che assoggettare a ritenuta fiscale, nei termini di legge, gli importi che egli corrisponde.-
Francesco Mazzoletti
Brescia21/05/2014 18:28RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Riprendendo quanto sopra, nel mio caso un dipendente, che in precedenza aveva presentato domanda al netto previdenziale e al netto fiscale - e come tale ammessa - , presenta ora domanda tardiva per l'importo dato dalla differenza tra la precednete domanda e l'importo complessivo calcolato al lordo (sia previdenziale che fiscale!).
Domanda: è ammissibile la domanda tardiva per la differenza?
Se lo fosse, deduco che dovrei contattare il dipendente per invitarlo a correggere ulteriormente la domanda, riproponendo il conteggio al netto previdenziale e al lordo fiscale...-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/05/2014 09:05RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Classificazione: TARDIVE / NOVITA'Le domande tardive richiedono, quale requisiton indispensabile, la novità giacchè, se esiste identità di petitum o di causa petendi tra la domanda tempestiva di insinuazione al passivo fallimentare e la domanda tardivamente proposta, la seconda è inammissibile in quanto la decisione sulla prima costituisce giudicato che, seppur nei limiti endofallimentare, copre sia il decisum che la ratio decidendi.
A nostro avviso, nel caso prospettato di un creditore lavoratore dipendente che abbia chiesto in via tempestiva l'ammissione del proprio credito di lavoro al netto delle ritenute fiscali (è corretto invece il netto dalle ritenute previdenziali) e poi chieda in via tradiva la differenza per il lordo, quest'ultima domanda non contiene elementi di novità in quanto la causa petendi è la medesima e poteva il creditore, fina dall'inizio, chiedere anche l'ammissione al lordo, per cui dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
E' anche da dire, però, che la giurisprudenza in materia di lavoro è stata molto generosa ino a riconosce la proponibilità in via tardiva di pretese per retribuzioni relative ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quelle, già riconosciute, attinenti ad altro segmento, sostenendo che la causa petendi- che si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato- non è costituita dal rapporto di lavoro, ma dai "fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono" (così, Cass.12.12. 2011, n.26539; Cass. 13.12.2011, n. 26761 ed altre); ragionamento che, tuttavia, a noi noni sembra applicabile alla fattispecie ma che segnaliamo per eventuali diverse valutazioni.
Zucchetti SG Srl
-
Vincenzo Cucco
Parma (RA)24/05/2014 12:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Un lavoratore per insinuarsi al passivo non ha bisogno di una pronuncia pregressa giudiziale ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/05/2014 09:08RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Classificazione: STATO PASSIVO / ESCLUSIVITA'No. Qualsiasi creditore, compreso il lavoratore dipendente, che voglia partecipare al riparto fallimentare (c.d. concorso sostanziale) ha quale unico mezzo quello di partecipare al giudizio di verifica (concordo formale), che, appunto, per il principio della esclusività di cui all'art. 52 l.f., costituisce l'unica sede giurisdizionale per l'accertamento dei diritti di credito e diritti restitutori di beni mobili e immobili. In tale giudizio, quindi, confluiscono tutte le pretese creditorie, sia quelle fondate su un titolo giudiziario certo e già formato (nel qual caso la verifica è limitata all'esame dei requisiti di quel titolo a partecipare al concorso), sia quelle controverse nell'an o nel quantum, ove è necessaria una verifica nel merito dell'esistenza stessa del credito per poterlo ammettere al concorso.
Poiché esiste un giudice del lavoro al quale sono riservati i processi riguardanti i lavoratori dipendenti, si può creare una certa sovrapposizione, ma è ormai pacifico che nel caso in cui il lavoratore faccia valere un credito retributivo o altro credito dipendente dal rapporto di lavoro, l'accertamento di questo va effettuato avanti al giudice delegato, anche se questo richieda la verifica del rapporto di lavoro, che si pone come il presupposto logico di fatto e di diritto per giungere ad accordare il bene richiesto a chi si presenta come creditore.
Zucchetti SG Srl
-
Mario Liscio
Cerignola (FG)28/11/2016 20:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Salve, posso ammettere al passivo un lavoratore dipendente che mi chiede la retribuzione relativa al mese di novembre/dicembre 2010 e gennaio 2011? La società presso cui lavorava è stata dichiarata fallita nel settembre 2016.
Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2016 19:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
A norma dell'art. 2955, n. 2, c.c. il diritto "dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese" si prescrive in un anno e si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese" (art. 2956, n. 2 c.c.).
In entrambi i casi si tratta di prescrizioni presuntive, che si fondano sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione, per cui chi eccepisce una prescrizione presuntiva riconosce l'esistenza del credito nella misura indicata dal creditore ma sostiene che tale credito è stato pagato, dato che se il debitore adduce una difesa che anche implicitamente ammetta che l'obbligazione non è stata estinta, l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa giusto il disposto dell'art. 2959 c.c. in quanto incompatibile.
Noi abbiamo sempre sconsigliato di sollevare questo tipo di eccezione perché la controparte, quale unico mezzo di difesa, può deferire giuramento decisorio al debitore- ossia in caso di fallimento al curatore- che si troverà a dover giurare che il credito azionato è stato pagato o, meglio, che dalla documentazione rinvenuta risulta che è stato pagato; ove questo dato non emerga, il curatore non potrà rendere un tale giuramento (se non affermando il falso e commettendo anche reato) e risulterà soccombente. Nel caso è davvero decorso molto tempo e la presunzione della inverosimiglianza che un lavoratore dipendente non abbia ricevuto da anni la retribuzione per tre mesi, è forte, tuttavia i meccanismi processuali sono quelli appena accennati. Di conseguenza, senta il fallito prima, si faccia spiegare che è accaduto, appuri le modalità di pagamento pregresse e se queste risultano nella fattispecie, e così via, e, solo ove sia convinto di poter sostenere (rectius, giurare) che il debito in questione è stato pagato, eccepisca la prescrizione, altrimenti non lo faccia, facendo risultare nel progetto di stato le ragioni per cui non solleva detta eccezione, in modo che nessuno possa in seguito accusarla di non essere stato diligente nel non vedere la prescrizione.
Zucchetti SG srl
-
Mario Liscio
Cerignola (FG)29/11/2016 20:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Grazie per aver risposto alla mia domanda.
-
-
-
-
-
-
-
Alessandro Bruno Barbalace
RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
non vi sono dubbi circa l'ammissione del credito del dipendente al lordo delle ritenute fiscali.
Non invece per il 'netto' trattenute previdenziali da Voi indicato.
Invero la Cassazione civile, sez. I, 17 novembre 2016, n. 23426 (Rel. Di Marzio)
"Poiché in caso inadempimento all'obbligo contributivo del datore di lavoro rispetto alla quota del dipendente, il primo ex art. 23 L. 218/52 non può più fruire del diritto alle ritenute previdenziali, in caso di suo fallimento il lavoratore ha diritto ad essere ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. al lordo di tale quota che, ai sensi della predetta disposizione normativa, si consolida come parte della retribuzione del dipendente."
L'importo da ammettere sarebbe quindi al lordo delle ritenute fiscali ma anche al lordo della quota inps c/lavoratore (p.e. il consueto 9,19% di IVS...).
Vi risulta?
Grazie
Cordiali saluti
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2021 18:57RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
La sentenza da lei richiamata ci risulta sicuramente ed infatti ne abbiamo parlato ripetutamente nelle chat successive al 2016. La prima che ci viene sotto mano, e che risponde al suo quesito è la seguente dell' 11/07/2019 19:40
"RE: crediti lavoro dipendente al netto dei contributi previdenziali
Se il decreto ingiuntivo è definitivo, nel senso che non solo non è stato impugnato nel termine di legge ma è stato emesso il provvedimento del giudice di cui all'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, il credito da esso risultante non può essere modificato perché quel decreto fa stato anche nei confronti del fallimento.
Del resto va ricordato che, a fronte della ripetuta affermazione secondo cui i dipendenti vanno ammessi al passivo al lordo delle ritenute fiscali, essendo il curatore sostituto di imposta, e al netto delle ritenute previdenziali, che richiederanno gli enti rispettivi (per cui viene detratta dalla retribuzione lorda indicata nella busta paga la percentuale di trattenuta previdenziale, indicata sempre nello stesso documento e che generalmente ammonta al 9,19%), la Cassazione 17 novembre 2016 n. 23426 ha così statuito: "Il credito retributivo del lavoratore, in attuazione del principio di integrità della retribuzione, va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo della quota di contributi posta a carico del primo, poiché tale quota, in caso di mancato pagamento dei contributi entro il termine, rimane, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218/1952, definitivamente a carico del datore di lavoro. Ne consegue che il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva posta a suo carico e che pertanto andrà riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2751- bis C.c. sull'intero ammontare. D'altra parte il credito retributivo del lavoratore non può essere ammesso al passivo al lordo anche della quota posta a carico del datore di lavoro, poiché non è configurabile un diritto del lavoratore ad invocare in proprio favore l'adempimento dell'obbligazione contributiva, in quanto soggetto terzo rispetto ad un rapporto bilaterale tra datore di lavoro ed ente previdenziale".
In altra occasione, in una risposta del 02/10/2020 20:16, dopo aver richiamato Cass. n. 23426 del 2016, abbiamo aggiunto che questa decisione è stata "poi ripresa in linea generale (ossia al di fuori dell'insinuazione fallimentare) da Cass. 31/10/2017, n.25956 , per la quale "il credito retributivo di quest'ultimo (del lavoratore) deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore".
Spiega la Corte che se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva essa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza che la soggezione del lavoratore al relativo obbligo (che veniva adempiuto tramite il datore di lavoro che poi tratteneva la quota dalla retribuzione) rimane travolta dalla condotta del datore e il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione a lui spettante!
Questo indirizzo ha subito più di qualche critica (anche da parte nostra in questo Forum nei primi tempi), in quanto si può verificare la concorrenza tra il dipendente e l'Inps, e si sposta il privilegio, perché il credito dell'Inps è assistito dal privilegio ex art. 2753 c.c.e quello del dipendente dal privilegio ex art. 2751bis, n. 1, c.c.. Vi è però da dire che, con la sentenza citata del 2017, la Corte ha sostanzialmente replicato a queste critiche escludendo il diritto dell'Inps nel momento in cui si ammette quello del lavoratore e giustificando il privilegio ex art. 2751bis n, 1 c.c. quale logica conseguenza della natura del contributo quale parte della retribuzione.
Ci sembra quindi difficile allontanarsi da questo orientamento.
Zucchetti SG srl-
Marco Baldi
Arezzo05/10/2023 16:23RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Buongiorno,
vorrei segnalare che la posizione della Corte di Cassazione è confermata dalla sentenza 18333 del 03.09.2020 nella quale si ribadisce che il credito del lavoratore deve essere assunto al LORDO delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore ove il datore di lavoro non abbia adempiuto all'obbligo di versamento, poiché in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore. In questo caso, venendo meno l'obbligo contributivo del lavoratore, tali somme assumono natura puramente retributiva e pertanto non si verifica alcuna paventata duplicazione tra insinuazione dell'INPS e del lavoratore. Cordiali saluti. Marco Baldi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2023 11:37RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Grazie per l'aggiornamento.
Zucchetti SG Srl
-
-
Elena Santina Pagani
RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
In riferimento alle sue delucidazioni in merito all'ammissione al lordo anche delle ritenute previdenziali come ci si deve comportare poi in sede di liquidazione in fase di riparto?
Solitamente il consulente del lavoro emetteva un cedolino pari all'importo liquidato al netto delle ritenuta fiscali e non venivano calcolate le ritenute previdenziali sull'importo liquidato in quanto oggetto di separata richiesta da parte dell'INPS.
Quindi se non ho capito male se il credito viene ammesso al lordo anche delle ritenute previdenziali al lavoratore va corrisposto l'importo al netto delle fiscale e anche delle ritenute previdenziali. Le ritenute previdenziali non andranno poi versate tramite modello F24 considerando che l'INPS le avrà già richieste con separata ammissione al passivo?
Grazie per il chiarimento
-
Marco Baldi
Arezzo13/10/2023 11:49RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Buongiorno,
il curatore fallimentare non è "datore di lavoro" (a meno che non ci sia esercizio provvisorio d'impresa) ma semplicemente "sostituto d'imposta".
Le ritenute previdenziali già a carico del lavoratore, ove non siano state versate dal datore di lavoro fallito, cambiano natura e diventano automaticamente "retribuzione" e quindi non ci sono "duplicazioni" rispetto ai crediti vantati dall'INPS.
In sede di riparto il curatore non è tenuto ad operare alcuna ritenuta previdenziale ma soltanto le ritenute fiscali ex art. 23 del DPR 600/73. Esiste una prassi, non confermata ufficialmente ma rinvenibile anche in questo Forum, di applicazione della ritenuta del 23% (1° scaglione IRPEF) qualora il curatore non sia in possesso di tutti i dati per poter calcolare la ritenuta ai sensi del 2° comma del citato art. 23.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2023 19:40RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Il dott. Baldi ha colto esattamente i termini della situazione. Nella sentenza della Cassazione riportata in una delle risposte che precede, è chiaramente precisato che la quota dei contributi previdenziali da ammettere al passivo è quella dei contributi posta a carico del lavoratore stesso che il datore di lavoro versa all'Inps detraendola dallo stipendio spettante al lavoratore, e non invece la quota a carico del datore di lavoro poiché non è configurabile un diritto del lavoratore ad invocare in proprio favore l'adempimento dell'obbligazione contributiva, in quanto soggetto terzo rispetto ad un rapporto bilaterale tra datore di lavoro ed ente previdenziale. Quest'ultima voce è quella che viene richiesta dall'Inps, che, quindi non si sovrappone a quella che viene calcolata a fare del lavoratore. Che sostanzialmente si sostanza nella restituzione della parte di retribuzione che era stata detratta dal datore di lavoro ma non versata all'Inps. Se, infatti, il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva essa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza che la soggezione del lavoratore al relativo obbligo (che veniva adempiuto tramite il datore di lavoro che poi tratteneva la quota dalla retribuzione) rimane travolta dalla condotta del datore e il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione a lui spettante.
Corretta pertanto è la conclusione del dott. Baldi quando dice che "le ritenute previdenziali già a carico del lavoratore, ove non siano state versate dal datore di lavoro fallito, cambiano natura e diventano automaticamente "retribuzione" e quindi non ci sono "duplicazioni" rispetto ai crediti vantati dall'INPS … " e che, quindi, "in sede di riparto il curatore non è tenuto ad operare alcuna ritenuta previdenziale ma soltanto le ritenute fiscali.
Zucchetti SG srl-
Elena Santina Pagani
Brescia13/10/2023 19:44RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Grazie mille per il chiarimento.
Ora è tutto chiaro.
Cordiali saluti -
Antonio Perfetto
Bologna20/05/2024 10:45RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Buongiorno,
nel caso che mi riguarda ho l'insinuazione dei dipendenti al lordo delle ritenute fiscali ma al netto delle quota inps a carico del datore di lavoro, pertanto la somma richiesta è inferiore a quella che dovrei assegnare se applicassi il dispositivo della Cassazione.
in tale situazione, se vale il "principio della domanda", ritengo, tuttavia, che come Curatore io non possa proporre nel Progetto un'ammissione del credito "rettificata in aumento" per l'importo riferibile alla quota inps a carico del datore non richiesta dal dipendente.
ritenete corretta anche voi la mia valutazione?
grazie-
Marco Baldi
Arezzo20/05/2024 11:10RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Buongiorno, nel suo caso è evidente che la domanda del lavoratore è errata (a sfavore del lavoratore) per cui sarebbe consigliabile contattare il lavoratore stesso onde consentirgli di correggere l'errore.
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/05/2024 21:02RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Il comportamento suggerito dal collega va ovviamente al di là del compito del Curatore come stabilito dalla legge, e la sua percorribilità dipende dalla prassi del Tribunale e dall'atteggiamento del Giudice Delegato.
Personalmente in (lontano) passato ci è capitato di ammettere al lordo dipendenti che avevano presentato istanza di ammissione al passivo facendo su un foglio la somma del "netto in busta" dei mesi non riscossi, considerandolo "mero ed evidente errore materiale", ci è però anche capitato di sentirci dire dal Giudice Delegato "non se ne parla nemmeno: se lo viene a sapere uno dei creditori e solleva la questione, prendendo questa iniziativa si commette una scorrettezza grave a loro danno".
Ciò premesso, se la domanda non viene cambiata siamo assolutamente d'accordo: proporre l'ammissione per un importo superiore al richiesto significherebbe andare illegittimamente ultra petitum-
Marco Baldi
Arezzo21/05/2024 09:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Rimango piuttosto stupito della risposta del collega Andreani, che si atteggia a paladino della legalità, affermando che il sottoscritto suggerirebbe un comportamento contrario alla legge. Il collega sa meglio di me che il creditore, prima dello scadere del termine perentorio per la trasmissione della domanda di insinuazione, può senz'altro modificare la propria domanda e il curatore, nel rispetto di tale termine, non compie alcun illecito anzi, in questo caso, consentirebbe a un creditore di avvalersi pienamente di un proprio diritto. La prassi del Tribunale e l'atteggiamento del Giudice delegato non c'entrano proprio nulla con la questione: è ovvio che il curatore mai potrebbe, una volta scaduto il termine concesso al creditore, consentire una modifica della domanda. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/05/2024 17:18RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Pregiatissimo collega, siamo estremamente dispiaciuti che la nostra risposta Le sia evidentemente parsa una critica al Suo suggerimento, e ci scusiamo se abbiamo dato questa impressione.
Il punto è che l'articolo 203 CCII stabilisce quale sia l'attività del Curatore relativamente all'esame delle istanze di ammissione al passivo, e tale articolo non prevede la possibilità di dare indicazioni o fornire comunque assistenza ai creditori nella predisposizione di tali istanze.
Attività di assistenza che è invece chiaramente compresa, per esempio, fra i compiti dell'esperto in sede di composizione negoziata.
Il Curatore nell'esercizio di tale sua funzione è pubblico ufficiale, tenuto al rigoroso rispetto della legge, e come abbiamo scritto, le prassi dei Tribunali, gli atteggiamenti dei Giudici Delegati, e l' "aggressività" dei legali degli altri creditori possono differire notevolmente.
Ci è sembrato opportuno sottolineare la problematica, soprattutto a beneficio dei colleghi meno esperti. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/05/2024 17:25RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Crediamo si sia creato un equivoco involontario. Gli esperti fiscali non l'hanno assolutamente accusata di suggerire comportamenti contrari alla legge, ma hanno detto, o almeno così l'abbiamo inteso, che contattare il creditore per modificare la domanda non rientra per alcuni tribunali tra i compiti del curatore , ma farlo certamente non è contra legem, anzi in alcuni casi è molto utile per evitare liti future; ed infatti che detti esperti hanno poi fatto riferimento alle prassi dei tribunali e dei giudici delegati riportando una loro esperienza. Ad ogni modo concludono dicendo "se la domanda non viene cambiata siamo assolutamente d'accordo…", con ciò ammettendo che la domanda possa essere cambiata anche su suggerimento del curatore.
Ci dispiace dell'equivoco che si è creato e ci auguriamo che lei continui a frequentare il Forum con domande sempre molto interessanti e interventi utili.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-
Antonio Perfetto
Bologna20/05/2024 10:46RE: RE: RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Buongiorno,
nel caso che mi riguarda ho l'insinuazione dei dipendenti al lordo delle ritenute fiscali ma al netto delle quota inps a carico del datore di lavoro, pertanto la somma richiesta è inferiore a quella che dovrei assegnare se applicassi il dispositivo della Cassazione.
in tale situazione, se vale il "principio della domanda", ritengo, tuttavia, che come Curatore io non possa proporre nel Progetto un'ammissione del credito "rettificata in aumento" per l'importo riferibile alla quota inps a carico del datore non richiesta dal dipendente.
ritenete corretta anche voi la mia valutazione?
grazie
-
Elena Santina Pagani
RE: insinuazione al passivo dei dipendenti
Grazie mille