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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali
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Achille Mazzanti
Bologna19/07/2012 17:29Passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali
Gentilissimi,
a) nel caso di fallimento dichiarato successivamente all'ammissione del debitore alla procedura di Concordato Preventivo, le spese legali liquidate in un decreto ingiuntivo o in una sentenza possono essere ammessi al passivo del fallimento, nonostante il provvedimento non fosse passato in giudicato alla data del deposito della domanda di Concordato ? O può essere applicato il principio della consecuzione delle procedure e quindi si richiede che il passaggio in giudicato si sia verificato in un momento anteriore all'apertura della prima procedura ?
b) in ipotesi di richiesta di ammissione allo stato passivo del fallimento di interessi di mora ex D.LGS 231/02 contenuti in un decreto ingiuntivo passato in giudicato, si deve considerare prevalente l'art. 1 del D.LGS appena richiamato che ne dispone l'inapplicabilità ai debiti oggetto di procedure concorsuali (e quindi provvedo all'esclusione) o al contrario, risulta prevalente l'ingiunzione del Giudice che li ha liquidati unitamente al capitale con decreto divenuto esecutivo (e quindi li ammetto) ?
Ringrazio in anticipo per la solita e cortese attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/07/2012 21:10RE: Passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali
Per quanto riguarda la domanda sub a), non può essere tirato in ballo il discorso sulla consecuzione perché nel corso del concordato il debitore non perde la disponibilità dei beni né la capacità processuale, per cui può proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo qualora lo ritenga infondato. Ciò detto le spese relative al decreto ingiuntivo em4esso nel corso della procedura di concordato vanno riconosciute nel successivo fallimento, a meno che il ricorso a tale strumento non sia ritenuto nella concreta fattispecie inutile; come ad esempio quando il creditore chieda il decreto ingiuntivo dopo l'apertura del concordato per un credito non contestato, posto che quel decreto- il ricorso al quale è ammissibile in quanto attività cognitiva- non potrà essere portato ad esecuzione per il divieto di cui all'art. 168. Se, invece, il creditore ha agito prima della presentazione della domanda di concordato e il debitore, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo non ha proposto opposizione, anche se si trovava in concordato, non vi èm motivo per non pagare le spese giudiziarie.
In ordine alla domanda sub b) abbiamo già espresso altre volte la nostra preferenza per la prevalenza del giudicato, nel senso che se il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento, non è più modificabile dal giudice delegato in quanto costituisce un giudicato opponibile alla massa, che esclude una indagine nel merito. Abbiamo anche ricordato che esiste una tesi, per la verità minoritaria, che muove dalla considerazione che le disposizioni del giudice ordinario debbano comunque essere rapportate alla situazione sopravvenuta del fallimento, che, come lei ricorda, esclude l'applicazione degli interessi commerciali alle procedure fallimentari. Ribadiamo che questa ultima tesi non ci convince perché la disciplina dettata per il fallimento può prevalere fin quando non si è arrivati ad un titolo intoccabile.
Tuttavia, valuti se prima della dichiarazione di fallimento sia intervenuto il decreto di cui all'art. 647 cpc perché, secondo le più recenti interpretazioni della Cassazione (da ult. Cass. 23/12/2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009 n. 6198) è solo questo decreto che dà la definitività e non il vano decorso del tempo per l'opposizione, per cui è quel decreto che deve intervenire prima della dichiarazione di fallimento per rendere definitivo il decreto nei confronti della massa.
Zucchetti Sg Srl
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