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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda di insinuazione Agente di Commercio
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Paola Barisone
Ovada (AL)29/09/2018 12:40domanda di insinuazione Agente di Commercio
Gentilissimi,
avrei il seguente quesito.
In un fallimento di cui sono curatore, un agente di commercio deposita la domanda di insinuazione non per le provvigioni maturate e non pagate dalla società fallita, in quanto regolarmente corrisposte come dichiarato nella domanda, ma per le ritenute Enasarco non versate (pertanto sia per la quota a carico dell'agente che per la quota a carico dell'azienda) nonché per le ritenute fiscali operate e non versate e per il FIRR.
In ordine a quanto domandato ho proposto l'esclusione per le ritenute Enasarco non versate ritenendo che il privilegio di cui all'art. 2753 c.c. richiesto possa essere accertato esclusivamente dall'Ente competente (Enasarco), ho proposto altresì l'esclusione dell'importo richiesto a titolo di ritenute di acconto trattenute in fattura e non versate, in quanto il riconoscimento del credito può essere azionato esclusivamente dall'Erario, mentre per quanto concerne la quota FIRR ho richiesto il deposito da parte del creditore della documentazione relativa agli accantonamenti annuali come da estratto conto Enasarco.
Effettuati ulteriori accertamenti presso l'Enasarco è emerso che la società ora fallita non risulta essere iscritta e sono in attesa di verifica e di accertamento da parte dell'Ente.
Ritengo tuttavia che indipendentemente dall'esito degli accertamenti che verranno effettuati dall'Enasarco le somme richieste dal creditore non possano essere riconosciute ad esclusione del FIRR.
Grata di un sollecito riscontro, porgo cari saluti e ringrazio per l'utile attività di consulenza da Voi svolta.
Paola Barisone
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/10/2018 20:15RE: domanda di insinuazione Agente di Commercio
Quanto all'irrilevanza della iscrizione del preponente all'Enasarco ha ragione perché non sono i preponenti a dover essere iscritti allo stesso, ma gli agenti, in quanto, a norma dell'art. 1 del Regolamento della Fondazione Enasarco, questa "eroga agli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa …… e persegue, inoltre, fini di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva". A questo scopo l'art. 3 stabilisce che il preponente, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia nei modi e con le forme da essa stabiliti. e popi è stabilito come quantificare e versare i contributi.
La soluzione nel merito da lei proposta è condivisibile, tuttavia, norma dell'art. 11, "L'agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale comprovando, con apposita documentazione, la sussistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione omessa o evasa ed il relativo ammontare. La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per coprire periodi contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve intervenire entro due anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale". Di conseguenza, l'agente, ove dimostri, come richiede la norma, con apposita documentazione, la sussistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione omessa o evasa ed il relativo ammontare e l'avvenuta istanza di voler versare volontariamente i contributi e, aggiungiamo, di averli versati, per la parte di contributi versati può essere ammesso al passivo, con i privilegio che spetterebbe all'Enasarco, in quanto si surroga nella posizione dell'ente creditore.
Questa possibilità non è prevista per gli accantonamenti dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, costituenti il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, che sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi.
Zucchetti SG Srl
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