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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
INSINUAZIONE DIPENDENTE PER RIMBORSI EROGATI DAL DATORE DI LAVORO PER WELFARE AZIENDALE
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MARCO PAUTASSI
SAVIGLIANO (CN)13/11/2019 16:19INSINUAZIONE DIPENDENTE PER RIMBORSI EROGATI DAL DATORE DI LAVORO PER WELFARE AZIENDALE
Buonasera,
alcuni lavoratori ex dipendenti di una SNC fallita, si insinuano al fallimento, chiedendo il privilegio ex art. 2751 bis c.c. n. 1, per somme riferite a strumenti di welfare aziendale, ovvero erogazioni in natura dovute dal datore di lavoro secondo le forme stabilite dal CCNL di riferimento, che nel caso della SNC fallita è quello dei metalmeccanici.
In particolare, art.17 del citato CCNL stabilisce che " A decorrere dal 1 giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori un'offerta di beni e servizi di welfare del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro, rispettivamente a decorrere dal 1 giugno 2018 e 1 giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo", e gli ex lavoratori, si insinuano per tali somme, non avendo ottenuto i rispettivi servizi di welfare.
Tali erogazioni, a mio avviso, non sono ammissibili in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c poiché non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ex art. 51, comma 2 lett. f, f-bis, f-ter e comma3 del TUIR, ed inoltre sono da escludere dal passivo poiché:
1) non è prevista l'erogazione in denaro come richiesta dai lavoratori, per la quasi totalità degli strumenti di welfare citati nell'art. 17 del CCNL, ad eccezione dei servizi di educazione e istruzione per l'assistenza a familiari anziani e /o non autosufficienti per cui il dipendente deve fornire idonea documentazione che non ha allegato all'insinuazione;
2) gli strumenti di welfare erogati, devono essere fruiti entro il 31/05 dell'anno successivo, ergo quindi per le somme insinuate per gli anni 2017 e 2018 non vi è più possibilità di utilizzo e pertanto nulla è dovuto.
In attesa di un vostro gentile riscontro, invio cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2019 19:47RE: INSINUAZIONE DIPENDENTE PER RIMBORSI EROGATI DAL DATORE DI LAVORO PER WELFARE AZIENDALE
Siamo d'accordo nel ritenere che i servizi di welfare per i dipendenti di cui si tratta sono misure che, pur traducendosi in un vantaggio per il dipendente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (né sono soggetti all'imposta sostitutiva), per cui non è applicabile il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
Molte perplessità abbiamo, invece sulla soluzione più radicale di non riconoscere il credito. E' vero, infatti, quanto dice sub 1) che i valori indicati nel contratto collettivo hanno la sola funzione di specificare l'entità del servizio da mettere a disposizione, ma non di attribuire un credito corrispondente ove tali servizi non vengano goduti, ma nel caso il mancato godimento non è dovuto al lavoratore ma al datore di lavoro che non ha approntato detti servizi, per cui il dipendente potrà ottenere qualcosa di sostituivo, e per la quantificazione di questo sostituivo potrebbe essere utilizzato il criterio usato dai lavoratori che si sono insinuati. Eguale discorso va fatto per il motivo sub 2), rispetto al quale già esiste una perplessità di fondo dovuta al fatto che questo aspetto non è regolato e si è detto sia che il lavoratore che non usufruisce del servizio nel tempo stabilito ne perde il diritto, sia che questo diritto si trasporta all'anno successivo; ma oltre questo dubbio interpretativo anche qui vi è da dire che i dipendenti non hanno utilizzato i servizi di welfare perché il datore di lavoro non li ha approntati, per cui non si può dire che ne dovevano usufruire entro il 31 maggio successivo dal momento che non c'erano.
In sostanza, saremmo propensi ad ammettere il credito in questione, ma in chirografo.
Zucchetti SG srl
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