Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Accertamento con adesione

  • Antonio Saccardo

    THIENE (VI)
    08/04/2019 11:30

    Accertamento con adesione

    Il Curatore riceve un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate, relativo a una verifica svoltasi prima della dichiarazione di fallimento. Il Curatore presenta all'Agenzia delle Entrate istanza di accertamento con adesione, e si perviene a un accordo con una riduzione dell'imponibile e dell'imposta.
    La nuova imposta dovuta dovrà essere pagata immediatamente (quindi come spesa della procedura prededucibile) o l'Agenzia delle Entrate dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/04/2019 19:50

      RE: Accertamento con adesione

      Tutto nasce dall'inquadramento dell'accertamento con adesione sotto il profilo giuridico.

      Se si ritiene che il pagamento di quanto concordato in sede di accertamento con adesione costituisca pagamento di debito concorsuale, si tratterebbe di pagamento effettuabile solo passando per l'ammissione al passivo, in sede di riparto, ma ciò renderebbe di fatto impossibile effettuare la necessaria procedura.

      Il Curatore non può infatti firmare l'atto di adesione se non è certo di poter effettuare il pagamento nei venti giorni richiesto dalla legge (non riteniamo che il fatto che il contribuente sia fallito lo esoneri dal rispetto di tale termine), e il pagamento potrebbe avvenire solo previa presentazione di istanza di ammissione al passivo, accoglimento dell'istanza, predisposizione e definitività del piano di riparto. E' evidentemente una procedura non completabile in venti giorni.

      Riteniamo invece che l'accertamento con adesione sia una strada percorribile anche in sede fallimentare ove esso e il pagamento che ne consegue non siano considerati pagamento di debito concorsuale, ma transazione stipulata in ambito endofallimentare; in tal caso la procedura non è quella prevista dagli artt. 93 e segg. l.fall., bensì quella disciplinata dall'art. 35 l.fall.

      Pur con le necessarie cautele, e dovendo tenere ben conto delle specifiche fattispecie concrete, ci pare che tale ultimo inquadramento sia, quantomeno in linea di principio, preferibile, convinzione che di viene da due considerazioni:

      - un avviso di accertamento non è un credito, nemmeno condizionato o contestato, bensì una contestazione, che solo a seguito di precisi eventi successivi (acquiescenza, definitività di una sentenza che lo consolidi, ecc.) genera un credito; ciò da cui deriva l'importo dovuto origina quindi dall'attività svolta dal Curatore all'interno della procedura, e le motivazioni dell'adesione possono essere, p.es., non la debenza dell'importo ma la convenienza a non sostenere i costi del contenzioso

      - a ben vedere, la stragrande maggioranza delle transazioni perfezionabili a norma dell'art. 35 l.fall., ed effettivamente perfezionate nella realtà, definiscono debiti che hanno causa anteriore al fallimento (pensiamo p.es. alla definizione di una causa per danni causati dall'impresa fallita): la norma non ci pare richieda (quanto meno in via generale) che, una volta definiti gli importi appunto transattivamente all'interno della procedura, si debba passare attraverso l'iter di ammissione al passivo e riparto.