Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

art. 113 bis sciogliemnto delle ammissioni con riserva

  • Valentina Rossi

    Mantova
    08/06/2015 14:48

    art. 113 bis sciogliemnto delle ammissioni con riserva

    vorrei sapere se il curatore deve comunicare ai creditori la modifica dello stato passivo, conseguente al verificarsi dell'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva.
    Nel decreto del G.D.nulla è stabilito su questo aspetto, ma in considerazione della rilevanza per i creditori della modifica dello stato passivo nonchè della ratio della diciplina degli artt. 97 e ss. L.F. mi pare si debba inviare comunicazione ad hoc.
    Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/06/2015 21:30

      RE: art. 113 bis sciogliemnto delle ammissioni con riserva

      Classificazione: STATO PASSIVO / RISERVE
      La sua domanda propone un argomento molto interessante in quanto si ricollega ad altro ancor più rilevante, e cioè se sia impugnabile il provvedimento di chiusura, essendo evidente che se si nega l'impugnabilità diventa superflua la comunicazione ai creditori, che invece è indispensabile nel caso si ammetta una forma di impugnazione, sia essa quella della opposizione allo stato passivo sia quella del reclamo ex art. 26.
      Le ragioni a favore dell'una o l'altra tesi si bilanciano. A favore della non impugnabilità vi è il dato rilevante che la norma di cui all'art. 113bis nulla dice in proposito, sebbe sia stata ripresa dall'art. 88 del DPR n. 602/1973, che, però, al comma quattro prevede che "Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti". Il silenzio della nuova norma fallimentare, unito alla generale tendenza alla semplificazione e velocizzazione, induce a ritenere, come è stato detto in dottrina (Aprile) che il legislatore abbia inteso adottare per lo scioglimento delle riserve "uno schema processuale privo di carattere contenzioso e finalizzato all'emissione de plano di un decreto del g.d. senza l'instaurazione di un contraddittorio tra gli interessati, né prima né dopo l'adozione del provvedimento".
      Di contro rimangono quelle esigenze di conoscenza e di contraddittorio che lei richiama, anche se poi diventa difficile stabilire quale mezzo di impugnazione sia ammissibile (ed anche questo non è un elemento di poco conto a favore della tesi precedente); sicuramente questa seconda interpretazione è più garantista, ma crediamo ance che se non si fa alcuna comunicazione il curatore non viene meno ad un dovere del suo ufficio.
      Zucchetti SG srl