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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
graduazione prededuzioni
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Mario Tappino
genova08/02/2024 13:02graduazione prededuzioni
Buongiorno
in relazione ad un vecchio fallimento, mi si presenta una situazione abbastanza complessa, che cerco di sintetizzare al meglio :
- unico bene all'attivo era un grosso immobile commerciale che necessita di ingenti spese conservative (soprattutto vigilanza perché oggetto di ripetuti furti e danneggiamenti)
- il fallimento non ha liquidità per pagare le spese
- il creditore ipotecario eroga ingenti finanziamenti al Fallimento per far fronte alle spese, essendo interessato a mantenere il valore dell'immobile prima delle vendita;
- con tale liquidità vengono sostenute sia spese conservative dell'immobile, sia spese comuni delle Procedura (professionisti, perito, spese legali, ecc.)
- dopo numerosi tentativi di vendita, l'immobile viene venduto ad un prezzo molte inferiore alle previsioni inziali (meno di 1/10 del valore di stima), insufficiente a pagare tutte le prededuzioni;
- non vi è altro attivo significativo.
Ora devo eseguire il riparto e mi si pongono le seguenti questioni:
1) le spese di vigilanza (effettivamente necessarie), in parte devono essere ancora pagate: io le riterrei spese conservative ex art. 2770 c.c. (alla luce di Cass. 12877/16);
2) la Banca che ha dato il finanziamento la considero in chirografo, perché , anche se lo ha fatto per pagare le spese conservative (nel suo interesse di unico creditore ipotecario sull'immobile), non credo che possa acquisire lo stesso privilegio del creditore che è stato pagato con la provvista messa a disposizione (però qui ho maggiori dubbi);
3) ci sono professionisti che sono già stati pagati interamente con la provvista derivante dai finanziamenti bancari perché la loro attività era indispensabile (perito, legali per contenziosi, ecc.), mentre altri professionisti (già ammessi al passivo in prededuzione, come gli advisor per il concordato preventivo) devono essere ancora pagati e non ci sono le liquidità per soddisfarli al 100%: in questo caso sarei dell'idea che, pur avendo lo stesso privilegio, i due gruppi non debbano essere trattati allo stesso modo, perché i denari con cui sono stati pagati i primi professionisti non derivano dall'attivo, ma dai finanziamenti bancari (altrimenti dovrei chiedere i soldi indietro a chi è già stato pagato??).
Io ho fatto approfondimenti su questi temi, ma non mi sembra di trovare nulla di specifico a livello dottrinale e giurisprudenziale (mi aspetto contestazioni), per cui mi sarebbe molto utile la vostra opinione con eventuali riferimenti a sentenze o commenti relativi a casi analoghi.
grazie molte-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2024 20:05RE: graduazione prededuzioni
Condividiamo quanto ai punti 1 e 2. Quanto al punto 3, essendo stati i professionisti in questione ammessi al passivo in prededuzione, anche i loro crediti vanno graduati nell'ambito delle prededuzioni e in tale scala godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui dovrebbero essere soddisfatti prima del credito della banca, che, nell'ambito delle prededuzioni, lei ha correttamente qualificato come chirografo. In tal modo anche questi professionisti residui dovrebbero essere pagati per intero eliminando la divergenza da lei rappresentata con gli altri professionisti soddisfatti con i finanziamenti della banca.
Zucchetti SG srl-
Mario Tappino
genova08/02/2024 20:58RE: RE: graduazione prededuzioni
Grazie per la sollecita risposta, ma mi rimangono due dubbi ulteriori:
1) il creditore ipotecario che ha pagato le spese per la custodia/conservazione dell'immobile potrebbe sostenere che la sua posizione è identica a quella del creditore procedente in un 'esecuzione individuale che ha anticipato i relativi costi di procedura: quindi, visto che nell'esecuzione individuale gli sarebbe riconosciuto il privilegio 2770, perché nell'esecuzione collettiva (propria del fallimento) dovrebbe avere un trattamento diverso (in chirografo)? preciso che con i soldi della Banca sono stati pagati anche perito e pubblicità per la vendita..
2) anche considerando le Banca in chirografo, i crediti residui dei professionisti non verrebbero soddisfatti interamente come avvenuto in precedenza (grazie alla provvista della Banca), quindi il problema mi resta: secondo voi posso dare un trattamento diverso alle due categorie, in ragione del fatto che i primi professionisti non sono stati pagati con l'attivo realizzato ma con il finanziamento bancario? e/o in ragione del fatto che ero costretto a pagarli per arrivare alla vendita dell'immobile? oppure come devo procedere?
Grazie per qualsiasi spunto che potrete offrirmi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/02/2024 19:30RE: RE: RE: graduazione prededuzioni
Per quanto riguarda il credito della banca, lei stesso lo aveva indicato come chirografario nella domanda precedente e noi siamo d'accordo qu questa collocazione. Non ci sembra pertinente il paragone con l'esecuzione individuale in quanto in quel caso è la legge che stabilisce che le spese per l'esecuzione vengono anticipate dal creditore esecutante e che il relativo credito per il recupero è assistito dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c. trattandosi di esecuzione immobiliare, nel mentre nel caso la banca non era tenuta a sostenere le spese della esecuzione collettiva e, in realtà non lo ha fatto, in quanto ha semplicemente effettuato un mutuo alla curatela allo scopo di destinare le somme ricevute alla realizzazione delle opere di miglioramento e conservazione dell'immobile nella speranza di venderlo ad un maggior prezzo e rientrare del proprio credito. Per questo anche noi avevamo concordato per l'ammissione in chirografo e confermiamo quanto detto.
Quanto al credito dei professionisti ritenevamo che pagandoli prima della banca i loro crediti trovassero capienza, ma lei dice che così non è. Questo non cambia la graduazione, ma rimane il fatto che alcune prededuzioni dello stesso grado sono state soddisfatte per intero e altre non lo saranno, tuttavia questo dato, rimediabile solo chiedendo in restituzione una quota ai creditori già soddisfatti non ammissibile in applicazione del principio che è a fondamento dell'art. 114 l. fall., è dovuto alla vendita dell'immobile a prezzo molto più basso di quello periziato. Il curatore, in realtà, prima di pagare le prededuzione deve fare una ragionevole previsione, in base all'attivo esistente e realizzabile, della possibilità di far fronte a tutte le prededuzioni, anche quelle future, giusto il disposto degli ultimi commi dell'art. 111bis l. fall., ma è chiaro che, salvo che il fallimento non disponga già della liquidità necessaria, applicare questo criterio in modo rigoroso conduce al rischio di bloccare ogni attività; ecco allora che per pagare i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati, anche fuori riparto, è sufficiente una valutazione di ragionevolezza degli eventi futuri, con la conseguenza che possono verificarsi situazioni come quelle del suo caso, a fronte delle quali non c'è nulla da fare ormai.
Zucchetti SG srl-
Mario Tappino
genova12/02/2024 09:07RE: RE: RE: RE: graduazione prededuzioni
Si per quanto riguarda il credito della Banca ero orientato a considerarlo chirografo, ma nel frattempo mi sono venuti alcuni dubbi visto la particolarità del caso. Ora mi sembra chiaro
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