Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al Passivo con pegno su c/c

  • Bartolomeo Daloiso

    Bologna
    18/04/2020 10:45

    Insinuazione al Passivo con pegno su c/c

    Buongiorno,
    la Banca Alfa, in data anteriore alla declaratoria di fallimento, aveva costituito un pegno a garanzia di un finanziamento pari ad € 1.000 (esempio), prontamente erogato alla sociatà poi fallita, sul c/c X istituito presso una propria filiale. Il pegno riguardava un saldo creditore, costituito nella stessa filiale, ma su un c/c Y; saldo creditorre pari ad € 200 (es).
    La Banca in sede di insinazione al passivo chiede il riconoscimento del privilegio ipotecario sul debito residuo del finaziamento pari ad € 600 (1000 - 400 di rate pagate) e contestualmente incamera la provvista di € 200 (pegno su c/c Y) non accreditandola sul c/c della procedura. In chirografo la parte in negativo del c/c X usata dalla fallita per la propria operatività.
    Non ritengo che la Banca possa, ai sensi dell'art 53 LF, compensare automaticamente l'importo del pegno di € 200, chiedendo contemporaneamente un privilegio ipotecario sull'intero debito residuo che supera l'importo del pegno stesso. Ma occorrerebbe versare l'importo del c/c Y sul conto della procedura ed ammettere in privilegio l'importo a copertura del pegno.
    Chiedo un vostro parere in merito.
    Grazie
    Bartolomeo Daloiso
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/04/2020 20:23

      RE: Insinuazione al Passivo con pegno su c/c

      Il problema principale nella fattispecie da lei rappresentata è capire che tipo di pegno è stato costituito sul saldo creditore del c/c Y, e cioè se un pegno regolare o irregolare; questione preliminare perché che il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 l. fall. per il soddisfacimento del proprio credito.
      Invero, non diversamente da quel che accade per la costituzione in pegno di somme di danaro, di titoli o di altri beni fungibili, il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al momento dell'inadempimento, ad essere restituiti per equivalente o per intero, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito.
      Pertanto determinante nella qualificazione del pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria quale pegno irregolare è che, all'atto della costituzione, sia stata espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre delle relative somme. Ovviamente noi non conosciamo il contenuto dell'atto, ma possiamo dire che, generalmente, nei moduli bancari questa facoltà, in casi del genere, è data alla banca; ad ogni modo controlli.
      Se si versa in una ipotesi di pegno irregolare, come presumiamo, la banca non aveva obbligo di insinuarsi preventivamente al passivo e chiedere, ex art. 53 l. fall, la realizzazione del credito, ma potava farlo direttamente di sua iniziativa, come nel caso ha fatto.
      Ovviamente, liquidato il c/c Y, la banca deve portare a deconto del suo credito quanto realizzato, per cui nel caso, sul credito originario di 1.000, detratte 400 per rate del finanziamento pagate, vanno detratte anche le 200 ricavate dal conto dato in pegno, di modo che il credito residuo della banca ammonta a 400. Questo è il credito che può insinuare e, se ha, oltre al pegno avuto anche una garanzia ipotecaria ed ha iscritto ipoteca su un bene immobile del fallito, può per tale credito chiedere la collocazione ipotecaria, dato che la garanzia pignoratizia (comunque cumulabile con quella ipotecaria) ha esaurito la sua funzione senza portare alla completa soddisfazione del creditore.
      Zucchetti Sg Srl