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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Compensazione in sede di ammissione al passivo
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Paolo Nigrotti
Ascoli Piceno19/05/2021 19:47Compensazione in sede di ammissione al passivo
Un professionista chiede l'ammissione al passivo fallimentare di una serie di crediti certi, liquidi ed esigibili, ad eccezione di quello acquistato nell'anno anteriore al fallimento, vantato nei confronti della fallita da altro professionista e portato da sentenza NON passata in giudicato, in quanto oggetto di giudizio pendente in Cassazione.
Elencati i suddetti crediti chiede di portarli in compensazione con il minor credito vantato dalla fallita nei suoi confronti, portato da sentenza emessa nell'ambito di un'azione risarcitoria passata in giudicato, e di insinuare al passivo fallimentare il residuo credito.
Prima del fallimento, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla fallita in bonis, il Tribunale adito aveva rigettato la medesima eccezione di compensazione sul presupposto che "… la eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel corso del giudizio ove si è formato il titolo azionato, potendo essere sollevata in quella sede fino al passaggio in giudicato...". Più in dettaglio il Tribunale aveva rilevato che tutti crediti vantati dall'istante erano sorti in epoca precedente alla decisione della Corte di Appello posta a fondamento del precetto e, citando Cass. 23225/16, aveva concluso per il rigetto della compensazione.
Fatta questa premessa, sono cortesemente a chiedere:
1) E' corretto che le ragioni sulle quali si è basato il Tribunale in sede opposizione all'esecuzione NON possono essere poste a fondamento del diniego della compensazione in sede fallimentare, dove per accordarla è sufficiente l'anteriorità al fallimento del fatto genetico dei crediti contrapposti e la sussistenza dei requisiti di compensabilità?
2) Il credito acquistato nell'anno anteriore al fallimento dovrebbe essere ammesso con riserva in quanto oggetto di giudizio pendente in Cassazione, ma come comportarsi sulla richiesta compensazione? Trattasi di credito scaduto e quindi non opera il secondo comma dell'art. 56 LF, ma non è stato accertato definitivamente. Devo quindi ammetterlo con riserva ed escludere la compensazione limitatamente ad esso?
3) il legale della procedura ha riferito che, secondo l'orientamento della SC, l'apertura del fallimento non determina l'interruzione del processo pendente in Cassazione. Ciò stante il curatore non può esercitare la facoltà concessagli dall'art. 96, c. 2 n. 3 LF e, necessariamente, deve ammettere il credito contestato con riserva. E' corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/05/2021 19:48RE: Compensazione in sede di ammissione al passivo
Tutto corretto. Quanto al punto 1, va precisato che nel fallimento per la compensazione è sufficiente l'anteriorità al fallimento del fatto genetico dei crediti contrapposti, anche se la sussistenza dei requisiti di compensabilità (certezza, liquidità ed esigibilità) maturano successivamente, sebbene queste caratteristiche riguardinoo principalmente i crediti del fallimento e non quelli del terzo, soggetti alle disposizioni dell'art. 55 l. fall.
Sui punti 2 e 3, che riguardano il credito acquistato nell'anno antecedente il fallimento ancora sub judice in cassazione, è corretto che nel giudizio avanti a questa corte non opera l'istituto della interruzione come è corretto che nel caso, trattandosi di cessione di credito scaduto non trova applicazione il secondo comma dell'art. 56.
Come comportarsi allora?
Sicuramente può essere effettuata la compensazione tra i crediti e debiti diversi da quest'ultimo; questo, per il quale è pendente il giudizio in cassazione, può essere ammesso con riserva del giudicato, precisando- qualora dopo la compensazione già effettuata residui ancora un credito del fallimento- che al momento dello scioglimento della riserva, il credito eventualmente riconosciuto con la sentenza definitiva, invece di essere ammesso al passivo senza riserva, sarà portato in compensazione (nei limiti di capienza) con il residuo credito del fallimento, che nel frattempo si astenie dal recupero del proprio credito. Ovviamente, ove l'esito del giudizio sarà sfavorevole al creditore, la riserva sarà sciolta escludendo il credito (ammesso con riserva) dal passivo e il curatore procederà al ricupero del proprio credito residuo.
Zucchetti Sg srl
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