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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
CIG e fallimento
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Alessio Riato
Mestre (VE)27/05/2014 18:23CIG e fallimento
I dipendenti cessati in data 31/1/14 della società fallita in data 13/3/14 chiedono l'ammissione al passivo per l'integrazione salariale che la società avrebbe dovuto pagare nel periodo di CIG dei mesi di sett-ott-nov 2013.
La CIG risulta autorizzata dall'INPS rispettivamente nel periodo dicembre 2013/febbraio 2014 (quindi ante fallimento).
Trattandosi di CIG, inoltre, c'è il rischio (potenziale ma non così remoto a mio avviso) che l'INPS revochi in futuro la CIG in quanto non c'è mai stata la ripresa del lavoro (requisito essenziale per la concessione della CIG).
I dipendenti stanno chiedendo l'ammissione al passivo per gli importi delle integrazioni salariali dei mesi di CIG.
Allo stato l'INPS non ha ancora presentato istanza di ammissione (termine già scaduto) per le domande tempestive) pertanto non so cosa intendere chiedere l'INPS.
Mi chiedo se sia più corretto:
1) ammettere al passivo i dipendenti sulla base delle loro richieste, e quindi sulla base dell'importo che la società avrebbe dovuto versare ai dipendenti in CIG e poi recuperare dall'INPS; recupero che dovrebbe fare ora la procedura;
2) respingere le richieste dei dipendenti in quanto oneri a carico dell'INPS che poi potrà insinuarsi nel fallimento;
3) ammettere al passivo con riserva di verifica delle pretese dell'INPS anche in merito all'eventuale revoca della CIG; in tal caso dovrei, ritengo, "accantonare" tutto l'importo della retribuzione mensile spettante ai dipendenti e non solo l'integrazione salariale richiesta dai dipendenti stessi (mi pare però un pò eccessivo).
grazie non nascondo una certa urgenza-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/05/2014 15:34RE: CIG e fallimento
Dalle indicazioni da lei fornite rileviamo che i lavoratori dipendenti chiedono "l'ammissione al passivo per l'integrazione salariale che la società avrebbe dovuto pagare nel periodo di CIG dei mesi di sett-ott-nov 2013" e che la "CIG risulta autorizzata dall'INPS rispettivamente nel periodo dicembre 2013/febbraio 2014". Da tanto deduciamo che per il periodo settembre, ottobre-novembre 2013 la CIG non è stata autorizzata dall'Inps.
Se è così, la soluzione più corretta ci sembra quella da lei esposta sub 1 giacchè soltanto a seguito dell'autorizzazione, sorge il diritto soggettivo del lavoratore ad ottenere l'integrazione salariale e quello del datore di lavoro ad ottenere dall'istituto previdenziale il rimborso di quanto erogato ai dipendenti, sia che abbia loro corrisposto la normale retribuzione sino alla emanazione del provvedimento di ammissione, sia che abbia loro anticipato l'integrazione salariale.
Zucchetti SG Srl
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Alessio Riato
Mestre (VE)28/05/2014 15:45RE: RE: CIG e fallimento
Grazie della risposta.
Preciso che la CIGO è stata autorizzata per il periodo sett-dic 2013 con provvedimenti del dicembre 2013 / febbraio 2014.
Ritengo corretto optare per la soluzione sub 2).
Nel caso poi la CIGO dovesse essere revocata i dipendenti si insinueranno tardivamente.
Grazie attento conferma
cordiali saluti
ar
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/05/2014 19:56RE: RE: RE: CIG e fallimento
Siamo d'accordo.
Zucchetti SG Srl
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Giorgio Dall'Olio
Bergamo28/01/2015 14:09RE: RE: RE: RE: CIG e fallimento
mi ricollego alla discussione precedente per chiedere secondo voi quale debba essere il comportamento corretto da tenere qualora i dipendenti chiedano l'ammissione della
cassa integrazione ordinaria per eventi atmosferici regolarmente autorizzata qualora la ditta poi fallita abbia compensato gli importi delle integrazioni (che avrebbe dovuto pagare ai dipendenti, e che invece non ha pagato) con i versamenti dovuti all'Inps in sede di presentazione dell'Uniemens.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2015 18:13RE: RE: RE: RE: RE: CIG e fallimento
L'obbligo di corresponsione del trattamento è in capo al datore di lavoro, il quale è tenuto ad anticipare gli importi che provvederà a recuperare o con il meccanismo del conguaglio sui contributi dovuti o con una richiesta di rimborso alla sede Inps che ha approvato l'intervento. Nel caso, se abbiamo ben capito, il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio ma non ha provveduto a corrispondere il trattamento ai dipendenti. Se è così costoro hanno diritto di insinuare al passivo il loro credito con privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
Zucchetti Sg srl
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