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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica
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Giovanni Dell'Eva
Forlì (FC)14/12/2013 09:14leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica
Buongiorno
La situazione è la seguente:
la società A affitta la propria azienda alla società B nel settembre 2012; con l'azienda vengono trasferiti (in quanto elencati in un allegato al contratto di affitto) tre contratti di leasing (trattasi di autoveicoli) di cui uno scadente a novembre 2012, uno a aprile 2013 e uno a aprile 2014.
A febbraio 2013 la società A fallisce e la curatela subentra nel contratto di affitto di azienda (al momento del fallimento quindi un contratto era giunto a scadenza mentre gli altri due no).
Per tutti i tre contratti di leasing i canoni non risultano pagati già da alcuni mesi prima dell'affitto di azienda e, successivamente all'affitto, neppure l'affittuaria B paga i canoni e il riscatto.
Alla società di leasing nessuno comunica l'affitto di azienda e quindi il fatto che l'utilizzatore dei beni è ora l'affittuaria B.
Sugli automezzi il curatore ha trascritto la sentenza di fallimento e li ha inseriti nell'inventario.
Successivamente, a luglio 2013, la società di leasing presenta due domande tardive:
1) l'insinuazione al passivo per i canoni (e il riscatto per il contratto scaduto prima del fallimento) fino al fallimento oltre ad interessi di mora; non chiede qundi i canoni successivi al fallimento;
2) la rivendica per la restituzione dei beni. I beni attualmente sono nella disponibilità dell'affittuaria.
A questo punto ho contattato la società di leasing che quindi solo ora ha appreso dell'affitto di azienda.
In sede di progetto di stato passivo quale posizione dovrebbe assumere il curatore in relazione alle due domande? Consideranche che: la curatela non ha dichiarato di subentrare nei contratti, i beni non sono stati riallocati, i beni sono nella disponibilità dell'affittuaria che non ha mai pagato canoni.
Grazie
Giovanni Dell'Eva-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2013 18:43RE: leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica
In primo luogo va ribadito che, a seguito del fallimento di A, il contratto di affitto di azienda con B, è automaticamente proseguito, anorma della'rt. 79 l.fall., non avendo nessuna delle parti dichiarato di voler recedere entro sessanta giorni dal fallimento.
Partendo da questo dato dell'esistenza ancora in corso del contratto di affitto, la risposta alla sua domanda si trova nell'art. 2558 c.c., dettato per la vendita dell'azienda, ma applicabile anche all'affitto per l'espressa disposizione contenuta nel terzo comma.
Orbene, il primo comma di tale norma stabilisce che, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Lei conferma che i tre contratti di leasing sono stati oggetto del contratto di affitto di azienda, ma comunque lo sarebbero stati, in quanto essendo stati gli stessi stipulati per l'esercizio dell'attività, la successione sarebbe stata automatica, quale effetto naturale dell contratto di affitto, in deroga alla disciplina della cessione del contratto prevista dagli artt. 1406 e segg. c.c.
A questo punto bisogna vedere quali sono stati i riflessi della automatica cessione all'affittuario dei tre contratti di affitto sulla società concedente i leasing; e qui subentra il secondo comma dell'art. 2558 c.c., che stabilisce che "il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante".
Come si vede, secondo l'assetto normativo risultante dall'art. 2558 c.c., il contemperamento tra l'interesse del cessionario dell'azienda (e dei soggetti a lui equiparati, tipo l'affittuario) alla successione nei contratti attinenti all'esercizio dell'azienda e gli interessi dei terzi contraenti, avviene attraverso l'attribuzione a questi di un diritto di recesso per giusta causa, da un lato limitato nel tempo e decorrente dalla "notizia del trasferimento"; dall'altro con la previsione di una responsabilità dell'alienante (e dei soggetti a lui equiparati, affittante) in caso di recesso.
Ossia, il disposto del secondo comma dell'art. 2558 c.c. non attribuisce ai terzi il diritto d'impedire detta successione, ma solo quello di recedere dai contratti in questione per giusta causa, recesso che può essere effettuato entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuto affitto, che ha determinato la successione nei contratti. Di conseguenza, l'acquirente dell'azienda e l'alienante (nonché i soggetti ad essi equiparati) - a prescindere dalla pubblicità notizia, riguardo agli atti di cessione della proprietà o del godimento dell'azienda, prevista per le imprese soggette a registrazione dall'art. 2556 - hanno, in base a tale assetto normativo, l'onere di dare comunicazione dell'avvenuta cessione ai terzi contraenti, ma al solo fine di dare inizio al decorso del termine di tre mesi per il loro eventuale recesso, restando in difetto l'acquirente esposto al recesso e l'alienante (e i soggetti a lui equiparati) alla su detta responsabilità fin quando non passino tre mesi dalla comunicazione che venga fatta al contraente.
Ritornando al caso di specie, la società di leasing, ha, quindi, tre mesi di tempo dalla comunicazione che gli è stata tardivamente fatta dell'avvenuto affitto, per cui se non recede, nulla può pretendere dalla società fallita, se non i canoni scaduti prima dell'affitto e non pagati.
Per quanto riguarda la domanda di rivendica, bene ha fatto il curatore ad inventariare i beni oggetto dei tre leasing giacchè il terzo comma dell'art. 87bis, dispone che "sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88". Questo non esclude la rivendica, quale riconoscimento del diritto, ma non può produrre effetto restitutorio (per questi casi, nel passito l'art. 103 prevedeva la separazione, oggi non più contemplata) perché solo con il recesso dal contratto di affitto, i beni oggetto dei tre leasing vengono espunti dal contratto di affitto e, rientrati nella disponibilità dell'affittante, possono essere rivendicati e restituiti. In mancanza di recesso, i beni potranno essere restituiti alla scadenza del contratto di affitto ed alla condizione che l'affittuario non eserciti il riscatto. Di conseguenza la domanda di rivendica può essere accolta- sempre che sussista adeguata documentazione- con la riserva del mancato esercizio del riscatto da parte dell'affittuario, con restituzione alla scadenza del contratto di affitto(o ad altra forma di cessazione anticipata, quale eventualmente la risoluzione).
Qualora la società di leasing dichiari di voler recedere nel termine indicato, le domande vanno accolte in via incondizionata.
Zucchetti Sg Srl
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