Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prededucibilità compensi professionisti quali liquidatori, ma incaricati in vista ed in funzione di procedura concorsual...

  • Gianluca Giambenedetti

    Perugia
    10/10/2014 12:02

    Prededucibilità compensi professionisti quali liquidatori, ma incaricati in vista ed in funzione di procedura concorsuale

    Buongiorno,
    nello scorso mese di maggio il sottoscritto veniva nominato liquidatore volontario in una srl.
    La finalità dell'incarico era eminentemente quella della proposizione di concordato preventivo, nel quale il liquidatore volontario sarebbe stato indicato dalla ricorrente anche quale liquidatore giudiziale, ricorrendone i requisiti.

    La notifica di un'istanza di fallimento dopo pochi giorni dalla data di effetto della liquidazione imponeva al sottoscritto la valutazione sul da farsi:
    - o accelerare la predisposizione dell'istanza del cp,
    - oppure prendere atto della mancanza delle condizioni e di conseguenza soccombere all'istanza.
    A favore di questa seconda tesi stavano le risultanze delle analisi fin li svolte dai consulenti incaricati dal cessato organo amministrativo.
    Proporre una istanza di cp sarebbe stato solo un censurabile atto dilatorio, che avrebbe comportato tra l'altro gravare la massa creditoria di spese di procedura (Commissari giudiziali) di diverse centinaia di migliaia di euro.
    Ma ritenendo di dover approfondire la valutazione, il sottoscritto affidava incarico ad un collega, che confermava la non percorribilità del cp e la ineluttabilità del fallimento.
    Ciò che consentiva di risparmiare, tra l'altro, le spese di cui sopra.

    Il curatore ora contesta la spesa effettuata dal sottoscritto per la consulenza (10 mila euro su un valore dell'incarico di oltre il doppio), nonché quanto pagato dal cessato organo amministrativo ai consulenti da questo nominati.
    Infine, naturalmente, assegna i compensi percepiti dal sottoscritto alla categoria dei chirografi, e come tali chiede la revoca dei pagamenti.

    Il quesito è duplice:
    - per ciò che riguarda le spese per consulenze, essendo le stesse state disposte in occasione della procedura, ed avendo consentito di evitare un notevole aggravio di spese, non ritenete che possano essere qualificate come prededucibili? L'obiezione del curatore (il concordato non è stato presentato) non mi appare pertinente.
    - per i compensi del sottoscritto, ancorché formalmente nominato quale liquidatore, ma incaricato anch'egli in previsione della procedura (espressamente prevedendo le parti che il medesimo venisse indicato come liquidatore giudiziale), non ritenete che ci possa essere la stessa qualificazione?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:42

      RE: Prededucibilità compensi professionisti quali liquidatori, ma incaricati in vista ed in funzione di procedura concorsuale

      Sulla prima questione dobbiamo dire che la posizione del curatore non ci sembra tanto peregrina, anzi coincide con quanto da noi in altra occasione affermato. Rinviamo, per evitare ripetizioni, alle domande poste dal dott. Matteo Panella alla voce avvio procedura, in data 30.9. e 2.10. 2014.
      Per quanto riguarda la seconda questione, che si sostanzia nello stabilire se il credito per compensi del liquidatore è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., ricordiamo che la giurisprudenza è concorde nell'affermare che tale privilegio non competa in considerazione del fatto che l'attività del liquidatore, nel suo complesso, ha carattere continuativo e si identifica nella gestione stessa dell'impresa sociale, tanto sotto il profilo del l'organizzazione interna quanto sul piano esterno. Si tratta, dunque, di un'attività troppo ampia ed indeterminata per essere ricondotta alla mera applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche occorrenti all'adempimento delle singole prestazioni d'opera intellettuale le quali, ove in concreto esplicate dallo stesso amministratore, restano assorbite nel più vasto ambito della gestione dell'impresa (Cfr. da ult. Cass. 26 febbraio 2002, n. 2769; Cass. 17 agosto 1998, n. 8083; Cass. 14 settembre 1995, n. 9692; più in generale con riferimento all'amministratore, Cass. n. 3604/01; Cass. n. 1662/00; Cass. n. 7637/97; Cass. n. 8601/87, tra le più significative; tra i giudici di merito più recenti, Trib. Chieti, 25/08/2009; Trib. Vicenza, 15/10/2004; Trib. Milano, 26/02/2003).
      Vi è da aggiungere che il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. non può essere fatto rientrare attraverso l'emendamento in chiave maggiormente aderente al dettato costituzionale fatto dalla sentenza della Corte Cost. n. 1 del 1998, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della detta disposizione normativa nella parte in cui non attribuisce prelazione anche ai crediti vantati dai prestatori d'opera non intellettuale negli ultimi due anni della loro prestazione, data l'omogeneità delle categorie dei soggetti predetti nella comune riconducibilità al contratto previsto dall'art. 2222 c.c..
      Di tanto lei è perfettamente conscio, al punto che sostiene che il suo incarico non era quello di semplice liquidatore, ma sarà ben difficile per lei dimostrare che, pur essendo stato nominato tale, in realtà era stato incaricato di uno specifico incarico professionale.
      Zucchetti SG Srl