Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Termine perentorio di presentazione domande di insinuazione e sospensione feriale

  • Ivana Lorella Solidoro

    Casarano (LE)
    09/10/2014 01:38

    Termine perentorio di presentazione domande di insinuazione e sospensione feriale

    Gentilmente, vi risulta che il termine di cui all'art. 16 l.f. comma 1 e5 e art. 93 l.f. per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo è soggetto alla sospensione feriale?
    Poiché lunedì prossimo 13/10/2014 ho la verifica del passivo ed ho trattato tutte le domande pervenute entro il 12/09/2014 come tempestive, un avvocato mi ha fatto pervenire l'osservazione che tutte le domande depositate dopo il 28/07/2014 sono da considerarsi tardive citando la sentenza della Cassazione n. 12960/2012.
    Se così fosse, come devo comportarmi in udienza, considerato che nel progetto di S.P. ormai depositato le ho inserite come tempestive?
    Comprenderete l'urgenza di una risposta che mi conforti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2014 18:07

      RE: Termine perentorio di presentazione domande di insinuazione e sospensione feriale

      Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDA
      Effettivamente sulla materia in questione è intervenuta la S.C. con la sentenza 24 luglio 2012 n. 12960 che ha sì affermato che il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, sancito dagli art. 16, comma 1, n. 5, e 93, comma 1, legge fall., è soggetto alla sospensione feriale (sulla base di convincenti argomentazioni che lo qualificano termine processuale), ma ha anche chiarito che "la soggezione alla sospensione feriale concerne anche il termine perentorio di fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, stabilito dall'art. 16, comma 1, n. 4, legge fall., in quanto l'applicazione della regola della sospensione al solo termine di presentazione delle domande di insinuazione, che si calcola a ritroso rispetto all'adunanza (e con sospensione nel periodo feriale di 46 giorni), potrebbe pregiudicare il diritto di azione dei creditori, impedendo loro di usufruire di un tempo adeguato ad approntare la domanda (lasciato al prudente apprezzamento del giudice, nei predetti casi di automatica riduzione per il periodo feriale)", di modo che l'udienza eventualmente fissata per errore in anticipo dal tribunale, "dovrà essere differita automaticamente per il numero dei giorni intercorsi tra la dichiarazione di fallimento e la data fissata".
      In base a questa decisione, quindi, il tribunale, nel fissare l'udienza per l'esame dello stato passivo deve tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, giacchè l'applicazione della regola solo al termine per la partecipazione al passivo potrebbe pregiudicare il diritto di azione dei creditori e terzi; di conseguenza, nel caso in cui il tribunale abbia fissato l'udienza per l'esame dello stato passivo senza tenere conto della sospensione feriale, per evitare che creditori e terzi- che non hanno un termine minimo prefissato per presentare le domande- siano incolpevolmente pregiudicati dalla decisione del giudice, l'udienza anticipatamente fissata dovrà ritenersi automaticamente differita per un numero di giorni corrispondente a quelli di sospensione feriale intercorsi tra la dichiarazione di fallimento e la data fissata per l'adunanza, in modo che creditori e terzi possano usufruire di un tempo congruo per approntare la domanda.
      E' esatto pertanto quanto sostiene l'avvocato cui lei fa riferimento, per cui effettivamente il termine per le domande tempestive è scaduto il 28 luglio (calcolando 30 giorni a ritroso da 13.10 saltando il periodo che va dall'1 al 15 settembre), per cui bisogna veder se tra la data della sentenza di fallimento, o meglio ancora dalla data della comunicazione ex art. 92 che si presume essere stato fatto tempestivamente, è intercorso fino al 28 luglio uno spazio temporale tale da consentire ai creditori di presentare la domanda; in caso affermativo, le domande pervenute dopo sono da considerare tardive; in caso negativo 8come pensiamo) può chiedere un rinvio al giudice giustificandolo con il richiamo della citata sentenza in modo da recuperare i termini e salvaguardare i creditori.
      Zucchetti Sg Srl