Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio per l\'iva

  • Graziana Cala'

    Modena
    30/03/2010 23:45

    Privilegio per l'iva

    Vorrei un chiarimento in merito al privilegio per l'iva su fatture commerciali.
    La domanda di ammissione al passivo richiede l'iva in privilegio indicando accanto all'importo dell'iva la solo scritta "iva su fatture" e allega alla domanda tutte le fatture non pagate.
    Questo è sufficiente per ammettere in privilegio l'importo dell'imposta?

    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/03/2010 18:15

      RE: Privilegio per l'iva

      Il credito per IVA di rivalsa gode del privilegio di settimo grado di cui al secondo comma dell'art. 2758 c.c. di natura speciale "sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio".
      Si è molto discusso in passato se, nel caso il bene oggetto del privilegio speciale non sia acquisito all'attivo fallimentare, il giudice dell'accertamento del passivo dovesse riconoscere egualmente il privilegio o ammettere il creditore in chirografo; questione rilevante solo nell'ottica di un concordato fallimentare perché comunque, al momento del riparto, era necessario verificare l'esistenza del bene gravato e solo la presenza dello stesso giustificava il pagamento in privilegio.
      E' superfluo nel suo caso approfondire questa tematica (su cui sono intervenute anche le Sezioni unite della cassazione) perché il credito in questione è comunque da ammettere in chirografo (indipendentemente dall'esistenza del bene) per il combinato disposto dell'art. 93, terzo comma n. 4 e comma quinto. Il primo, infatti stabilisce che la domanda di insinuazione deve contenere "l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita , se questa ha carattere speciale" ed il secondo stabilisce che "se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è considerato in chirografo".
      Visto che il creditore, come lei dice, si è limitato a produrre la fattura, le disposizioni indicate trovano piena applicazione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Fabrizio Tagliabracci

        Mestre (VE)
        24/07/2018 15:59

        RE: RE: Privilegio per l'iva

        Sto predisponendo il riparto finale di una fallimento del 2009. All'epoca i crediti per IVA di rivalsa erano stati ammessi "subordinatamente al rinvenimento dei beni" perché era in corso l'inventario (che è stato molto laborioso). Nessuno dei creditori all'epoca, né successivamente, ha specificato su quali beni intendesse esercitare il privilegio e, trattandosi di minuterie e di beni o servizi utilizzati per fabbricare beni diversi, è assolutamente impossibile ricostruire su quali beni vada esercitato il privilegio. Mi chiedo se posso chiedere al G.D. una variazione dello stato passivo in base alla quale derubricare tutti questi crediti al chirografo, ai sensi dell'art.93.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/07/2018 19:26

          RE: RE: RE: Privilegio per l'iva

          A voler essere rigorosi i crediti per rivalsa Iva potevano nella specie essere ammessi direttamente in chirografo, non per il mancato rinvenimento dei beni oggetto del privilegio, ma per il combinato disposto del comma 3, n. 4 e comma 4 dell'art. 93, il primo dei quali dispone che la domanda di insinuazione deve contenere, tra l'altro, "la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale" e il secondo precisa che "se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato in chirografo".
          Il giudice nel caso, considerato che l'inventario non era ancora completato, è stato oltremodo prudente specificando che i crediti per rivalsa iva venivano ammessi in privilegio subordinatamente al rinvenimento dei beni gravati; espressione utile a fini chiarificatori ma sostanzialmente superflua in quanto, trattandosi di privilegio speciale, è implicito che il privilegio può operare solo nel caso si rinvengano i beni oggetto del privilegio stesso.
          Su questo punto si è discusso a lungo se la mancanza del bene gravato dal privilegio speciale possa essere già rilevata al momento della formazione dello stato passivo o debba essere rinviata al momento del riparto, e la S. Corte da anni ha scelto questa seconda via dato che nella fase della formazione del passivo può esservi incertezza (come nel caso in cui era ancora in corso l'inventario) o possono sopravvenire (ad esempio a seguito di revocatoria o altro) per cui l'ammissione in chirografo del credito privilegiato speciale viene effettuata nei soli casi in cui sia pacifico che non esiste, né potrà essere acquisto al fallimento, il bene onerato (come nel caso ad esempio della rivalsa Iva del professionista prima della recente modifica dell'art. 2751bis n. 2 c.c.).
          Come si vede la verifica dell'esistenza o meno del bene o, come nel suo caso, la identificazione tra tanti dei beni oggetto delle singole forniture, consiste in una constatazione che compete al curatore, senza necessità dell'intervento del giudice, che ha già provveduto sotto il profilo giudico che a lui spetta. pertanto, nel suo, caso, in mancanza di indicazione dei beni garvati e nella impossibilità di identificarli, passa i crediti in questione al chirografo nel riparto e i creditori eventualmente in disaccordo impugnaranno questo.
          Zucchetti SG srl