Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domande tardive ex art. 101

  • Sergio Gottardo

    BASSANO DEL GRAPPA (VI)
    19/09/2011 09:01

    domande tardive ex art. 101

    Vi sarei grato se voleste precisare se la comunicazione della data dell'udienza di verifica delle domande tardive, non fissata in udienza, deve essere comunicata ai soli creditori che hanno presentato le domande tardive o a tutti i creditori insinuati al passivo.
    Ringrazio e porgo i migliori saluti.
    Avv. Sergio Gottardo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2011 17:10

      RE: domande tardive ex art. 101

      Il secondo comma dell'art. 101 prevede che l'avviso della data dell'udienza sia dato ai soli creditori che hanno presentato domanda tardiva, disposizione che si spiega col fatto che gli altri creditori che hanno presentato domanda tempestiva già sanno delle udienze periodiche fissate dal giudice.
      La fissazione delle udienze ogni quattro mesi è stata introdotta con il correttivo del 2007 per ovviare alla carenza che conteneva l'art. 101 nella versione uscita dalla prima riforma del 2006, che, appunto, prevedeva l'avviso ai soli creditori che avevano presentato domanda, impedendo, così ai creditori tempestivi di partecipare alle udienze in cui si sarebbe discusso delle tardive, a scapito della concorsualità che col nuovo sistema si era voluto realizzare.
      Che succede allora nel caso in cui il giudice abbia omesso l di fissare le udienze? E' difficile dare una risposta, come in tutti i casi in cui si è in presenza di una anomalia. Per rispetto del principio contraddittorio si dovrebbe dare comunicazione anche ai creditori già ammessi dell'udienza di esame delle tardive, o, almeno, il g.d. dovrebbe fissare, anche se con ritardo, le udienze in cui esaminare le tardive, e questo calendario (fatto fuori udienza) dovrebbe essere comunicato a tutti i credito ammessi tempestivamente; ma, in realtà, anche nel caso prospettato si potrebbe fare la comunicazione ai soli tardivi considerato che poi lo stato passivo delle tardive comunque dovrà essere comunicato a tutti i creditori, anche quelli già ammessi, i quali quindi, sebbene non partecipino all'udienza, potrebbero comunque tutelare i loro diritto attraverso eventuali impugnazioni dei crediti ammessi.
      Conclusione avallata dal fatto che per le c.d. supertardive (le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 1019 non si parla proprio di avvisi agli altri creditori.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonella Vecchio

        Joppolo (VV)
        18/09/2015 11:18

        RE: RE: domande tardive ex art. 101

        Salve,
        chiarito che nell'ipotesi in cui il GD non abbia direttamente fissato in udienza la data di verifica delle tardive la relativa comunicazione di fissazione debbe essere inviata anche ai creditori tempestivi, la mia domanda è se la comunicazione di fissazione udienza debba essere fatta mediante ufficiale giudiziario oppure sia sufficiente inviare una pec allegando il decreto di fissazione udienza del GD. Inoltre la comunicazione va fatta anche al fallito?
        Cordialità
        Avv. Antonella Vecchio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/09/2015 19:49

          RE: RE: RE: domande tardive ex art. 101

          Se accetta il principio che, in mancanza di fissazione in udienza del calendario delle udienze per le tardive, la data successivamente fissata per l'esame delle tardive debba essere comunicata ai creditori già ammessi, oltre che ai tardivi interessati, tale comunicazione, come tutte le comunicazioni ai creditori, va ormai fatta a mezzo pec e, in mancanza mediante deposito in cancelleria. Il fallito deve necessariamente essere avvisato dell'udienza in quanto, a norma del quarto comma dell'art. 95. egli puo' chiedere di essere sentito.
          Zucchetti SG Srl