Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Concordato Preventivo e Interessi D. Lgs. 231/02

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    10/03/2010 17:46

    Concordato Preventivo e Interessi D. Lgs. 231/02

    In un Concordato Preventivo, post-riforma, stanno pervenendo da parte dei creditori gli importi dei crediti vantati, alla data di ammissione alla procedura, alcuni supportando la richiesta allegando il decreto ingiuntivo divenuto definitivo in cui il Tribunale ingiunge il pagamento anche degli interessi D. Lgs. 231/02 altri, invece, che non hanno un titolo giudiziale, richiedono il credito e gli interessi semplicemente con una comunicazione o propria o di un legale.
    L' art. 1 del D. Lgs. 231/02 prevede che le disposizioni del presente decreto non si applicano per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
    Onde evitare che riportando le diverse casistiche che si stanno presentando e quindi per non correre il rischio di non essere chiaro nella esposizione, chiedo cortesemente di sapere come il Curatore ovvero il Commissario Giudiziale si debba comportare dinnanzi alla richiesta degli interessi, di cui al suddetto D.Lgs., sia nella ipotesi di credito supportato da D.I. divenuto definitivo che nel caso di richiesta con semplice comunicazione. L' art. 169 L.F. richiama l' art. 55 L.F., quest' ultimo fa riferimento agli interessi legali e convenzionali e non fa alcun riferimento al D. Lgs.231. Dal momento che la Riforma delle procedure concorsuali è avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs., il Legislatore se voleva avrebbe recepito la disposizione e integrato l' art. 55 L.F.. Ma così non è avvenuto. Pertanto, da una parte, sono portato a credere, anche in presenza di D.I., nella totale esclusione degli interessi moratori basandomi sul disposto ampio dell' art. 1 lett. a) del D. Lgs. 231, infatti il debito oggetto di procedure concorsuali è quello maturato anteriormente, dall' altra, però, rifletto che il credito, comprensivo degli interessi, se supportato da D.I. definitivo e non opposto, non può ora essere messo in discussione.
    Ringrazio per l' attenzione e porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/03/2010 19:38

      RE: Concordato Preventivo e Interessi D. Lgs. 231/02

      Come lei giustamente ricorda l'art. 1 del Dlgs n. 231/2002 stabilisce al secondo comma che "Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione: a-per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b-…".
      La dizione della legge, che richiama non il fallimento ma le procedure concorsuali, fa capire come tra i destinatari esenti siano compresi anche i debitori ammessi al concordato preventivo, per cui anche nei confronti di costoro non trovano applicazione le disposizioni del citato decreto.
      La legge, tuttavia, non può modificare le situazioni consolidate in un titolo giudiziario definitivo passato in giudicato. Di conseguenza se il creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore poi dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo calcolando gli interessi come prescritti dal citato Dlgs, il dato da verificare è se questo decreto era definitivo o meno alla data del fallimento o dell'apertura della procedura c.d. minore, nel mentre non rileva che fosse provvisoriamente esecutivo o meno. Se era definitivo, il credito portato dal provvedimento monitorio va ammesso nel fallimento o riconosciuto nel concordato così come dallo stesso risultante.
      Al di fuori di questi casi, in cui il creditore fa valere un titolo passato in giudicato, non trovando applicazione il Dlgs n. 231/2002, i creditori sono soggetti alla disciplina sugli interessi dettata dagli artt. 54 e 55 l.f. e relativa normativa civilistica di richiamo, in quanto, come lei giustamente ricorda, l'art. 55 è richiamato dall'art. 169 .
      Zucchetti SG Srl
      • Massimo Di Luzio

        Conegliano (TV)
        11/03/2010 16:29

        RE: RE: Concordato Preventivo e Interessi D. Lgs. 231/02

        Mi pare che quanto affermato debba essere meglio valutato. E' sostenibile che un credito abbia maturato interessi moratori automatici ex D.Lgs 231/02 sino al giorno precedente alla sentenza di fallimento ( o, come nel caso, alla presentazione della domanda di concordato preventivo) che poi svaniscono il giorno dopo? Più logico ritenere che solo da tali eventi in poi detti interessi moratori non decorrano piiù e quindi non vengano riconosciuti, ridando senso ad una imprecisa dizione del secondo comma dell'art. 1 del citato Dlgs.
        In questo senso segnalo il decreto n. 833 del 13.12. 2007, depositato il 21 gennaio 2008, del Tribunale di Milano (Presidente d.r Quatraro, rel. d.ssa Nunnari).
        Attendo la Vostra opinione, sempre accurata.
        D.r Massimo Di Luzio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/03/2010 18:15

          RE: RE: RE: Concordato Preventivo e Interessi D. Lgs. 231/02

          Non conosciamo il decreto da lei citato del trib. Milano né siamo riusciti a rintracciarlo, ma non ci fa modificare opinione l'eventuale diversa soluzione data da detto tribunale. Tutto, o quasi, in diritto è molto opinabile e la nostra opinione è che la previsione di cui al Dlgs n. 231/2002 di non applicabilità della normativa dettata alle procedure concorsuali si estenda a tutti i crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento del debitore fallito o ammesso al concordato, perché la dizione della legge ci sembra inequivoca.
          Né ci pare derimente l'argomento che quel credito fino alla dichiarazione di fallimento abbia prodotto gli interessi moratori in conformità della previsione di cui al citato Dlgs, perché lo stesso avviene per tutti gli interessi, che una volta dichiarato il fallimento del debitore, sottostanno alle regole peculiari dettate dalla normativa degli artt. 54 e 55 l.f..
          Diversamente da quanto lei sostiene, a nostro parere il problema dell'applicabilità del decreto legislativo del 2002 si potrebbe porre proprio per i crediti successivi alla dichiarazione di fallimento, giusta la sotto riportata decisione del Trib. Pescara 10 febbraio 2009, per il quale appunto: "La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore", deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato".
          Zucchetti Sg Srl
          • Simone Allodi

            Milano
            05/02/2015 11:10

            RE: RE: RE: RE: Concordato Preventivo e Interessi D. Lgs. 231/02

            Giusto per alimentare la discussione, ecco il decreto citato dal dott. Millucci: http://www.studiolegaleriva.it/public/aggiunte/trib.%20milano_21-1-08.pdf
            E' vostra opinione che questo non crei un precedente nella prassi del Tribunale di Milano?
            La domanda mi sta particolarmente a cuore poiché sto esaminando in questo momento una domanda che coinvolge la richiesta di interessi ex D.Lgs. 231/02 proprio per quel Tribunale.
            Grazie, cordialmente
            dott.ssa Tatiana Trova
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              05/02/2015 20:40

              RE: RE: RE: RE: RE: Concordato Preventivo e Interessi D. Lgs. 231/02

              Dalle ricerche fatte sui soliti siti giudiziari non abbiamo trovato altre decisioni del Tribunale di Milano. Quella indicata è abbastanza risalente nel tempo per cui non sappiamo se il tribunale di Milano abbia dopo il 2008 confermato l'orientamento o l'abbia modificato.
              Invitiamo altri utenti a darci notizia di precedenti di detto tribunale.
              Zucchetti Sg srl