Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate d...

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    17/12/2010 19:01

    amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

    devo esaminare questa domanda d'insinuazione al passivo:
    istante il liquidatore della società fallita
    oggetto della richiesta: importi pagati dal liquidatore successivamente alla sentenza di fallimento relativamente alle ritenute inps non versate dalla società fallita per la quale il liquidatore è punibile penalmente ex art. 2 DL 463/83R
    Prova : il liquidaotre ha allegato richiesta di apgamento dell'inps e relative quietanza di pagamento
    riterrei di adottare la seguente soluzione:
    ammissione del liquidatore con lo stesso grado di privilegio dell'inps ex art 1201 e 1203 cc

    Dubbio : devo pretendere dal liquidatore che una dichiaraiozne dell'inps exa rt 1201 cc che dichiari espressamente la surroga ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/12/2010 09:32

      RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

      La espressa surroga da parte del creditore è richiesta nel caso di adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, che determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore in mancanza della espressa surroga per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c..
      La dichiarazione di surroga non è richiesta nei casi di surroga legale elencati nell'art. 1203 c.c.; tra questi vi è l'ipotesi che il terzo che adempie "sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito".
      Si tratta di vedere, quindi, se il liquidatore , nel suo caso, abbia pagato spontaneamente o perché tenutovi con altri o per altri.
      Secondo il Trib. di Belluno 07.02.1994, "l'amministrazione di una società di capitali non è personalmente responsabile, in solido od in luogo della società da lui amministrata, per le obbligazioni facenti capo a quest'ultima; non opera, pertanto, a vantaggio dell'amministratore che abbia versato di tasca propria i contributi Inps dovuti dalla società, la surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c. nei diritti, assistiti da privilegio, vantati dall'ente verso la medesima società, sussistendo piuttosto una ipotesi di adempimento del terzo, con conseguente ammissione, in via meramente chirografaria, del credito dell'amministratore al passivo del fallimento della società".
      Come vede si tratta di una decisone riferita proprio al suo caso (la posizione del liquidatore va parificata a quella dell'amministratore), però non ci convince molto questa soluzione perché l'amministratore di una società di capitali, soggetta alla presentazione all'Inps delle denunce obbligatorie relative ai contributi previdenziali e assistenziali, che ha omesso tale adempimento e non ha effettuato i relativi versamenti per importi superiori ad un certo limite, è, come lei ha ricordato, punibile penalmente, per cui diventa tenuto anche personalmente al pagamento delle sanzioni. Di conseguenza, secondo noi, non vi è bisogna nella fattispecie da lei rappresentata, della espressa surroga di cui all'art. 1201 c.c.
      Zucchetti Sg Srl

      • Ivan Perin

        Conegliano (TV)
        26/01/2016 18:30

        RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

        Se nel frattempo l'INPS si era già insinuata (e ammessa) per l'importo come si realizza la modifica dello stato passivo a seguito del pagamento da parte dell'amministratore ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/01/2016 20:14

          RE: RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

          Non bisogna fare nulla perché a norma del secondo comma dell'art. 115 l.f., "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore".
          Questo significa che se l'amministratore fornisce la prova dell'avvenuto pagamento del debito della società fallita verso l'Inps, lei al momento del riparto attribuisce la somma che sarebbe spettata all'ente al creditore in surroga. E' bene, comunque, che lei chieda per sicurezza conferma all'Inps dell'avvenuto pagamento.
          Ovviamente Fallco ha previsto anche questa possibilità, per cui ai fini organizzativi basta ammettere al passivo anche l'amministratore e poi utilizzare sul modulo del passivo i due campi: "Esclusione credito dal riparto" ed "Esclusione credito dal passivo"; attivando il primo per l'Inps, il credito, pur incluso nel passivo, non viene preso in considerazione in sede di riparto e solo fin quando è attivo il campo citato, che si può essere disabilitato in ogni momento; attivando il secondo per l'amministratore, il credito non viene conteggiato tra il passivo (in modo da non attuare una duplicazione del passivo) nei vari totali, ma partecipa al riparto. Il vantaggio del sitema è che in tal modo resta traccia dell'accaduto, che invece scomparirebbe, ove si eliminasse dal passivo l'Inps e si mettesse l'amministratore.
          Zucchetti SG srl
          • Vincenzo Falivelli

            BOLOGNA
            19/12/2017 13:00

            RE: RE: RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

            In merito allo stesso quesito mi ritrovo nella seguente situazione:
            SRL fallita nel 2015. Sempre nel 2015, l'INPS notifica al fallimento un avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati riportati sul modello DM10 a cui non segue insinuazione allo stato passivo.
            Nel 2017, invia ai tre amministratori un avviso di addebito per il pagamento solidale dei contributi non versati dalla SRL.
            Gli amministratori, onde evitare di incorrere nelle sanzioni penali ed amministrative previste, decidono di pagare l'importo delle quote non versate.
            Ciò premesso, possono successivamente gli amministratori insinuarsi allo stato passivo?
            e se si, vale lo stesso grado di privilegio previsto per l'INPS?
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              19/12/2017 20:13

              RE: RE: RE: RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

              La risposta è quella che abbiamo già data alla prima domanda di questa discussione, ove abbiamo detto che, a nostro avviso, l'amministratore che paga il debito verso l'Inps della società è da considerare "tenuto con altri o per altri" al pagamento in quanto, in mancanza incorrerebbe in sanzioni personali anche penali. Se si ammette la surroga, ne discende che i solventes, non solo possono insinuarsi al fallimento, ma possono farlo usufruendo del privilegio assegnato al creditore originario nella posizione dei quali si sono surrogati di diritto a norma dell'art. 1203 c.c.
              Zucchetti Sg srl
          • Sonia Chiti

            Prato
            30/01/2019 14:56

            RE: RE: RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

            Buonasera,
            ho un caso simile a quelli sopra indicati, ove dopo l'ammissione in via definitiva del credito per contributi INPS, l'ex amministratore provvedeva ad un parziale pagamento per non incorrere nell'illecito ex art. 2 L. 683/1983.
            L'inps ha mandato una PEC in cui riconosce l'intervenuto pagamento e chiede la riduzione dell'importo del credito ammesso.
            Ritengo di dover presentare apposita istanza al GD per la rettifica dello stato passivo in relazione alla domanda di cui sopra.
            In caso affermativo, a seguito provvedimento del GD posso direttamente correggere io l'importo inserito nello stato passivo di FALLCO?
            Altrimenti qual è la strada percorribile?
            Distinti saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              30/01/2019 20:14

              RE: RE: RE: RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

              Lei pone un problema diverso da quelli trattati in precedenza e anche più limitato, e cioè cosa fare a fronte della riduzione da parte dell'Inps del credito ammesso al passivo. Non vi è dubbio che il creditore ammesso possa dichiarare di rinunciare a parte o tutta l'ammissione senza bisogno di una formale rinuncia da parte del curatore che, seppur parte del procedimento non è una parte qualsiasi nè ha alcun interesse a mantenere la domanda di ammissione al passivo.
              Come comportarsi in pratica. la questione non è espressamente prevista, ma considerato che quando si ha una modifica soggettiva a seguito di cessione del credito ammesso o di surroga è il curatore che provvede alla rettifica dello stato passivo, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 115 l.f.) lo stesso sistema potrebbe essere utilizzato nella fattispecie della rinuncia parziale, giacchè anche in questo caso vi già stata una valutazione del giudice circa l'ammissione per un determinato importo, che include anche l'ammissione per un importo minore. Può poi operare la rettifica anche su Fallco.
              Non riteniamo necessario, quindi, un provvedimento di rettifica del giudice. Sse poi lei si sente più sicuro con l'avallo del giudice, può provare a chiedere la rettifica; al più il giudice respinge la domanda perché quanto richiesto non rientra nella sua competenza..
              Zucchetti SG srl
          • Ilaria Sacchi

            Pavia
            04/04/2022 09:29

            RE: RE: RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

            Buongiorno,
            mi aggancio a questa datata risposta, per chiedere come si concilia quanto ivi indicato con l'art. 61, secondo comma L.F. il quale prevede che se il creditore non riceve integralmente il dovuto, il regresso non è ammesso.
            Nel caso del versamento dei contributi INPS da parte dell'ex amministratore, lo stesso è responsabile ed è punito solamente per il mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore, mentre per altra parte dei contributi - quelli a carico azienda - non vi è tale responsabilità.
            Nel mio caso, quindi, l'amministratore chiede l'ammissione al passivo in surroga per la parte di credito INPS da lui versata, ma il debito insinuato al passivo è molto maggiore e, ovviamente, non è stato estinto con tale pagamento.
            Anche la Corte di Cassazione, con Sentenza dell'01/03/2012, n. 3216, ha stabilito che "ai fini dell'ammissibilità della surrogazione, non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento".
            Su tali basi, considerato che il credito INPS non è stato integralmente pagato, sarei dell'opinione di non ammettere al passivo l'istanza di surroga depositata dell'ex amministratore della fallita.
            Cosa ne pensate?
            Vi ringrazio e attendo cortese risposta
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              04/04/2022 18:43

              RE: RE: RE: RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

              Il principio da lei richiamato ricavabile dalla disciplina fallimentare sulla solidarietà vale per il debito per il quale opera la solidarietà, nel senso che se, come lei ricorda, l'amministratore è responsabile solidalmente con l'impresa per il mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e non per quelli a carico dell'impresa, una volta che l'amministratore abbia adempiuto al suoi debito solidale ha anche soddisfatto integralmente il creditore per quella voce di credito per la quale era solidalmente obbligato. Escludere in questo caso la surroga per il fatto che lo stesso creditore vanti altre e distinte ragioni di credito verso lo stesso debitore, delle quali il solvens non è responsabile solidale significherebbe far ricadere su chi ha adempiuto la sua prestazioni una responsabilità anche dei debiti dei quali egli non risponde, e ciò non perché abbia dato, ad esempio, una fideiussione parziale, ma semplicemente perché per legge non p tenuto a risponderne.
              Zucchetti Sg srl
    • Guido Nunziante Cesaro

      BRESCIA
      21/01/2019 12:40

      RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

      Mi aggancio al quesito per chiedere se, in caso di responsabilità dell'amministratore / liquidatore della società accertate dal curatore nella relazione 33 LF comma 1 e conseguente danno arrecato alla società fallita, sia ammissibile la domanda di insinuazione al passivo del liquidatore per il pagamento delle ritenute inps non versate dalla società in bonis.
      Nel caso specifico non è stata azionata l'azione di responsabilità da parte della curatela unicamente per incapienza patrimoniale dei beni del liquidatore e conseguente anti-economicità dell'azione giudiziale.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        21/01/2019 19:29

        RE: RE: amministratore della società fallita che ha pagato dopo la data di fallimento le ritenute inps operate ma non versate dalla società in bonis

        Il liquidatore può far valere il credito per il pagamento effettuato se, come detto nella prima risposta, si condivide che egli era tenuto al pagamento, perché, in tal caso, pagando egli si surroga automaticamente nella posizione del creditore iniziale a norma dell'art. 1203 c.c.; altrimenti è necessario un atto di surroga negoziale.
        Una volta che il liquidatore si sia insinuato, la curatela potrebbe opporre in via di eccezione, per paralizzare il suo credito, la compensazione con il proprio maggior credito pe i danni subiti dalla società a causa del suo comportamento, che bisognerà specificare quanto meno nelle linee di massima per individuarne i motivi di responsabilità.
        Certo non avendo neanche promossa l'azione di responsabilità, la compensazione diventa un pò forzata, ma essendo pacifico in giurisprudenza, a partire da Cass. sez. unite n. 775 del 1999, che "l'unico limite per la compensabilità dei debiti verso il fallito è l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, con la conseguenza che la compensazione fallimentare è possibile non solo quando sia il credito del terzo a non essere ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento ma anche quando a non essere ancora scaduto sia il credito del fallito", si può applicare la compensazione anche quando il credito del fallimento, come quello per danni da responsabilità, non sia ancora liquido, posto che devesi ritenere che, ferma l'anteriorità al fallimento del fatto genetico dei crediti contrapposti, tutti requisiti di compensabilità possono sopraggiungere successivamente.
        Il fatto che la responsabilità del liquidatore venga fatta valere non con una azione giudiziaria, ma quale eccezione compensativa, comporta che la questione possa essere affrontata e trattata nell'ambito del giudizio fallimentare di opposizione in quanto serve solo a bloccare la pretesa creditoria, del resto, come lei dice, sarebbe inutile una azione di responsabilità essendo il liquidatore privo di mezzi.
        Zucchetti Sg srl