Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo del liquidatore volontario

  • Ferruccio Bufaloni

    PERUGIA
    06/10/2011 19:58

    ammissione al passivo del liquidatore volontario

    L'assemblea straordinaria di una spa, deliberando lo scioglimento anticipato della società, ha nominato un collegio di 3 liquidatori deliberando a favore degli stessi un consistente compenso.
    Nell'arco di un anno di durata dell'incarico, l'attività dei liquidatori è consistita nella salvaguardia del rilevante patrimonio (50 milioni) senza però realizzo di attività e senza alcun riparto a favore dei creditori (circa 70 milioni).
    A fronte di un'attività comunque rilevante, i liquidatori hanno percepito un acconto sul compenso di modesta entità (10.000 euro cadauno).
    Al momento delle dimissioni dell'intero collegio, l'assemblea ha confermato ai liquidatori il compenso deliberato al momento della nomina.
    A seguito della mancata omologa del concordato preventivo, la società è stata dichiarata fallita.
    La domanda di insinuazione al passivo è stata presentata dai liquidatori per l'importo deliberato dall'assemblea, ovviamente al netto degli acconti percepiti.
    Il curatore ha concluso"respinta la domanda attesa la mancata esecuzione dell'incarico e l'acquisizione di somme per il periodo di durata della carica".
    Oltre all'autorevole parere dei consulenti Zucchetti, sarei grato a chi fosse in grado di segnalare giurisprudenza in merito.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2011 17:39

      RE: ammissione al passivo del liquidatore volontario

      A nostro parere non è sufficiente ad escludere il compenso l'affermazione di non aver portato a termine l'incarico, ma deve essere effettuata una valutazione di come l'attività sia stata svolta nel caso concreto.
      Nell'ipotesi si ritenga che i liquidatori non abbiano agito con la dovuta diligenza per non aver fatto ciò che potevano fare, si può contestare l'ammissione, salvo poi ad intraprendere anche un'azione di responsabilità per i risarcimento dell'ulteriore danno subito; ma se nel periodo ridotto nel quale i liquidatori hanno operato, questi hanno fatto quanto era mediamente possibile attendersi, non vi è motivo per escludere il compenso deliberato in loro favore.
      Zucchetti Sg Srl