Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS N.5 C.C. RICHIESTO DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

  • Gregorio Mastrantonio

    Sassuolo (MO)
    17/09/2012 11:41

    PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS N.5 C.C. RICHIESTO DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

    Una banca di credito cooperativo con 7 sedi operative e 49 dipendenti e risultante iscritta all'albo delle cooperative nella sezione COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli art. 111 septies, 111 undecies e 223 terdecies ,comma 1, disposizioni attuative c.c., ha richiesto allo scrivente l'ammissione al passivo con privilegio di cui all'art. citato in oggetto.
    I dati anzidetti sono stati comunicati da una visura camerale allegata all'insinuazione.
    A parere dello scrivente l'elemento di valutazione per stabilire o meno la mutualità prevalente della cooperativa, e quindi il privilegio, debba essere ricercato nella tipologia di clienti cui viene rivolto il servizio (soci).
    Si chiede gentilmente un vostro parere sul diritto al privilegio considerato che comunque non sono stati comunicati il patrimonio, il volume d'affari, il numero dei soci e il rapporto esistente tra quest'ultimi e la cooperativa.

    Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2012 19:42

      RE: PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS N.5 C.C. RICHIESTO DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

      Il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti delle società od enti cooperativi tutela i crediti degli enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, e non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore, (cooperativa iscritta nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito, ossia sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore di modo che la tutela privilegiata abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all'attività dei soci della cooperativa, quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale, e l'attività di trasformazione delle imprese consorziate (e può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico) e il corrispettivo dei servizi resi in favore dei soci. del resto l'art. 2512 c.c. nel descrivere i requisiti della mutualità prevalente che deve caratterizzare la cooperativa pone proprio i soci in primo piano.
      Non pare che la banca, se svolta sotto forma di cooperativa, abbia queste caratteristiche e, comunque, nel suo caso, non ha fornito alcuna prova per dimostrare di possederle.
      Zucchetti SG Srl
      • Gregorio Mastrantonio

        Sassuolo (MO)
        18/09/2012 09:27

        RE: RE: PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS N.5 C.C. RICHIESTO DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

        Sentitamente ringrazio.