Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori dipendenti

  • Claudia Campion

    Treviso
    19/10/2012 13:12

    Ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori dipendenti

    Buongiorno, i dipendenti hanno presentato insinuazione al passivo richiedendo, oltre alle retribuzioni e TFR, anche:
    1) contributi ad un fondo pensione trattenuti e non versati;
    2) TFR ad un fondo pensione trattenuto ma non versato.
    assodato il riconoscimento del privilegio, tali crediti come devono essere ammessi? Quando è utilizzabile il codice A31b?


    Inoltre, in seguito alla dichiarazione di fallimento i dipendenti sono stati ammessi alla CIGS, le 3 ultime mensilità non pagate ante fallimento devono essere considerate non anticipabili dal fondo di garanzia dell'INPS in quanto il rapporto di lavoro non è estinto ma sospeso in CGIS?
    Grazie
    Buona giornata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/10/2012 17:58

      RE: Ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori dipendenti

      Per quanto riguarda il Tfr ad un fondo complementare, proprio di recente, rispondendo ad una domanda analoga, abbiamo sottolineato la difficoltà ad individuare il soggetto legittimato a presentare la domanda, se il Fondo, il lavoratore o entrambi; a noi sembra di poter dire che legittimato è il Fondo, ma la complessità della materia e la mancata attuazione di parte della normativa non permettono di pervenire ad un risultato sicuro. Permane, infatti, divergenza tra la lettera dell'art. 1, comma 2, n. 8 della L. 243/04 (che stabilisce espressamente "l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione") e la lettera dell'art. 8 d. lgs. n. 252/05, che invece non ha previsto in modo esplicito tale contitolarità.
      Se si ammette la legittimazione del Fondo, si deve ricordare che, con l'adesione ad un Fondo di previdenza, il lavoratore si costruisce una pensione complementare che affiancherà quella del sistema pubblico di base, tramite un fondo di categoria costituito appositamente con tale scopo e senza fini di lucro. Se egli sceglie di aderire al Fondo con la contribuzione, beneficia del versamento di una quota di contributo da parte del datore di lavoro. Di conseguenza il Fondo a cui favore è stato effettuato il conferimento del t.f.r. in vista della futura pensione complementare, può insinuare quelle quote di t.f.r., che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo e che non lo ha fatto, rimando il lavoratore legittimato a concorrere solo per la quota di t.f.r. che resta a carico del datore di lavoro.
      Trattandosi di TFR, conferito/trasferito, riteniamo che il relativo credito sia assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., sia che si insinui il lavoratore che il Fondo e per questi casi è stata prevista, nella tabella Fallco la voce A3.1b, che ha come dizione esplicativa, infatti, Crediti con collocazione ante primo grado di cui all'art. 2751 bis c.c. - crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari". Abbiamo preferito utilizzare questa formula per indicare la fattispecie dei fondi complementari, indipendentemente dal sogetto legittimato; quando si chiarirà questo aspetto anche noi potremo essere più precisi.
      Per quanto riguarda i contributi, bisogna vedere di quali contributi si parla, perché non pensiamo che dovrebbero essercene a carico del datore di lavoro in favore dei Fondi complementari; in ogni caso, se dovuti obbligatoriamente, questi godono del privilegio di cui all'art. 2753 c.c. trattandosi di contributi pensionistici.
      Per quanto riguarda i lavoratori in cassa integrazione, non vi è dubbio che il rapporto di lavoro continui, il che farebbe pensare alla impossibilità di chiedere il Tfr, che matura alla cessazione del rapporto. Tuttavia, poiché il pagamento della quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, dopo l'entrata in vigore della L. n. 160 del 1988, fa capo all'Inps, si crea una differenziazione nel carattere unitario del TFR che viene così a comporsi di due quote distinte, l'una facente capo al datore (che in caso di fallimento va anticipato dall'Inps), e l'altra- che è invero un TFR sui generis giacchè matura durante il periodo di Cig in cui non si svolge attività lavorativa- che fa capo direttamente all'Inps.
      Tanto comporta, a nostro parere, che al momento del fallimento possa essere quantificato il TFR dei dipendenti per la parte maturata fino alla cassa integrazione e questa quota, una volta ammessa al passivo, può essere anticipata dall'Inps.
      Zucchetti SG Srl
      • Claudia Campion

        Treviso
        24/10/2012 07:53

        RE: RE: Ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori dipendenti

        Il vostro parere in relazione all'anticipazione da parte dell'Inps del TFR ante fallimento in pendenza di cassa integrazione straordinaria è estendibile anche alle ultime 3 mensilità retributive non pagate?
        La data della dichiarazione di fallimento è il 9 maggio, considero quale ultime 3 mensilità maggio (di soli 9 giorni), aprile e marzo?
        Grazie e buona giornata
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/10/2012 19:18

          RE: RE: RE: Ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori dipendenti

          Il problema non sorge per le ultime tre mensilità ma soltanto per il Tfr perché questo diventa liquido ed esigibile soltanto alla cessazione del rapporto, che non si verifica nel periodo della cassa integrazione. Le ultime tre mensilità, una volta insinuate,, possono benissimo essere pagate dall'Inps.
          Circa la decorrenza, dipende dalle modalità con cui il dipendente veniva pagato; in ogni caso, dovrebbero essere tre mensilità piene.
          Zucchetti Sg Srl