Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione art. 56 l.f.

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    05/02/2013 19:31

    compensazione art. 56 l.f.

    La società fallita A nel 2004 stipulò un mutuo chirografario che poi fu accollato nel 2009 da una società B come pagamento di una cessione di ramo di azienda avvenuto nel 2009. La società A non è mai stata liberata ex art. 1273 c.c. dall'istituto bancario C che ha erogato il mutuo.
    La società B è fallita nel 2011.
    Sono curatore della società A e, constatato che alla data di dichiarazione di fallimento aveva somme depositate presso l'istituto bancario C, ho provveduto a richiederne lil versamento nelle casse della procedura.
    L'istituto bancario mi risponde che ai sensi dell'art. 56 l.f., ricorrendo i requisiti di preesistenza al fallimento dei rapporti di credito e di debito e la reciprocità provvederà a compensare il saldo creditore della società fallita con il maggior credito rinveniente dal rapporto di mutuo chirografario.
    Comunica inoltre che provvederà presentare domanda di insinuazione tenendo conto della suddetta compensazione.
    L'istituto è già insinuato nel fallimento della societa B.
    Il credito è garantito inoltre da fideiussione specifica prestata dall'amministratore Unico, di cui non sono a conoscenza se sia stata escussa o meno.
    E' corretta la compensazione effettuata dall'istituto bancario?
    Ringrazio e porgo distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2013 18:21

      RE: compensazione art. 56 l.f.

      Pensiamo proprio di si, per un verso perché, in mancanza della liberazione di cui all'art. 1273 cc. da parte del creditore C, la società A è rimasta obbligata verso costui del pagamento delle rate del mutuo e, per altro verso perché questo debito di A e il suo credito per le somme depositate presso la banca C sono entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento di A, posto che la giurisprudenza dell'ultimo decennio richiede, quali requisiti per la compensazione, la sola anteriorità alla dichiarazione di fallimento dei fatti generatori dei crediti e debiti, anche se essi diventino liquidi ed esigibili in pendenza della procedura. Il fatto che la Bnaca C si sia insinuata anche nel fallimento di B nulla cambia, in quanto anche B, a seguito dell'accollo è divenuto debitore verso la stessa banca, in solido con A, per il creditore può rivolgersi a ciascuno dei debitori solidali per il ricupero del proprio credito (principi che in sede fallimentare trovano attuazione negli artt. 61,62 e 63).
      Irrilevante, ai fini della discussione, è anche la fideiussione data dall'amministratore della società, che è una ulteriore garanzia presa dalla banca e che potrà escutere. L'importante è che il creditore non incassi, a chiunque si rivolga, più del suo credito, per cui, al momento dell'ammissione, deve appurare che il credito che la banca porta in compensazione non sia stato già pagato dall'altro fallimento, debiotre solidale né dal fideiussore.
      Zucchetti SG Srl