Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo di Equitalia con riserva per pendenza del giudizio di impugnazione e mancata riassunzione del proc...

  • Alberto Rinaldi

    Verona
    18/01/2013 09:34

    Ammissione al passivo di Equitalia con riserva per pendenza del giudizio di impugnazione e mancata riassunzione del processo tributario.

    Equitalia è stata ammessa al passivo di un fallimento, per un credito dell'Agenzia delle Entrate, con riserva, sul presupposto che al momento della dichiarazione di fallimento pendeva impugnazione degli avvisi di accertamento, che avevano dato origine alle cartelle, presso la Commissione Tributaria Regionale (art. 88, D.P.R. 602/1973). La Commissione Tributaria ha la riserva di giurisdizione anche successivamente alla dichiarazione di fallimento per effetto del combinato disposto degli artt. 2 del D. Lgs. 546/1992 e art. 88 del D.P.R. 602/1973 e si ritiene che il giudizio debba proseguire in quella sede. In esito all'udienza di discussione, con ordinanza la Commissione ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. 546/1942. Successivamente il processo è stato riassunto da parte dell'Agenzia delle Entrate ed è stata fissata nuova udienza; il provvedimento di riassunzione però è stato notificato al difensore dell'impresa in bonis e non al curatore, che è stato autorizzato dal G.D. a non costituirsi in quanto il comma 3 dell'art. 43 del D. Lgs. 546/1942, prevede che la comunicazione di fissazione udienza, oltre che alle parti costituite, "deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente".
    La Commissione non ha rilevato il difetto di notifica e ha con sentenza accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con l'effetto che ora probabilmente Equitalia chiedere lo scioglimento della riserva e l'ammissione definitiva del credito.
    La mia opinione è che la sentenza della Commissione sia tamquam non esset e che il curatore non debba impugnarla, ma si debba limitare a eccepirne l'inefficacia contro la procedura al momento della richiesta dello sciglimento della riserva.
    Gradirei la Vostra opinione sul punto. Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/01/2013 19:19

      RE: Ammissione al passivo di Equitalia con riserva per pendenza del giudizio di impugnazione e mancata riassunzione del processo tributario.

      Siamo d'accordo con lei. La riserva di giurisdizione delle commissioni tributarie attiene, infatti, all'accertamento del credito di imposta e alle relative contestazioni, ma, al momento in cui il creditore si insinua al passivo (o come nel caso chiede lo scioglimento della riserva) compete agli organi fallimentari valutare la opponibilità al fallimento del titolo prodotto per l'ammissione o per ottenere lo scioglimento della riserva.
      Zucchetti SG Srl