Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

art. 115, secondo comma, L.F.

  • Marco Vitali

    Morbegno (SO)
    13/06/2017 12:03

    art. 115, secondo comma, L.F.

    Buongiorno,
    il secondo comma dell'art. 115 L.F. prevede che in caso di cessione/surrogazione al curatore vada trasmessa la "documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione", ma, generalmente, tali comunicazioni non contengono la firma autenticata.
    Come ci si comporta nella prassi?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2017 19:26

      RE: art. 115, secondo comma, L.F.

      Giriamo la domanda ai nostri utenti per conoscere le prassi dei vari tribunali. per quanto a noi risulta l'autentica non viene richiesta per la surroga dell'Inps, nel mentre negli altri casi si.
      Zucchetti Sg srl
      • Riccardo Mengozzi

        Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
        19/06/2017 09:58

        RE: RE: art. 115, secondo comma, L.F.

        Buongiorno,
        in caso di cessione del credito, cosa si intende quando al comma 2 si parla di sottoscrizioni autenticate?
        L'autentica può essere "certificata" da un legale (nel caso di un cliente)?
        La firma apposta digitalmente può valere come autenticazione?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/06/2017 18:52

          RE: RE: RE: art. 115, secondo comma, L.F.

          L'autenticazione "consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive" (art. 2703 c.c.). L'autentica della sottoscrizione, fin quando, come nel caso, ha lo scopo di provare la provenienza della firma in sé (non di ciò che è scritto sul documento), può essere effettuata dal notaio o da altri pubblici ufficiali incaricati, quali il cancelliere, segretario comunale, un dipendente incaricato di ricevere i documenti, ecc.; tra questi non è compreso l'avvocato, che può autenticare solo la firma del mandato alle litiche gli viene conferito.
          In questo modo l'autentica non conferisce all'atto di cessione alcun carattere di autenticità alla sostanza dell'atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza (art. 2702 c.c.), ed è questo che vuole il legislatore per evitare che il curatore prenda atto di cessioni non effettivamente intervenute tra cedente e cessionario.
          Zucchetti SG srl
          • Maria Carla Dichio

            TOLVE (PZ)
            06/09/2017 11:03

            RE: RE: RE: RE: art. 115, secondo comma, L.F.

            Buongiorno,

            premesso che in caso di cessione/surrogazione deve essere trasmesso al curatore la "documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione", e che l'autenticazione "consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive" ; nel caso in cui la prova dell'intervenuta cessione di credito è fornita dall'esibizione dell'estratto della gazzetta ufficiale dal quale si evince l'intervenuta cessione, posso considerare che la documentazione fornita è corretta anche se non vi è l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale?
            Grazie per la collaborazione
            Saluti
          • Maria Carla Dichio

            TOLVE (PZ)
            06/09/2017 11:04

            RE: RE: RE: RE: art. 115, secondo comma, L.F.

            Buongiorno,

            premesso che in caso di cessione/surrogazione deve essere trasmesso al curatore la "documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione", e che l'autenticazione "consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive" ; nel caso in cui la prova dell'intervenuta cessione di credito è fornita dall'esibizione dell'estratto della gazzetta ufficiale dal quale si evince l'intervenuta cessione, posso considerare che la documentazione fornita è corretta anche se non vi è l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale?
            Grazie per la collaborazione
            Saluti
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/09/2017 18:28

              RE: RE: RE: RE: RE: art. 115, secondo comma, L.F.

              Si perché probabilmente si tratta di cessione di crediti in blocco.
              Zucchetti SG srl
              • Maria Carla Dichio

                TOLVE (PZ)
                06/09/2017 18:57

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: art. 115, secondo comma, L.F.

                Si.
                Perfetto
                Grazie