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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E INSINUAZIONE AL PASSIVO
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Andrea Grassi
Busto Arsizio (VA)07/09/2017 09:10PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E INSINUAZIONE AL PASSIVO
Il soggetto A creditore di B esegue un pignoramento presso terzi presso C che a sua volta è debitore verso B. L'assegnazione del credito pignorato presso terzi avviene quando la società B è in bonis. Successivamente B viene ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Successivamente al D.M. che dichiara la liquidazione coatta amministrativa, il Commissario Liquidatore della società B (ora, appunto, in liquidazione coatta amministrativa) chiede ed ottiene il credito dal soggetto C.
Ora il soggetto A chiede l'insinuazione, per il complessivo di detto credito recuperato (non solo le spese), in prededuzione? A mio avviso non va riconosciuto in totus in prededuzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/09/2017 19:56RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E INSINUAZIONE AL PASSIVO
L'indirizzo costante della S.C. (Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611, ecc. ), è nel senso che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia.
Alla luce di questi principi- applicabili anche al caso di liquidazione coatta in quanto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 (art.200 l.f.)- correttamente il terzo C, dato che l'assegnazione non aveva avuto attuazione prima della messa in liquidazione di B, ha corrisposto al commissario liquidatore le somme accantonate e non ancora versate al creditore A. Questo vuol dire che A non è stato soddisfatto del sui credito verso B in liquidazione coatta e può pretendere l'ammissione nell'elenco dei creditori del suo originario credito verso B; tale credito, quindi, non ha alcuna ragione di essere ammesso in prededuzione, ma conserva le sue originarie caratteristiche, indipendentemente dall'esecuzione effettuata, e sarà ammesso in privilegio ove assistito da una prelazione, altrimenti andrà collocato in chirografo.
Problema diverso è quello delle spese dell'esecuzione, che sono state sostenute da A anche nell'interesse di tutti i creditori, tanto che il credito è stato incassato dal commissario, per cui alle stesse è applicabile il privilegio di cui all'art. 2755 c.c.
Zucchetti Sg srl
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Andrea Grassi
Busto Arsizio (VA)08/09/2017 10:26RE: RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E INSINUAZIONE AL PASSIVO
Vi ringrazio per il Vostro contributo sempre puntuale e professionale.
Concordate, invece, che caso differente sarebbe la cessione dei crediti a istituti bancari.
Ovvero nel caso in cui un soggetto, prima di essere dichiarato fallito o in liquidazione coatta amministrativa, cedesse pro solvendo alcuni crediti nei confronti di clienti alla banca, la quale anticipa le corrispondenti somme, comunicando al debitore ceduto la intervenuta cessione del credito.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, solo l'istituto bancario ha titolo per richiedere detti crediti ai clienti del soggetto assoggettato a procedura concorsuale. In altre parole, a seguito dell'intervenuta cessione, il cessionario diviene il titolare del credito ceduto e, di fatto, l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione da parte del debitore ceduto (anche dopo il fallimento o liquidazione coatta amministrativa del cedente).
In tal caso se il curatore o commissario liquidatore avesse incassato Lui dette somme è bene che le riconosca in "prededuzione" all'istituto bancario in quanto possibili somme soggette a revoca?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2017 19:33RE: RE: RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E INSINUAZIONE AL PASSIVO
Gli effetti della cessione del credito sono quelli da lei indicati, ossia il trsferimento della titolarità del credito stesso al cessionario, tuttavia, anche in questo caso va fatta un importante distinzione tra cessione di crediti esistenti e di crediti futuri, Ciò perché, secondo la giurisprudenza a nostro parare più convincente, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (così Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 agosto 2005 n. 15590).
Si tratta quindi di valutare la tipologia dei crediti ceduti alla banca per stabilire se siè trattato o non di cessione di crediti futuri; distinzione non sempre agevole. Ciò che possiamo dire in linea generale è che una cosa è il termine iniziale di efficacia, altra il termine di esigibilità della prestazione (cosiddetto termine di adempimento), atteso che nel primo caso si può parlare di credito futuro nel mentre nel secondo l'apposizione del termine non vale ad incidere sulla esistenza del credito, bensì sul diverso aspetto della esigibilità della prestazione e della attualità dell'obbligo di eseguire la prestazione dovuta, per cui non vanno qualificati alla stregua di futuri quei crediti che sono semplicemente inesigibili.
Zucchetti SG srl
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