Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

fideiussione da parte di socio su mutuo società

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    28/12/2013 23:08

    fideiussione da parte di socio su mutuo società

    Qualora una banca avesse un credito verso la società di persone fallita sul quale il socio, anch'esso fallito avesse concesso una fideiussione a garanzia. Come andrebbe trattato il.credito per fideiussione nei confronti di quest'ultimo?. Se fosse un terzo allora si tratterebbe di un credito particolare nei confronti del terzo, ma dato che il fideiussione è lo stesso socio se il credito venisse trattato come particolare lo si ammettere be due volte per lo stesso importo il che non è possibile. In questo caso va ammesso nel passivo della società e di conseguenza, a sensi del 148 lf, ribaltato in quello del socio?.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/01/2014 18:55

      RE: fideiussione da parte di socio su mutuo società

      La Cassazione, fin dalla sentenza a sezioni unite 24 agosto 1989, n. 3749 ha, trattando dell'art. 184 in cui è particolarmente rilevante la posizione del socio fideiussore, ha chiarito che dal sistema dettato dagli art. 147 e 148 è dato desumere che il creditore sociale può soddisfarsi sul patrimonio della società e su quello dei singoli soci, ma non due volte sullo stesso patrimonio. Tale situazione- spiega la Corte- non muta se quel creditore sia stato garantito personalmente dai soci, "assorbente essendo la natura sociale del debito, che è sufficiente ai fini della collocazione al passivo del correlativo credito, e dovendosi, quindi, individuare i creditori particolari, cui si riferisce il quarto comma dell'art. 148, in quelli che traggono il loro diritto da un rapporto estraneo alla società e che, perciò, partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori, ossia per un debito non sociale .....; ciò vuol dire che il creditore sociale, ancorchè garantito dal socio, non può che collocarsi una sola volta al passivo della società e una sola volta al passivo del socio, e che, a tale fine, è necessaria e sufficiente la responsabilità illimitata del socio, come tale, che assorbe e rende, quindi, irrilevante ogni altra fonte di responsabilità".
      Alla luce di tale indicazione, pienamente condivisibile, diventa effettivamente superflua un'autonoma e distinta insinuazione nel passivo del socio, in quanto, data la natura assorbente della responsabilità del socio uti socius rispetto ad altre forme di responsabilità assunte per i debiti sociali, la domanda di insinuazione al passivo della società si intende formulata, a norma del terzo comma dell'art. 148, anche nel passivo dei soci per cui viene meno ogni interesse del creditore anche ad ottenere il solo riconoscimento della sua qualità di creditore garantito dal socio fallito, sempre che il suo credito non sia quantitativamente diverso dal credito principale o non sia assistito da garanzie reali.
      Zucchetti Sg Srl