Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza creditore ipotecario bene socio fallito

  • Andrea Mingiardi

    La Spezia
    18/07/2014 10:01

    Istanza creditore ipotecario bene socio fallito

    Buongiorno, la società x Sas in data 13.12.2013 ha depositato ricorso concordato in bianco (pubblicato al RI in data 13.12.2013). Successivamente in data 14/05/2014 la società presenta l'istanza di auto fallimento e con sentenza del Tribunale del 25/6/2014 (sentenza depositata in cancelleria in data 2/7/2014 e registrata al RI in data 3/7/2014) la stessa viene dichiarata fallita. Il tribunale ha dichiarato per estensione anche il fallimento del socio accomandatario.
    Un istituto di credito presenta istanza di ammissione al passivo chiedendo ammissione del credito quale ipotecario in forza di iscrizione ipoteca giudiziale presentata il 28/02/2014 sul bene del socio fallito per estensione (bene in comproprietà con il coniuge estraneo al fallimento - preciso infatti che il bene appartiene ad entrambi i coniugi ed era stato acquistato in comunione). L'istituto di credito ha richiesto l'iscrizione ipotecaria in forza di ingiunzione di pagamento munita di formula esecutiva in data 21/2/14.
    Considerata la data di pubblicazione al RI della sentenza di fallimento e la data dell'iscrizione dell'ipoteca ritengo dover ammettere l'istante quale ipotecario. Condividete tali considerazioni ? Il ricorso di pre-concordato presentato dalla società non credo abbia influenza sui beni del socio.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2014 13:48

      RE: Istanza creditore ipotecario bene socio fallito

      E' corretto il discorso della banca quando afferma che l'ipoteca sui beni del socio è stata iscritta in un periodo in cui questi era in bonis, non essendo il socio illimitatamente responsabile coinvolto nel fallimento, e decorrendo gli effetti di questo dalla dichiarazione relativa. Tuttavia, se non abbiamo errato a fare i conti in base alle date da lei richiamate, ci sembra che l'ipoteca giudiziaria sia stata iscritta entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento del socio, per cui, essendo il titolo costitutivo un decreto ingiuntivo per crediti quindi scaduti, la fattispecie rientra nella previsione del primo comma dell'art. 67, n. 4, per il quale sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
      Il fatto che l'ipoteca sia revocabile la autorizza, giusta la previsione del primo comma dell'art. 95, ad opporre l'eccezione revocatoria in sede di accertamento del passivo al fine non di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'ipoteca, ma di paralizzare la pretesa del creditore relativamente alla prelazione, per cui ove il credito sia provato, può ammetterlo in chirografo, escludendo la prelazione ipotecaria in quanto l'ipoteca è revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 4 o, in via subordinata, ai sensi del secondo comma stessa norma.
      Zucchetti SG Srl