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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
TFR - Fondo Tesoreria INPS - mancato versamento
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Nicola Zampieri
Treviso01/09/2014 19:07TFR - Fondo Tesoreria INPS - mancato versamento
Buongiorno,
in una procedura concorsuale di cui sono curatore mi trovo in questa situazione (società fallita con più di 50 dipendenti e tenuta al versamento del TFR al fondo di Tesoreria INPS; nel proseguo mi riferisco solo a TFR maturato dal 2007):
a) taluni dipendenti sono stati licenziati circa 2 anni prima del fallimento; il TFR maturato e versato al fondo tesoreria è stato compensato con i contributi dovuti dalla società fallita in unica soluzione, ma corrisposto a favore degli ex dipendenti a rate; alla data di fallimento risultavano ancora non pagate alcune di predette rate;
b) altri dipendenti sono stati licenziati circa 1 anno prima del fallimento; in quel periodo (2013) la società non versava né contributi né il TFR maturato al fondo tesoreria; sembra (ma stiamo cercando riscontri) che comunque i TFR da erogare ai licenziati siano stati compensati dalla società con i contributi, ma non versati agli stessi ex dipendenti che risultano quindi, alla data di fallimento, ancora creditori del TFR;
c) alla data di fallimento (metà 2014) vi erano ancora dipendenti in carico all'azienda, per i quali nel periodo d'impiego (2013 2014) non è stato versato al fondo tesoreria Inps il TFR maturato;
Come ci si deve comportate in questo caso con riferimento al TFR dovuto agli ex dipendenti? È un debito della società fallita o dell'INPS (anche se non l'ha incassato come nei casi di cui al punto c o già erogato come per i casi di cui ai punti a e b) ? Conseguentemente, sono i dipendenti che devono fare istanza di insinuazione al passivo per il TFR non ottenuto o come curatore, per il tramite del consulente del lavoro della procedura, devo provvedere alle pratiche per la liquidazione del TFR ai dipendenti direttamente dall'INPS?
Ringrazio per l'attenzione
Cordiali saluti
Dr. Nicola Zampieri
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/09/2014 20:10RE: TFR - Fondo Tesoreria INPS - mancato versamento
Il Fondo di Tesoreria Inps è stato costituito con l'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007); esso è gestito dall'Istituto per conto dello Stato e presso lo stesso e devono necessariamente confluire - mensilmente a partire dall'1.1.12007- le quote di Tfr maturate dai dipendenti di imprese con più di 50 lavoratori che non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio Tfr maturando.
Avendo questa struttura, le richieste di pagamento del Tfr devono essere presentata come di consueto al datore di lavoro, anche per quel che riguarda il tfr versato all'Inps. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce al fondo tesoreria per quel che concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell'Inps.
Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo- precisa la norma richiamata- ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti nel mese - quale sommatoria dei contributi dovuti direttamente al Fondo (ovverosia, le quote di Tfr maturate nel mese) e dei contributi dovuti in generale agli Enti Previdenziali - il Fondo di Tesoreria INPS è tenuto a liquidare direttamente l'intera quota a suo carico: in questo caso, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente l'incapienza al Fondo, che provvederà entro 30 giorni ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione richiesta per l'intera quota di propria spettanza.
I soggetti tenuti ad effettuare l'invio della dichiarazione di incapienza (mediante identificazione tramite PIN rilasciato dall'Istituto) sono (cfr. Circolare INPS 7 febbraio 2013, n. 21):
•i datori di lavoro (o loro dipendenti opportunamente delegati)
•i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (ai sensi di quanto esposto nella Circolare INPS 8 febbraio 2011, n. 8, anch'essa consultabile nell'area "documenti correlati" della presente pagina)
•i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione d'azienda in sostituzione del datore di lavoro.
Venendo, quindi alla sua domanda, lei deve fare la comunicazione di incapienza all'Inps (si informi presso l'istituto delle modalità), dopo di che riteniamo che i lavoratori possano rivolgersi direttamente all'Inps. Tuttavia, come abbiamo ripetutamente detto non non abbiamo una specializzazione in materia del lavoro, per cui è preferibile in casi come questi rivolgersi ad un consulente del lavoro.
Zucchetti Sg Srl
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