Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE AGENZIA ASSICURAZIONI

  • Riccardo Mengozzi

    Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
    06/06/2014 13:02

    INSINUAZIONE AGENZIA ASSICURAZIONI

    Un'agenzia assicurativa si insinua al passivo del fallimento perchè dichiara di aver anticipato per la società fallita dei premi assicurativi relativa ad automezzi.
    Premesso che ciò non risulta dimostrato dai documenti che allegano, ritengo che il fatto che la società abbia anticipato i premi, non è condizione per l'ammissione al passivo, l'anticipazione da parte dell'agenzia è stata una sua libera scelta e non penso sia previsto l'obbligo da parte di qualche norma. E' corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/06/2014 19:48

      RE: INSINUAZIONE AGENZIA ASSICURAZIONI

      Classificazione: SOLIDARIETA'
      L'intervento spontaneo per il pagamento del debito altrui configura la fattispecie giuridica della espromissione che, per la definizione ricavabile dall'art. 1272 c.c., si sostanzia, appunto, nel contratto fra il creditore (nel caso la società assicurativa) ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui (nel caso, l'agente che ha pagato il premio a carico dell'assicurato), nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato (da ult. cfr. Cass. 7 dicembre 2012, n. 22166).
      Nell'espromissione la spontaneità dell'assunzione del debito altrui consiste nella mancanza di una delegazione del debitore ma non comporta di necessità una liberalità da parte dell'espromittente potendo essa avvenire sia "donandi causa" che a titolo oneroso, pur se in base ad un rapporto fra il creditore e l'espromittente diverso da quello tra questo e il debitore. Quando manca lo spirito di liberalità, l'espromittente può esercitare la rivalsa nei confronti del debitore, giacché quest'ultimo, ove non espressamente liberato dal creditore, rimane solidamente obbligato con l'espromittente, che ha pertanto diritto di regresso nei suoi confronti in base alle norme sulle obbligazioni solidali (art. 1299, c.c.).
      Del resto, ove l'espromittente agente non potesse rivalersi, l'espromesso assicurato avrebbe un ingiustificato arricchimento per un pagamento che comunque si è risolto nell'interesse di costui, che nel periodo è stato coperto dall'assicurazione.
      A nostro avviso, quindi, se l'agente fornisce la prova di aver effettuato il pagamento dei premi e che questi erano dovuti, crediamo che possa insinuare al passivo il credito per il pagamento anticipato.
      Zucchetti SG Srl