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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazioni ex dipendenti
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)11/03/2014 20:13insinuazioni ex dipendenti
nel caso di insinuazione di ex dipendenti fatta in base a decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (per stipendi e tfr non percepiti) e quindi fatto in base al titolo e non a buste paga e dimostrazioni varie di non aver percepito quanto spettante, il curatore non dovrebbe entrare nel merito e ammettere quanto stabilito nel decreto ingiuntivo. Quindi qualora il creditore vantasse un credito riconosciuto in decreto pari a 100 noi dobbiamo ammettergli 100 con privilegio (perché richiesto) anche se avessimo il dubbio che tale importo, ad esempio, fosse al lordo sia delle ritenute fiscali che previdenziali oppure se addirittura la somma totale che il Giudice ha riconosciuto come crediti di lavoro nel decreto ingiuntivo non fosse addirittura errata?. Inoltre, qualora il decreto dicesse di pagargli 100 e loro ci chiedono 100 in privilegio senza suddividerci gli importi tra le varie mensilità non percepite (e non fosse nemmeno possibile ripartirle ne del testo del ricorso per ingiunzione ne dalla documentazione che non abbiamo) come potrebbe fare successivamente il curatore quando e se gli verrà chiesto di riempire il modello inps per il fondo di garanzia?. Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2014 19:45RE: insinuazioni ex dipendenti
Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDASe il decreto ingiuntivo è divenuto definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento con l'emissione, prima di tale data, del provvedimento di cui all'art. 647 c.p.c., tale atto ha valore di giudicato quanto all'importo ingiunto e alle causali su cui è fondato. Di conseguenza il giudice delegato non può modificare il totale, anche se a suo giudizio (o a giudizio del curatore) è errati, e, poiché il creditore chiede l'ammissione privilegiata, deve valutare le causali del credito azionato e ingiunto per stabilire se tale credito rientri tra le voci contemplate dall'art. 2751bis n. 1 c.c.. A questo punto deve scendere più analiticamente nell'esame delle singole voci per capire quale quota è per Tfr, quale per mensilità arretrate, ecc. perché tanto rileva anche ai fini della collocazione sussidiaria sugli immobili, oltre che per le anticipazioni da parte dell'Inps. Tuttavia è interesse del creditore dare contezza di tanto perché il curatore, se non è in grado di separare gli importi per voci, una volta accertato che si tratta comunque di credito da lavoro dipendente, attribuirà il privilegio all'intero credito e si fermerà a quel punto; quando verrà richiesta la compilazione del modello per l'intervento del Fondo di garanzia dirà che non è in grado di farlo perché il creditore, insinuatosi in forza di un decreto ingiuntivo definitivo, non ha suddiviso il credito né lui è stato in grado di farlo.
Converrebbe, pertanto, prima della formazione del progetto di stato passivo, invitare il creditore a specificare meglio la sua domanda.
Zucchetti SG Srl
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Alfredo Caputi
ROMA21/10/2015 23:08RE: RE: insinuazioni ex dipendenti
Mi inserisco in questa discussione per un quesito similare, ma ben più complicato.
un'azienda subentra ad un'altra con contratto di affitto di azienda: il personale fa parte dell'accordo ma nessun cenno v'è nel contratto in merito all'accollo del personale dipendente se non in merito al TFR dei dipendnti che rimane nella disponibilità della di cui si dice che il locatario qualora dovesse anticipare TFR per conto del locatore ha diritto alla restituzione.
Il contratto di affitto di azienda doveva essere prodromico alla vendita ma si inceppa ben prima ed inizia il contenzioso giudiziario che finisce con la riconsegna al locatore e quant'altro senza che vi sia comunque una condanna né di una parte né dell'altra.
Il personale è stato comunque riassunto dalla locataria e rimane lì fino al fallimento.
Il personale per il riconoscimento delle proprie competenze avvia i rispettivi decreti ingiuntivi chiedendo il TFR tutto alla fallita senza distinzione.
I decreti ingiuntivi vengono concessi senza che vi sia stata una narrativa veritiera e corretta circa l'inquadramento reale e lo svolgimento dei fatti: evidentemnete sono tutti macchiati di questa lacuna che ha ingannato il giudicante.
Facendo leva sull'art. 2112 cc i lavoratori lamentano il pagamento di tutto il TFR dalla fallita mentre invero buona parte è rimasta nella precednete società.
Ammettere il credito proveniente dal dereto ingiuntivo è un dovere ma il decreto ingiuntivo è errato ed oggi è anche passato in giudicato.
Ammettendo il credito del TFR intero si crea un danno verso l'INPS del relativo importo che dovrà anticipare ed eventualmente recuperare.
Per far notare l'increscioso accadimento ho ammesso al passivo nel progetto la sola parte di competenza della fallita escludendo la restante parte. Chiaramente in udienza sarà il GD a riallineare i valori.
In merito alla società locatrice e detentrice del TFR non credo ci sia modo di recuperarlo per il fallimento che dovrebbe esperire una causa per il riconoscimento del credito.
Orbene, ho sbagliato qualcosa nelle mie valutazioni?
Consapevole che il decreto ingiuntivo esecutivo e definitivo ormai è inopponibile.
Grazie per i vs commenti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2015 19:38RE: RE: RE: insinuazioni ex dipendenti
La questione da lei proposta è più semplice, sotto il profilo giuridico, e non più complessa di quelle di cui si è discusso in precedenza, in quanto nel suo caso i dipendenti creditori hanno ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della ditta fallita che, come lei stesso dice, è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento (ossia vi è stata dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto), con conseguente passaggio in giudicato del decreto stesso. Il che vuol dire che né lei, né il giudice delegato in sede di verifica, potete disattendere quel giudicato, anche se vi sembra che sia errato. L'unico mezzo di impugnazione ancora eventualmente consentito (a parte l'opposizione di terzo) è la revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 cpc), giusto il disposto dell'art. 656 cpc; in mancanza il decreto è incontrovertibile, anche se tanto si risolva in un danno per l'Inps, che valuterà se fare qualche azione nei confronti dei dipendenti o del fallito, ma non certo del fallimento e del curatore che si trovano di fronte ad un titolo giudiziario passato in giudicato.
Zucchetti SG srl
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Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)14/12/2016 12:17RE: RE: RE: RE: insinuazioni ex dipendenti
Salve,
mi collego alla questione precedente chiedendovi cosa succede se i crediti dei dipendenti vengono ammessi sulla base di decreti ingiuntivi non opposti, ma senza il visto ex art. 647 cpc, e l'INPS anticipa le somme sulla base dello stato passivo esecutivo.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2016 19:14RE: RE: RE: RE: RE: insinuazioni ex dipendenti
Come abbiamo detto nella risposta ad altro suo quesito dell'altro giorno, l'ammissione al passivo di un credito fondato su decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi della'rt. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto, da un lato "costituirà un precedente, che altri creditori in futuro potrebbero invocare e, dall'altro, che qualsiasi creditore di grado successivo a quello dei dipendenti potrebbe impugnare il credito ammesso dei dipendenti stessi a norma de. terzo comma dell'art. 98".
Se nessuno solleva contestazioni, il credito rimane ammesso e se l'Inps anticipa le somme dovute per legge sulla base dello stato passivo poi, come in ogni altro caso, chiederà di surrogarsi nella posizione del dipendente, per cui il fallimento corrisponderà all'Inps ciò che avrebbe dovuto versare al dipendente, per la quota anticipata.
Zucchetti SG Srl
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Luca Campestrini
Gorizia21/06/2018 16:15RE: RE: insinuazioni ex dipendenti
Mi inserisco per avere una delucidazione. Se il decreto ingiuntivo non opposto ed esecutivo, indica un credito ingiunto di 100 per cui viene richiesta l'ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1.
Nella verifica della documentazione il Curatore rinviene le buste paga sottostanti al citato decreto da cui emerge che il credito di 100 è il totale lordo e che quindi non sono state scompute 20 di ritenute previdenziali.
Come si deve comportare il Curatore? Ammette l'intero non potendo sindacare il giudizio concluso o deve escludere comunque le somme relative alle ritenute previdenziali che verranno richieste anche dall'INPS?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/06/2018 20:21RE: RE: RE: insinuazioni ex dipendenti
Il decreto ingiuntivo definitivo è intangibile da parte del giudice delegato, per cui il credito va ammesso per l'importo portato dal titolo.
Zucchetti Sg srl
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Salvatore Bellassai
IVREA (TO)11/01/2021 12:47RE: insinuazioni ex dipendenti
Nel caso di decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento con l'emissione, prima di tale data, del provvedimento di cui all'art. 647 c.p.c., nel quale viene indicato l'importo delle retribuzioni nette e del TFR netto, nell'impossibilità di valutare analiticamente le singole causali ( retribuzione, indennità malattia carico ditta,...) , quale codice preferenza del portale Fallco deve essere utilizzato per la scelta del privilegio ex art. 2751 bis n.1 ( A3.1 - A3.1B - A3.1 C- A3.2 - A3.3 - A3.5)? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2021 19:53RE: RE: insinuazioni ex dipendenti
Non abbiamo previsto una voce onnicomprensiva dei crediti dei dipendenti per la necessità di distinguerle, sia ai fini dell'anticipazione da parte del Fondo di Garanzia Inps sia ai fini della eventuale collocazione sussidiaria sugli immobili.
Ad ogni modo, la specificazione delle varie voci permette al programma di trattarle correttamente nelle evenienze di cui sopra; in mancanza, come nel caso, può usare la
Prefer. A3.5 che è la più generica e nulla cambia ai fini del riparto in quanto tutte le preferenze sub A3 attengono ai crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., per cui al momento del riparto vengono collocate tutte nella medesima posizione.
Zucchetti SG srl
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