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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
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Paolo Remia
Ancona27/04/2015 11:37COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
A seguito della revoca del concordato preventivo liquidatorio viene dichiarato il fallimento della società precedentemente ammessa alla procedura di concordato.
Il commissario giudiziale presenta domanda di insinuazione ex art. 93 L.F. richiedendo l'ammissione del proprio credito in prededuzione privilegiata per spese di giustizia ex art. 111 L.F.
Il Curatore intende ammettere il credito come richiesto con riserva in quanto il Tribunale non ha ancora determinato il compenso spettante al commissario giudiziale.
Al fine dell'inserimento della domanda sul programma Fallco ritengo che sia necessario inserire oltre alla prededuzione anche il privilegio per la gradazione nell'ambito della medesima.
Potrei sapere quale grado inserire dalla tabella dei privilegi poiché il grado A1.1. (CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO PER SPESE DI GIUSTIZIA - crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili ex art. 2755 c.c) richiede obbligatoriamente l'abbinamento all'inventario fallimentare.
Distinti saluti.
Dott. Paolo Remia
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/04/2015 19:28RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
Il problema da lei segnalato esiste, e non solo come catalogazione della domanda in Fallco, perché le difficoltà da lei segnalate si estendono al piano concettuale. Si tratta di un problema creato dalla Cassazione ((Cass. 24/05/2000, n. 6787) quando ha stabilito che al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute. Noi abbiamo più volte sottolineato come questa tesi presti il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore è la estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare a fattispecie del genere gli artt. 2755 e 2770 c.c. Questi, infatti, concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale (del resto quello immobiliare non potrebbe essere che speciale) sui beni oggetto dell'espropriazione, sicchè, poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe il suo ubi consistam nei singoli beni, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria.
Questo problema si pone anche nel caso da lei proposto, ove può limitarsi ad indicare gli immobili e i mobili di maggior valore.
Ovviamente tanto è necessario nell'ottica che l'attivo non sia sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni perché in quel caso bisognerà fare una graduazione tra le stesse, nel mentre se questo pericolo non ricorre diventa irrilevante il tipo di privilegio che assiste il credito prededucibile, e, comunque, non è fondamentale indicare tutti i beni su cui esso graverebbe,
Zucchetti SG Srl
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Mattia Callegari
Venezia30/08/2016 16:09RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
Buongiorno,
mi trovo davanti un caso analogo.
Vorrei solo un chiarimento: volendo fare una graduazione fra le prededuzioni, relativamente alla domanda di insinuazione al passivo del Commissario Giudiziale, il privilegio ex art. 2755 vale sia per il compenso (comprensivo di cassa di previdenza e spese forfettarie del 5%) che per l'IVA o solo per il compenso mentre l'Iva deve essere considerata credito chirografario?
Grazie in anticipo per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/08/2016 19:38RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
Dovendo fare una graduazione tra le prededuzioni, lei deve considerare i crediti prededucibili come se fossero gli unici esistenti e valutarli così come li valuterebbe se fossero crediti concorsuali, sicchè il credito prededucibile del commissario è tale per intero rispetto agli altri crediti concorsuali, ma nel momento in cui deve graduare le prededuzioni, deve distinguere il credito per compenso, assistito dal privilegio ex art. 2755 e 2770 c.c. e quello per iva, assistito dal privilegio ex art. 2758 c.c.
Zucchetti Sg srl
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Mattia Callegari
Venezia31/08/2016 09:03RE: RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
Immaginavo fosse così. Il fatto è che si tratta di una prestazione professionale, pertanto non ci sono beni mobili sui quali far valere il privilegio speciale relativo all'iva (art. 2758 c.c.), pertanto la mia idea sarebbe quella di considerare l'iva come credito chirografario nell'ambito dei crediti prededucibili. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/08/2016 19:13RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
Anche noi siamo della stessa opinione.
Zucchetti Sg Srl
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Tania Zincani
MONTESILVANO (PE)19/09/2017 09:54RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
Buongiorno, scusate se mi inserisco in questa conversazione, vorrei chiedere una delucidazione sull'argomento: il compenso del commissario giudiziale e del CTU della procedura concordataria, entrambi ammessi al passivo in prededuzione con privilegio per spese di giustizia, possono essere pagati al di fuori del riparto?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/09/2017 20:11RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
No. Il terzo comma dell'art. 111bis stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". Da tanto si deduce che solo tali crediti possono essere soddisfatti extra riparto con autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del giudice delegato e non quelli nati in altre procedure, come nel suo caso, che vanno pertanto assoggettai averica. Una volta ammessi al passivo, l'unica via per pagare i crediti compresi nello stato passivo sono i riparti fallimentari.
Zucchetti Sg srl
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Mattia Callegari
Venezia25/10/2017 18:40RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
Buona sera,
avrei un'ultimo dubbio: ho capito che il privilegio del commissario sarebbe speciale, ma in realtà vale su tutti i beni mobili del fallimento. Chiedo: vale solo sul valore dei beni mobili propriamente detti e venduti all'asta o anche sui crediti riscossi dalla procedura e sulle eventuali somme ottenute alla vittoria di una causa per usura e anatocismo? Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2017 09:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE
A norma dell'art. 111ter la massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 c.c., e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. Tutte le altre entrate costituiscono la massa liquida attiva mobiliare.
Alla luce di tanto è evidente che le entrate da lei indicate fanno parte dell'attivo mobiliare.
Zucchetti Sg srl
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