Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

anticipazione su fatture e insinuazione al passivo

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    25/10/2014 14:49

    anticipazione su fatture e insinuazione al passivo

    Una banca è creditrice di un fallimento anche per anticipazioni su fatture, garantite da cessioni pro solvendo regolarmente notificate al debitore ceduto che non ha a tutt'oggi provveduto al pagamento.
    In questo caso la banca cessionaria può essere ammesso al passivo per l'intero importo del credito risultante alla data del fallimento oppure la parte relativa a queste anticipazioni deve essere ammessa con riserva ex art. 96 LF(considerato che per dimostrare l'inadempimento del debitore ceduto non vi è ancora stata una infruttuosa escussione di quest'ultimo)?. Può successivamente la Banca operare una transazione con il debitore ceduto con il pagamento del 50% dell'importo del credito? e cosa succederebbe a questo punto alla sua insinuazione allo stato passivo (posto che non potrebbe avere diritto ad essere pagata due volte)? deve comunque la Banca dare comunicazione dell'intervenuta transazione al fallimento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/10/2014 12:48

      RE: anticipazione su fatture e insinuazione al passivo

      Classificazione: STATO PASSIVO / RISERVE
      E' preferibile ammettere il credito con riserva della infruttuosa escussione dal momento che il cessionario deve dare la prova dell'esigibilità del credito e cioè che vi è stata infruttuosa escussione del debitore ceduto e che la mancata realizzazione del credito non è dipesa da negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo, essendo il cessionario tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi (Cass. 03/07/2009, n. 15677).
      Il cessionario può fare gli accordi che ritiene con il debitore ed ovviamente deve darne comunicazione al cedente, onde evitare un indebito arricchimento. Il punto dubbio è se ad una fattispecie del genere possa applicarsi la normativa sulla solidarietà vedendo, come alcuni autori sostengono, nel beneficium excussionis una forma di solidarietà. Se è così, come anche noi pensiamo, il fallimento potrebbe dichiararedi voler approfittare della transazione intercorsa tra cessioanrio e ceduto, giusto il disposto dell'art. 1304 c.c., sicchè il creditore, che avrebbe diritto a mantenere inalterata la sua ammissione ove abbia ricevuto un pagamento parziale nel corso della procedura, dovrebbe eliminare la sua insinuazione se il fallimento dichiara di volersi avvalere della transazione, visto che il debito transatto è stato pagato.
      Zucchetti SG Srl