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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
fondo di garanzia INPS e ultime 3 mensilità
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Elia Zocca
Pescantina (VR)03/02/2016 17:42fondo di garanzia INPS e ultime 3 mensilità
Le mensilità coperte dal fondo di garanzia sono le ultime 3 del rapporto di lavoro o le ultime 3 rimaste impagate (sempre nei 12 mesi)?
Esempio: società fallita in novembre 2015, rapporto di lavoro terminato in settembre 2015.
La società ha regolarmente pagato le mensilità di luglio-agosto-settembre ma non quelle precedenti di aprile-maggio-giugno. Può il lavoratore in questo caso chiedere l'intervento del fondo di garanzia?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2016 19:53RE: fondo di garanzia INPS e ultime 3 mensilità
Come è noto, lo stesso meccanismo instaurato con l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 con riferimento al Tfr, è stato esteso, col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria… omissis
In caso di fallimento, quindi le tre mensilità anticipabili dall'Inps sono, quindi, le ultime del rapporto di lavoro e sempre che queste tre mensilità rientrino negli ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Sulle ultime tre mensilità l'Inps ha precisato che "I crediti di cui sopra possono essere corrisposti a carico del Fondo solamente se rientrano negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o, più precisamente, l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).
Nel suo caso, gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sono stati pagati dal datore di lavore, per cui il Fondo non crediamo possa intervenire.
Zucchetti SG srl-
Ermanno Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)04/02/2016 09:57RE: RE: fondo di garanzia INPS e ultime 3 mensilità
Gent.li esperti Zucchetti,
in questa risposta, così come in quelle che trovo ai seguenti indirizzi
https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=5&discussione_id=5345
https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=5&discussione_id=4118
viene detto che le "le tre mensilità anticipabili dall'Inps sono, quindi, le ultime del rapporto di lavoro e sempre che queste tre mensilità rientrino negli ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro".
In verità se leggiamo il paragrafo 4.1.1 intitolato "Il periodo coperto dalla garanzia del Fondo" della circolare Inps n.53 del 07/03/2007 presente al seguente indirizzo http://www.inps.it/circolari/Circolare numero 53 del 7-3-2007.htm viene detto che "In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto ............ Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso"
Nel caso quindi in cui
- le ultime 3 mensilità sono: Gennaio, Febbraio, Marzo 2014
- decreto ingiuntivo non opposto depositato a Giugno 2014
- Fallimento Aprile 2015
il lavoratore dovrebbe essere coperto dal fondo di garanzia.
E' corretto il ragionamento?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2016 20:03RE: RE: RE: fondo di garanzia INPS e ultime 3 mensilità
L'intervento del Fondo di garanzia per le mensilità non corrisposte è soggetto a due condizioni:
che le mensilità insinuate siano le ultime del rapporto di lavoro
che queste tre mensilità rientrino negli ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
Nella domanda che precede si poneva il problema della ricorrenza della prima condizione, essendo pacifico che le tre mensilità in discussione cadessero nell'ultimo anno, per cui non è stato approfondito questo secondo aspetto, ed abbiamo pertanto indicato come dies a quo per il calcolo dell'anno il fallimento.
Esaminado ora le seconda condizione, ossia come calcolare l'anno, effettivamente nella circolare dell'INPS si dice che "il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale".
La stessa circolare poi prende in considerazione l'ipotesi che il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, ed in questi casi precisa che la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali oppure, "se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, il dies a quo è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso".
Nel suo caso, quindi, per ottenere l'intervento del fondo, è necessario che le tre mensilità non pagate di Gennaio, Febbraio, Marzo 2014 siano le ultime tre del rapporto di lavoro, che è quindi cessato a fine marzo 2014, perché solo in questo caso le tre mensilità non pagate sarebbero le ultime tre comprese nell'ultimo anno anteriore alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo risalente a Giugno 2014, che viene considerato come dies a quo al posto della presentazione della domanda di fallimento.
Zucchetti SG srl
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Lorenzo Lorini
Firenze06/02/2016 10:50RE: RE: RE: RE: fondo di garanzia INPS e ultime 3 mensilità
Buongiorno,
sempre in relazione alla questione dei crediti retributivi relative alle ultime tre mensilità, avrei un problema da esporre.
Nel mio caso la dipedente dell'impresa fallita:
- ha cessato il rapporto di lavoro nel novembre 2013;
- vanta crediti retributivi per TFR e retribuzioni di novembre e dicembre 2013;
- ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo, che è stato emesso in data 11.12.2013;
- ha presentato ricorso per un secondo decreto ingiuntivo, che è stato emesso in data 21.03.2014;
- le azioni esecutive hanno dato esito solo parzialmente positivo;
- la dipendente ha presentato istanza di fallimento in data 13.05.2015 per gli importi rimanenti;
- il fallimento è stato dichiarato in data 06.11.2015.
Alla luce del dettato normativo sull'accesso al Fondo di Garanzia INPS per crediti relative alle ultime tre mensilità e in base a quanto stabilito dalla Circolare del Tribunale di Milano del 21.04.2007, avevo ritenuto che le due mensilità richieste dalla dipendente non potessero essere ammesse al Fondo di Garanzia INPS, poiché fuori dai dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di fallimento.
Pertanto nel progetto di Stato Passivo che ho depositato, ho qualificato tali crediti: "CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. DIVERSI DA QUELLI CHE, POTENDO ESSERE ANTICIPATI DALL'INPS, sono collocati in altre categorie".
Tuttavia, la Circolare INPS citata in precedenza sembra sconfessare la mia tesi.
Ancora non sono pervenute osservazioni al progetto di stato passivo e l'udienza si terrà tra una decina di giorni.
Le mie domande sono:
- in assenza di osservazioni, in sede di udienza è consigliabile o meno proporre al G.D. modifiche al progetto SP da me depositato?
- se il G.D. ammettesse il credito relativo alle mensilità senza modifiche, secondo la mia qualificazione, cosa mi consigliate di fare in sede di predisposizione delle certificazioni delle somme ai fini della surroga INPS? Attenermi a tale qualificazione ed escludere dalla certificazione le due mensilità oppure includere le mensilità nella certificazione, nonostante quanto indicato nello Stato Passivo?
Grazie e cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2016 11:11RE: RE: RE: RE: RE: fondo di garanzia INPS e ultime 3 mensilità
Crediamo che sulla esatta individuazione delle ultime tre mensilità si stia creando un problema che non esiste, almeno per i curatori. Ossia questi devono ammettere al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. Il credito del dipendente per tutte le mensilità non pagate, e poi comunicare allInps, quando richiesto, l'importo delle mensilità ammesse e i periodi di riferimento; il resto riguarda l'Inps e il lavoratore nel mentre per il fallimento nulla cambia perché il credito rimane sempre lo stesso ma muta il creditore per una parte.Noi per facilitare i conteggi e la facilità di sostituzione a seguito di surroga, abbiamo previsto nelle nostre tabelle specifiche voci per TFR e per ultime tre mensilità, ma e' chiaro che non sono vincolanti per la comunicazione all'ente previdenziale.
Nel suo caso, se le mensilità in questione sono state ammesse in privilegio, non cambieremmo nulla, e nella successiva comunìcazione all'Inps spiegheremmo il periodo cui le due mensilità riconosciute si riferiscono; se l'ente ritiene che in relazione alla data di cessazione del rapporto, dell'attività giudiziaria svolta dal dipendente ecc. siano anticipabili, le anticipa e si surroga, se non le anticipa perché ritiene che siano fuori periodo, rimane il credito del dipendente.
Zuchetti SG SRL
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