Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cessione di azienda

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    01/02/2019 18:11

    Cessione di azienda



    Buona sera Vi sottopongo il seguente quesito.
    Una srl fallisce nel 2018. L'anno precedente aveva venduto l'azienda ad un'altra srl per il corrispettivo di € 300.000,00.
    Poiché nei conti della fallita non ho rinvenuto il pagamento integrale della somma ho invitato l'acquirente ha fornire la relativa prova. All'esito ho scoperto che l'acquirente ha trattenuto ( quindi non ha corrisposto) circa 80.000,00 per provvedere al pagamento di debiti per TARES pregressi alla cessione, e ha trattenuto una ulteriore somma per i debiti verso l'erario per munirsi di un accantonamento corrispondente alla quota di debito relativo al biennio anteriore alla cessione.
    In materia dovrebbe trovare applicazione l'art. 2560 c. c. ma mi chiedo:
    - essendo intervenuto il fallimento il curatore può ritenere corretta l'operazione dell'acquirente che ha trattenuto ( autoriducendo il prezzo della vendita) e non versato alla società fallita le somme ?
    - visto che l'erario ha presentato domanda di ammissione al passivo è corretto che l'acquirente trattenga la somma non corrisposta per pagare il debito di cui risponde in solido ai sensi dell'art. 2560 ?
    - l'acquirente, di fatto ha acquistato l'intera azienda per un corrispettivo inferiore a quello pattuito, corrispondente al valore dei beni, per poi decurtare una somma che per quanto concerne l'erario è oggetto di ammissione la passivo.
    Dovrei chiedere all'acquirente di versare alla curatela quanto ha trattenuto?
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2019 11:33

      RE: Cessione di azienda

      Correttamente lei richiama l'art. 2560 c.c. perchè nella specie entra in ballo proprio il secondo comma di detta norma, per il quale dei debiti relativi all'azienda ceduta risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori. Questa norma impone un triplice iniziale controllo, e cioè che i debiti di cui si discute risultino dai libri contabili obbligatori, che siano antecedenti alla cessione e che degli stessi non si sia già tenuto conto nella determinazione del prezzo di acquisto, giacchè, se così non fosse, nel primo caso l'acquirente non risponderebbe dei debiti in questione, nel secondo questi debiti sarebbero tutti a suo carico e nel terzo non potrebbe trattenere una seconda volta il controvalore dei debiti già scontati sul prezzo.
      Se si superano questi ostacoli iniziali, trova applicazione il secondo comma dell'art. 2560 c.c. che, come detto pone a carico del cessionario una responsabilità solidale con il cedente per i debiti anteriori alla cessione risultanti dai libri contabili obbligatori; di conseguenza, a norma degli artt. 61 e 62 l.fall. il coobbligato solidale, se ha pagato il creditore principale anteriormente al fallimento, può agire in regresso verso il condebitore, da cui deriva che il cessionario se ha un credito di regresso sorto prima del fallimento e un debito per il pagamento del prezzo della cessione, anch'esso antecedente al fallimento, può effettuare la compensazione (nel che si sostanzia la trattenuta della somme) tra i contrapposti crediti e debiti.
      Nel caso contrario in cui il cessionario non abbia pagato ancora Tares e altre imposte, egli ha un credito di regresso eventuale che, a certe condizioni e secondo alcuni (ma non per la Cassazione) potrebbe essere ammesso al passivo con riserva (per la verità nel caso esclusa dalla partecipazione al passivo dell'Erario), ma certamente non può essere portato in compensazione con un proprio debito, certo, liquido ed esigibile anteriore al fallimento. In questo caso, che presumiamo sia quello da lei rappresentato, quindi, il cessionario è tenuto a pagare quanto dovuto a saldo del prezzo di acquisto dell'azienda secondo le eventuali scadenze contrattuali, salvo poi ad insinuarsi al passivo ove fosse chiamato a rispondere dei debiti pregressi del cedente e soddisfi integralmente il creditore principale ammesso al passivo.
      Zucchetti SG srl