Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ONERI DI URBANIZZAZIONE

  • Monica Montanari

    PESARO (PU)
    16/10/2018 15:53

    ONERI DI URBANIZZAZIONE

    Buonasera,
    sono curatore in un fallimento (precedentemente la società era in concordato preventivo) dove la massa attiva è costituita da un fabbricato con più appartamenti.
    Ci è pervenuta un'offerta di acquisto per l'intero fabbricato vincolata alla consegna della fine lavori e del certificato di abitabilità.
    Per ultimare questi adempimenti il Comune chiede il pagamento dell'ultima tranche dei contributi di costruzione che la società in bonis, al tempo, non ha provveduto a saldare.
    Si fa presente che per questo credito il Comune al momento non si è insinuato (l'insinuazione ammessa dal Giudice Delegato nello Stato Passivo è stata richiesta solo per IMU e TASI).
    E' possibile, e corretto farsi autorizzare dal comitato dei creditori e successivamente dal Giudice Delegato , al pagamento di questi contributi, giustificando il tutto come spesa funzionale alla vendita?
    Siamo infatti stati autorizzati a eseguire la vendita del fabbricato con invito ad offrire sulla base dell'offerta di cui sopra , che però è vincolata alla consegna della documentazione urbanistica regolare. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/10/2018 20:54

      RE: ONERI DI URBANIZZAZIONE

      Se vi è già l'autorizzazione alla vendita con invito ad offrire sulla base dell'offerta vincolata alla consegna della fine lavori e del certificato di abitabilità implicitamente è stata autorizzato anche il pagamento richiesto dal Comune per il rilascio della documentazione urbanistica regolare. E' chiaro che per il pagamento ci sarà bisogno di una espressa autorizzazione, ma sarebbe contraddittorio autorizzare la vendita alle indicate condizioni e poi non consentire che si realizzino.
      Probabilmente il giudice nel dare l'autorizzazione (che presuppone l'inserimento di tale modalità di vendita nel programma di liquidazione approvato o in tal senso modificato) si è ispirato a Cass. 16/02/2016, n. 3003, secondo la quale "ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 R.D. n. 267 del 1942, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio". Questo principio, peraltro già affermato da Cass. n. 3402 del 2012, è stato utilizzato per ammettere in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentante tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risultava sospeso, ai sensi dell'art. 118 , co. 3 dlgs n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece poteva essere adempiuto se constava il pagamento al predetto subappaltatore.
      Il principio sopra richiamato e posto a fondamento delle indicate decisioni sostanzialmente afferma la possibilità di trattare come prededucibile un credito concorsuale e di pagarlo quindi fuori concorso quando tale trattamento sia di interesse, anzi sia di sicuro e certo vantaggioso per la massa. Crediamo che questa considerazione vada fatta ancje nel caso concreto, per cui può chiedere l'autorizzazione al pagamento del Comune qualora rilevi, e documenti, che tale operazione porti un vantaggio alla massa.
      Zucchetti SG srl