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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ipoteca frazionata
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Alessandro Civati
Milano16/09/2020 19:45ipoteca frazionata
buonasera.
una Banca chiede l'ammissione al passivo in via ipotecaria per un credito inerente ad un mutuo edilizio ipotecario.
nello specifico, chiede di essere ammessa per l'importo X garantito da ipoteca.
Il credito è "provato", oltre che dalla produzione del contratto di mutuo, da una certificazione ex art. 50 TUB, per quanto attiene al quantum, ma senza produzione del piano di ammortamento, con indicazione della rate impagate. Nemmeno vengono indicati gli immobili sui quali grava l'ipoteca.
Dalla documentazione emerge che la Banca aveva concesso un mutuo iscrivendo ipoteca su due terreni (la relativa iscrizione ipotecaria è stata prodotta). In seguito, sui terreni de quibus, era stato realizzato un condominio e l'ipoteca era stata frazionata sulle varie unità immobiliari.
La Banca, peraltro, nella domanda, chiede semplicemente il riconoscimento del privilegio ipotecario, senza riferirsi all'avvenuto frazionamento.
Domanda:
1) la Banca non avrebbe dovuto chiedere l'ammissione al passivo per il credito (frazionato) relativo ad ogni singola unità immobiliare, con riconoscimento dell'ipoteca gravante sul bene (ovviamente nel limite della somma iscritta)?
2) avvenuto il frazionamento è possibile che la Banca chieda l'ammissione del proprio complessivo credito, pretendendo che lo stesso venga garantito dall'insieme degli immobili gravati da ipoteca?
3) in ogni caso, la Banca non dovrebbe produrre i piani di ammortamento relativi ai singoli crediti , con indicazione delle rate non pagate e la suddivisione tra quota capitale e quota interessi?
4) in base all'art. 2855 c.c. vengono garantiti da ipoteca i soli interessi delle rate non pagate nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento?
5) per l'anno in corso gli interessi maturandi, garantiti da ipoteca, si calcolano su tutta la somma ancora dovuta?
6) la differenza tra interessi convenzionali e legali di cui all'art. 2855 c.c. può essere ammessa al chirografo?
7) non spetta alla Banca dimostrare non solo l'esistenza dell'ipoteca ma anche il suo grado?
Mi scuso per le molte domande e sperando di essere stato sufficientemente chiaro ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2020 19:42RE: ipoteca frazionata
1) la Banca non avrebbe dovuto chiedere l'ammissione al passivo per il credito (frazionato) relativo ad ogni singola unità immobiliare, con riconoscimento dell'ipoteca gravante sul bene (ovviamente nel limite della somma iscritta)?
Si, perché la banca deve adeguarsi alla situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, per cui, se a quell'epoca è stato già effettuato il frazionamento, anche il credito si è frazionato e ciascuna frazione è garantita da ipoteca su una parte della costruzione eretta sul terreno originario oggetto dell'ipoteca. Il frazionamento del mutuo edilizio consiste, infatti, nella suddivisione del mutuo stipulato dall'impresa costruttrice prima della realizzazione degli immobile, in quote di mutuo, che passerà al soggetto che acquista l'abitazione, che risultarà gravata da ipoteca per la quota frazionata di muto.
2) avvenuto il frazionamento è possibile che la Banca chieda l'ammissione del proprio complessivo credito, pretendendo che lo stesso venga garantito dall'insieme degli immobili gravati da ipoteca?
No, alla luce di quanto detto in precedenza giacchè, seppur il credito complessivo della banca è costituito dalla somma delle varie quote frazionate, queste gravano per entità diverse su ciascuna unità immobiliare; e, seppur queste siano tutte uguali, comunque la garanzia, con il frazionamento, è passata dal terreno a ciascuna unità.
3) in ogni caso, la Banca non dovrebbe produrre i piani di ammortamento relativi ai singoli crediti , con indicazione delle rate non pagate e la suddivisione tra quota capitale e quota interessi?
Si, la banca, come ogni creditore, deve fornire la prova del credito e, allo scopo non è sufficiente la dichiarazione ai sensi dell'art. 50 TUB che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice che riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca. Ed, invero, ancora oggi, per quanto riguarda la prova del credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario la S. Corte, ribadisce che "la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali" (Cass. 11/03/2019, n.6985).
4) in base all'art. 2855 c.c. vengono garantiti da ipoteca i soli interessi delle rate non pagate nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento?
5) per l'anno in corso gli interessi maturandi, garantiti da ipoteca, si calcolano su tutta la somma ancora dovuta?
A norma dell'art. 2855 c.c. gli interessi per le due annate anteriori e quella in corso vanno riconosciuti sul credito che viene ammesso al passivo.
6) la differenza tra interessi convenzionali e legali di cui all'art. 2855 c.c. può essere ammessa al chirografo?
La questione se al creditore ipotecario spetti (in via chirografaria) la differenza tra gli interessi legali e quelli convenzionali maturati dopo il compimento dell'annata in corso e fino al trasferimento del bene, è controversa e tutto nasce e dipende dal significato che si attribuisce all'art. 55 l. fall. lì dove, dopo aver posto la regola generale della sospensione del corso degli interessi durante la procedura fallimentare e l'eccezione secondo cui gli interessi generati dai crediti assistiti da ipoteca, pegno e privilegio continuano a decorrere, il contrasto interpretativo aggiunge "salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente".
Detto inciso viene inteso da una parte, minoritaria per la verità, della dottrina e della giurisprudenza come se si riferisse alla collocazione degli interessi; nel senso, cioè, che gli interessi generati dai crediti prelatizi decorrono comunque nel corso del fallimento al tasso convenzionale pattuito, per il disposto dell'art. 55, ed una parte di questi, quelli corrispondenti al tasso legale, per il rinvio attuato dall'inciso in questione al terzo comma dell'art. 54, trovano collocazione preferenziale. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene, invece, che l'inciso "salvo quanto disposto..." inerisca non all'estensione della prelazione, ma alla maturazione degli interessi, quale elemento di delimitazione della deroga alla sospensione del loro corso, nel senso che i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento, ma solo nei limiti delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54.
Noi preferiamo quest'ultimo indirizzo in forza dell'argomento- ripetutamente utilizzato dai sostenitori dello stesso- che, diversamente, l'inciso in questione avrebbe un significato pleonastico, quale mero rafforzativo di una regola (quella dei limiti della estensione della prelazione agli interessi) già compiutamente enunciata nel terzo comma dell'art. 54; il legislatore, infatti, una volta disposto nell'art. 55 che i crediti assistiti da prelazione continuano a produrre interessi nel corso del fallimento, non aveva alcuna necessità di ribadire che tali interessi andavano collocati con prelazione nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 54, in quanto la regola ivi contenuta avrebbe trovato comunque applicazione, pur senza l'inciso "salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo precedente". Pertanto gli unici interessi post fallimentari riconoscibili sono quelli legali (sounti in tal senso, Cass. 30/03/2015, n.6403).
7) non spetta alla Banca dimostrare non solo l'esistenza dell'ipoteca ma anche il suo grado?
Certamente sì, ma questo risulta dalla nota di iscrizione e, comunque, trattandosi di una forma di credito fondiario, per legge deve avere collocazione al primo grado.
Zucchetti SG srl
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