Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo di creditore (in questo caso una curatela) che ha incardinato azione revocatoria trascritta prim...

  • Elena Pompeo

    Salerno
    08/12/2020 11:29

    insinuazione al passivo di creditore (in questo caso una curatela) che ha incardinato azione revocatoria trascritta prima della sentenza di fallimento

    Salve. Ho incardinato una azione revocatoria per una curatela fallimentare che ho regolarmente trascritto. Successivamente e nelle more del giudizio la società acquirente è fallita. Il Curatore ha acquisito nella sua massa il bene (Cass 14892/2019) e mi chiede di insinuarmi al passivo sub judice in via privilegiata sul ricavato della vendita del cespite indicando però nella domanda di insinuazione un importo.
    Io ritengo che l'attore vittorioso in revocatoria, non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, ma ha diritto ad ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali ma ad ogni buon conto volendo indicare un importo ritengo dover indicare la somma pari al valore indicato nell'atto di vendita oggetto di revocatoria e quindi impugnato oltre interessi maturati dalla data della vendita alla data dell'incasso o la diversa somma (maggiore o minore) che sarà incassata dalla vendita del cespite segnalando. E' corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/12/2020 19:53

      RE: insinuazione al passivo di creditore (in questo caso una curatela) che ha incardinato azione revocatoria trascritta prima della sentenza di fallimento

      L'dea della insinuazione al passivo non ci sembra proprio fattibile perché, per costante e pacifica giurisprudenza, la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, poiché essa modifica ex post una situazione giuridica preesistente, con effetti che retroagiscono al momento della trascrizione della domanda. Prima della emissione della sentenza, quindi, il creditore in revocatoria non ha titolo per insinuarsi e, tra l'altro, come giustamente lei rileva, non si saprebbe, nel caso di revoca di un contratto di compravendita avente ad oggetto un bene immobile, quale sia il credito da azionare, visto che lei, in caso di vittoria, come si dirà ha diritto alla restituzione del bene.
      Premesso che nel caso l'azione revocatoria è stata promossa dal fallimento attoreo prima che fosse dichiarato il fallimento del convenuto, con trascrizione della domanda anche prima del secondo fallimento, l'azione può proseguire (cfr. da ult. Cass. sez. un. 24/06/2020, n.12476; Cass. 25/01/2018, n. 1894, tra le tante). Ne discende che il fallimento del convenuto non può porre in vendita il bene oggetto del contratto impugnato con revocatoria e, se lo fa, non dovrebbe essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda, non essendo questa compresa tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 108 l. fall., per cui l'eventuale sentenza revocatoria favorevole dovrebbe essere portata in esecuzione nei confronti dell'acquirente, giacchè l'atto che è stato revocato, pur intrinsecamente valido, perde il suo effetto fin dalla trascrizione della domanda.
      E portare in esecuzione, nel caso, vorrebbe dire ottenere la restituzione del bene. E' vero, infatti, che il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare o ordinaria non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente. Quando però vittorioso in revocatoria è un a procedura fallimentare, il vittorioso esperimento della revocatoria produce anche un effetto restitutorio, nel senso che la restituzione del bene alla massa non realizza una vicenda traslativa, in particolare rappresentata dal suo riacquisto al patrimonio del fallito, ma piuttosto una funzione ripristinatoria della garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c., con il recupero del bene al patrimonio responsabile, che si rende necessaria nella revocatoria (fallimentare o ordinaria) esercitata dal curatore in quanto questa costituisce un mezzo straordinario di reintegrazione della responsabilità patrimoniale di un imprenditore commerciale fallito, illimitata ed a favore della massa dei creditori concorrenti.
      In sostanza a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare o ordinaria della compravendita, la proprietà del bene oggetto del contratto revocato rimane in capo all'acquirente e il curatore ha il diritto di ottenere la restituzione del bene per consentire alla massa di soddisfarsi sullo stesso.
      Questo comporta che lei, curatore del fallimento venditore, può continuare il giudizio revocatorio nei confronti del fallimento convenuto e, in caso di vittoria, dovrà insinuarsi al passivo di quest'ultimo per chiedere la restituzione del bene oggetto del contratto revocato per poterlo sottoporre ad esecuzione nel proprio fallimento. Se nel frattempo il fallimento convenuto liquida il bene a terzi, non potrà tenere nascosta la trascrizione della domanda revocatoria, che peraltro è pubblica, per cui l'acquirente non potrà considerarsi in buona fede, con la conseguenza che, a norma dell'ult. comma dell'art. 2901 c.c., potrà far valere la sentenza anche nei confronti del terzo acquirente.
      Zucchetti SG srl
      • Elena Pompeo

        Salerno
        10/12/2020 18:21

        RE: RE: insinuazione al passivo di creditore (in questo caso una curatela) che ha incardinato azione revocatoria trascritta prima della sentenza di fallimento

        Il Giudice Delegato ha ritenuto di aderire all'orientamento della Cassazione 25850 del 2011 ed ha emesso un decreto con il quale:1) ha ritenuto che solo il Fallimento della società oggi intestataria del bene possa liquidare il bene oggetto di
        revoca, perché il bene oggetto di revoca resta in ogni caso nella massa attiva di questa società; 2) che il Fallimento di cui sono il Curatore e che ha trascritto la domanda di revocatoria, se vittorioso, avrà diritto (cfr., Cassazione 31.5.2019, n.14892 e Cassazione 2.12.2011, n. 25850) ad una sorta di prelazione sul ricavato della vendita del bene; tale diritto si attuerà attraverso la separazione, e conseguente assegnazione, della somma corrispondente al ricavato complessivo della liquidazione nei limiti della quota del credito del Fallimento che rappresento e, previa deduzione, in quota parte delle spese prededucibili del Fallimento della società oggi intestataria del bene; 3) che per correttezza il C.F. del fallimento che rappresento potrà "controfirmare" l'ordinanza emessa (dal C.F. della società fallita e intestataria del bene) di vendita del bene immobile al fine di chiarire all'aggiudicatario che su questi principi non vi è controversia se del caso da sintetizzare precisando quindi che la lite tra i due fallimenti si trasferisce sul prezzo dell'aggiudicazione (ovvero potranno assumere gli atti negoziali ritenuti opportuni). Io ho firmato l'avviso di vendita e adesso il Curatore mi chiede di insinuarmi al passivo sub judice (perchè ovviamente pende ancora il giudizio) determinando un valore. L'unico valore che potrei indicare ritengo sia il prezzo di vendita dell'atto impugnato e oggetto di revocatoria o quello maggiore o minore che si dovesse incassare dalla vendita. E' corretto?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/12/2020 19:38

          RE: RE: RE: insinuazione al passivo di creditore (in questo caso una curatela) che ha incardinato azione revocatoria trascritta prima della sentenza di fallimento

          Lei oggi offre un quadro completamente diverso da quello esposto nella precedente domanda perché ci dice che nella specie c'è stata un intervento del giudice che ha dettato delle diposizioni che hanno già risolto il problema che avevamo affrontato nella precedente risposta. Il giudice lo ha risolto seguendo una linea diversa da quella da noi proposta, ma evidentemente temeva proprio che sarebbe successo quello da noi prospettato, al punto che ha "imposto" un accordo tra curatele- sicuramente giustificato da ragioni di economia processuale e dall'intento di evitare future controversie- al fine di assicurare l'aggiudicatario che il fallimento non avrebbe agito nei suoi confronti (che era lo sbocco logico che avevamo evidenziato nel caso il fallimento convenuto in revocatoria avesse venduto il bene). La vendita quindi diventa intoccabile, non per legge, ma perchè lei ha "controfirmato" una apposita dichiarazione che garantisce e assicura la stabilità della vendita, precisando non solo che la vendita rimane intoccabile, ma anche che la controversia tra i fallimenti si trasferiva sul ricavato.
          Dati questi precedenti avreste anche dovuto stabilire come il suo fallimento avrebbe potuto far valere quella "sorta di prelazione sul ricavato della vendita del bene", che avete concordato. Se non lo avete fato, come pare di capire, diventa indispensabile che lei si insinui nel fallimento del convenuto, trovandosi davanti il problema di quale credito insinuare e con quale collocazione.
          Si possono fare solo delle ipotesi perché la situazione è abbastanza anomala. Avendo lei esercitato una azione revocatoria fallimentare per ottenere l'inefficacia del contratto di vendita di un immobile, lei ha agito a tutela dell'intera massa fallimentare, per cui il credito da insinuare dovrebbe essere la sommatoria di tutti i crediti insinuati nel suo fallimento perché questi sarebbero stati i crediti da soddisfare sul bene ove fosse stato restituito in caso di vittoria della revocatoria; ovviamente, poiché la soddisfazione di tali crediti è data dalla capienza sul bene (ed ora sul ricavato), se l'importo totale di tali crediti è superiore, secondo calcoli anche approssimativi, al possibile ricavo della vendita, diventa superfluo insinuare importi irrealizzabili, per cui l'insinuazione potrebbe essere fatta per il presumibile valore del ricavato dalla vendita al momento individuabile nel valore di stima. L'ammissione dovrebbe avvenire con riserva dell'esito della vertenza sulla revocatoria (meglio precisare all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla revocatoria in corso).
          Zucchetti SG srl