Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compenso curatore speciale

  • Carla Chiola

    PESCARA
    07/01/2021 18:13

    compenso curatore speciale

    Ho rivestito la funzione di commissario giudiziale in una procedura di concordato preventivo che è sfociata in fallimento.
    Il Tribunale Sezione Fallimentare ha liquidato il mio compenso quale commissario giudiziale ed ho dovuto insinuare al passivo del fallimento il relativo credito per concorrere al riparto come creditore concorsuale prededucibile.
    In considerazione dell'identità della persona del commissario giudiziale e del curatore fallimentare e del conseguente conflitto di interessi la scrivente ha dovuto presentare al Presidente di Tribunale istanza ex art.78 c.p.c. per la nomina di un Curatore Speciale ai fini dello svolgimento delle funzioni afferenti la suindicata domanda di insinuazione al passivo.
    Il Presidente del Tribunale ha provveduto alla nomina di un avvocato quale Curatore Speciale, il quale ha espletato l'incarico ed oggi deve essere retribuito per l'attività svolta.
    Sto incontrando le seguenti problematiche per le quali non riesco a trovare precedenti:
    1. Chi è tenuto a liquidare il compenso del Curatore Speciale? Poiché il professionista ha svolto l'attività propria del Curatore Fallimentare, seppure limitatamente all'esame di una domanda di insinuazione al passivo, mi verrebbe da ritenere che a norma dell'art.39 L.F. sia competente il Tribunale Sezione Fallimentare, previa istanza del Curatore Speciale, a dove procedere alla liquidazione.
    Oppure è corretto ritenere differentemente che sia il Presidente del Tribunale che lo ha nominato a dover anche liquidare il compenso, anche in questo caso previa istanza del Curatore Speciale?
    2. Vista la natura dell'incarico richiamata nel precedente punto, la tariffa di riferimento parrebbe essere l'art.1 comma 2 del DM 25 gennaio 2012 n.30 e gli onorari andrebbero calcolati sul valore dell'insinuazione.
    Oppure bisogna fare riferimento alla tariffa forense ma, in questo caso, quali sono i relativi parametri?
    Vi ringrazio per il consueto prezioso contributo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2021 19:22

      RE: compenso curatore speciale

      Il compito della liquidazione del compenso al curatore speciale appartiene al giudice che ha provveduto alla nomina in quanto, la liquidazione del compenso a favore del curatore speciale "riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l'incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione sfugge alla competenza del giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale" (Trib. Roma, 10 novembre 2010).
      Questa impostazione incide anche sulla entità del compenso; ed infatti, la Cassazione (Cfr. Cass. 22/06/2006, n.14447) ritiene che il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 78 ss. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice.
      Da questa impostazione consegue che il curatore speciale non è un ausiliario del giudice e che, per la liquidazione del compenso, va fatto riferimento alle norme del codice civile che disciplinano il contratto di mandato (1703 e ss.) ed in particolare all'art. 1709 c.c. che pone il principio di presunzione di onerosità, stabilendo che la misura del compenso, se non è pattuita tra le parti, deve essere determinata in base alle tariffe professionali o agli usi ed in mancanza dal giudice.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Petrocchi

        San Benedetto Del Tronto (AP)
        01/02/2021 11:37

        RE: RE: compenso curatore speciale

        Buon giorno e grazie per l'attenzione,
        il tema che si aggancia è quello della necessità della insinuazione allo stato passivo, nel succesivo fallimento, del compenso liquidato dal Tribunale nel precedente Concordato Preventivo con cessione dei beni. Poichè la sentenza di Cassazione Civile, sez. I 28.06.2019 n. 17594, ha affermato il seguente principio di diritto:
        "In tema di accertamento dei crediti prededucibili, la Legge Fallimentare, art 111-bis, comma 1, che riguarda indistintamente i crediti prededucibili, siano essi sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, esclude dalle regole stabilite nel capo V solo due categorie di crediti, quelli non contestati per collocazione ed ammontare (anche se maturati durante l'esercizio provvisorio) e quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi della L.Fall. art.25...."
        si chiede se il compenso del commissario giudiziale abbia necessità di inserimento nello stato passivo, in quanto credito non contestato sebbene non liquidato ai sensi dell'art. 25 della l. F.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/02/2021 20:02

          RE: RE: RE: compenso curatore speciale

          Il compenso del commissario del concordato, cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, non rientra tra quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, che il primo comma dell'art. 111bis l.fall. sottrae all'accertamento del passivo per sottoporli, se contestati, al reclamo ex art. 26.
          Il commissario è nominato dal tribunale e non ai sensi dell'art. 25, ed anche il suo compenso va liquidato dal tribunale, da cui discende: a- che il titolo per il commissario per pretendere il pagamento è la liquidazione, in mancanza della quale non può avanzare alcuna pretesa; b-che il credito è prededucibile nel successivo consecutivo fallimento in quanto costituisce il compenso per l'attività espletata dall'organo procedurale, indispensabile per la gestione del concordato; c-che il credito è difficilmente contestabile, posto che è stato liquidato dall'organo giudiziario.
          Pertanto, potrebbe essere pagato fuori riparto in quanto liquido, esigibile e non contestato, tuttavia a tale fine manca un'altra caratteristica richiesta dal terzo comma dell'art. 111bis, e cioè che sia nato nel fallimento. Tale comma, infatti, dispone che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". Il legislatore ha, cioè, ritenuto che solo ove il credito sia sorto nel corso del fallimento, e quindi per attività del curatore, che dà garanzia della funzionalità dello stesso alle esigenze della procedura, si possa prescindere da un accertamento in sede di verifica, nel mentre i crediti anteriori, in un sistema che prevede uno spossessamento attenuato del debitore, vanno verificati. Questo in generale, ma quando si parla del compenso del commissario, liquidato dal tribunale, le garanzie di certezza sussistono tutte, per cui anche se sorto anteriormente all'apertura del fallimento, a nostro avviso, lo stesso potrebbe essere pagato anche fuori del riparto, con le cautele poste dalla norma richiamata, ossia previa autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori e sempre che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni.
          Zucchetti SG sfrl