Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio art. 9 D. Lgs 123/98 - urgente

  • Maria Franca Loddo

    ORISTANO
    22/02/2016 10:31

    Privilegio art. 9 D. Lgs 123/98 - urgente

    In data 13.03.2015 veniva dichiarato il fallimento della società. E' pendente una esecuzione immobiliare per la vendita dei beni immobili della società fallita consistenti nel lotto 1 e nel lotto 2. Il fallimento è intervenuto nella esecuzione immobiliare.
    il lotto 1 è rappresentato da terreni e fabbricati rurali su cui è stata iscritto una ipoteca di primo grado Creditore fondiario - Banca 1 - il 20.11.2008.
    Il lotto 2, venduto in data 17.04.2015 dalla procedura esecutiva, consiste in un terreno su cui è stato costruito un ristorante/bar, e un complesso alberghiero allo stato grezzo. Per la realizzazione del lotto 2 l'impresa riceveva dalla regione un contributo a fondo perduto e un mutuo agevolato per la costruzione dell'immobile e per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Il 14.1.2001 iscriveva sui pubblici registri il vincolo di destinazione turistico alberghiero per la durata di 20 anni. Nella stessa data la banca 2 iscriveva ipoteca di primo grado per la concessione del mutuo agevolato.
    Ho ricevuto una insinuazione al passivo dalla regione che chiede il privilegio ai sensi dell'art. 9 D. Lsgs 123/1998 e dell'art. 24 comma 33 Legge 449/1997 per contributi pubblici erogati e poi revocati in quanto l'investimento relativo al lotto 2 non è stato concluso.
    Ho visto da altre discussioni presenti nel sito che il privilegio richiesto dovrebbe essere inserito nel Prg. 19 CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO -altri crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro privilegio.
    Vorrei sapere il vostro parere in merito al caso sopra esaminato. Se il privilegio in questione riguarda solo il lotto 2, pertanto la regione è preferita alla banca 2, oppure se il privilegio riguarda tutti i lotti posseduti dalla fallita e quindi anche il lotto 1 su cui non è stato concesso contributo e su cui è stata iscritta ipoteca di primo grado dal creditore fondiario banca 1. Vi ringrazio per la gentile risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2016 20:14

      RE: Privilegio art. 9 D. Lgs 123/98 - urgente

      Il comma quinto dell'art. 9 del d.lgs n. 123 del 1998 stabilisce che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi". Da questa norma si capisce che il legislatore ha concesso un privilegio mobiliare, in quanto i privilegi di cui all'art. 2751bis, ai quali il presente è posposto, sono appunto privilegi mobiliari, che si esercitano, cioè sul ricavato mobiliare.
      Il problema da lei posto, quindi, sostanzialmente non esiste, perché il privilegio in questione può essere fatto valere soltanto sui ricavi mobiliari.
      Tanto è pacifico, nel mentre è controverso se il privilegio in questione abbia natura speciale o generale (problema che non esiste per i privilegi immobiliari, che possono essere soltanto speciali), tanto che, in altre occasioni, abbiamo scritto che "La norma di cui al quinto comma è scritta tanto male che può dare adito a diverse interpretazioni. Per il tribunale di Mantova essa attribuisce un privilegio generale, per noi e altri di carattere speciale", e citavamo un Autore che si era espresso in tal senso". per questo motivo, come lei correttamente ricorda, abbiamo suggerito di utilizzane la voce della Tabella Fallco, da lei citata.
      Il dubbio permane, tuttavia nel suo caso, è impossibile identificare i beni oggetto del finanziamento, sui quali dovrebbe gravare il privilegio speciale perché nel caso il finanziamento è stato effettuato per una costruzione immobiliare, per cui nello specifico caso dovrebbe essere trattato come privilegio generale, per cui può essere fatto valere sull'intero ricavato mobiliare residuato dopo il pagamento dei creditori di grado anteriore; per la parte incapiente passa al chirografo non essendo assistito da sussidiarietà, (che consente, in caso di incapienza sui mobili di partecipare anche al riparto immobiliare).
      Alla luce di tanto, sarebbe più opportuno utilizzare nella specie la voce Prg. 19.1, Prefer. A7.8 Gen- CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro".
      Zucchetti SG srl