Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo impresa artigiana

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    29/05/2015 22:57

    insinuazione al passivo impresa artigiana

    Buongiorno,

    una srl iscritta all'albo artigiani che svolge trasporto su strada di merci e magazzinaggio delle stesse, può chiedere il privilegio del credito in quanto impresa artigiana?
    Preciso come ci siano due soci che svolgono tale attività assieme a tre dipendenti ed i volumi d'affari sono nell'ordine degli € 2 milioni.
    Grazie
    Marta Mazzucchi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2015 10:43

      RE: insinuazione al passivo impresa artigiana

      Dal 2001 anche le società a responsabilità limitata possono avere la qualifica di artigiani "a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
      Premesso che in materia di accertamento del passivo fallimentare, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore, occorre, ai fini del riconoscimento di detto privilegio, la preminenza del « fattore lavoro » sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa o di uno dei due soci, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. Il giudice, quindi, può ritenere la prevalenza al lavoro quando la particolare qualificazione dell'attività personale dell'imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa, ma non anche nel senso che ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana sia indispensabile che l'impresa si caratterizzi per l'opera qualificante dell'imprenditore. Ne consegue che ciò che discrimina l'impresa artigiana rispetto a quella industriale è la circostanza che il risultato dell'attività, espresso come volume dei ricavi, sia imputabile per la maggior parte all'apporto personale del titolare o dei soci e non all'incidenza degli altri fattori della produzione, come il costo dei materiali impiegati e del lavoro di terzi.
      Questi sono i criteri direttivi seguiti dalla giurisprudenza, da adattare, ovviamente, al caso concreto. Il suo caso è al limite e saremmo poco propensi a riconoscere il privilegio alla luce dei dati da lei forniti e dei criteri esposti, considerato il tipo di attività (trasporto di cose), il costo degli automezzi, che incide sul capitale impiegato, il numero dei dipendenti e il fatturato che è abbastanza elevato per una impresa artigiana.
      Zucchetti SG Srl