Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio spese di giustizia ex art. 2770 e 2775

  • Roberta Caviglia

    Milano
    21/05/2013 09:48

    privilegio spese di giustizia ex art. 2770 e 2775

    Buongiorno
    un creditore che ha ottenuto un sequestro conservativo su beni ora acquisiti alla massa fallimentare , cheide le spese in via privilegiata ex 2770 e 2775 cc; dal canto mio ho eccepito che il sequestro, peraltro trascritto dopo ipoteca di 1° grado, è misura cautelare relativa atta a creare un vincolo di indisponibilità sul bene a vantaggio solo del soggetto che ha ottenuto tale misura e pertanto le spese , non sostenute nell' interesse comune, sarebbero da ammettere in via chirografaria. Il legale del creditore istante , all' udienza di verifica, ha ribadito che il sequestro rende inefficaci i trasferimenti impedendo la dispersione del patrimonio a vantaggio della massa mentre l' ipoteca garantisce il credito , poichè i beni potrebbero comunque essere trasferiti. IL GD si è riservato. Chiedo, cortesemente, Vostro parere a riguardo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/05/2013 20:53

      RE: privilegio spese di giustizia ex art. 2770 e 2775

      Il principio di diritto più volte affermato dalla Cassazione è che il vincolo di indisponibilità dei beni derivanti dal sequestro opera dal momento dell'attuazione del provvedimento cautelare in favore del sequestrante, ma solo dal momento della conversione del sequestro in pignoramento in favore dei creditori intervenuti nell'esecuzione ((Cass. 26/8/ 1976 n. 3058; Cass. 1/3/1995 n. 2302; Cass. 5/8/1997, n. 7218. e da ult. Cass. 11/12/2009 n. 25963). Proprio quest'ultima sentenza, dopo un ampio ragionamento, ha concluso, alla luce di questo principio che "mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 c.c., solo il creditore sequestrante".
      Indubbiamente, quindi, la sua valutazione è corretta se, come pare, nel caso, non vi sia stata conversione nel pignoramento, ma è rilevante questo discorso ai fini della concessione del privilegio di cui all'art. 2770 c.c.?
      Qui sorge più di qualche dubbio, perché tale norma- come quella corrispondente dell'art. 2755 c.c., concede il privilegio anche alle spese per atti conservativi, oltre che per atti esecutivi. E' vero che deve trattarsi di atti nell'interesse comune dei creditori, ma l'interesse comune risulta effettivamente tutelato, non solo allorchè gli atti compiuti abbiano permesso di acquisire quel bene alla massa, ma anche quando si possa comunque presumere che, mancando l'azione conservativa o espropriativa del creditore, sarebbe mancata anche l'acquisizione.
      Naturalmente non si richiede che il creditore abbia agito a tutela di interessi diversi da quello suo personale: quel che rileva è che, oggettivamente, l'utilità conseguente agli esborsi da lui affrontati ridondi a vantaggio degli altri creditori; il che si ha quando il risultato ottenuto sia quello della conservazione dei beni mediante la loro indisponibilità per il debitore, il quale viene concretamente privato della possibilità di sottrarli alla garanzia patrimoniale comune alla quale sono destinati. Solo a queste condizioni il legislatore, in considerazione del risultato ottenuto nell'interesse comune con l'iniziativa giudiziaria del singolo, assicura al creditore diligente un trattamento preferenziale, in modo da tutelare chi ha anticipato le spese ed evitare che gli altri creditori si avvantaggino, senza alcun onere ed a spese del creditore procedente, nella soddisfazione delle proprie ragioni.
      Potrebbe, allora anche sostenersi che una cosa è la successione nel rapporto, di cui parla la Cassazione, altra è il privilegio, per il quale il discorso dell'efficacia relativa o non è indifferente, altrimenti bisognerebbe ritenere che, quando negli artt. 2755 e 2770 c.c. il legislatore parla di atti conservativi, abbia inteso riferirsi soltanto ai sequestri già convertiti in pignoramento.
      Zucchetti SG Srl