Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

  • Valeria Camellini

    Reggio Emilia (RE)
    30/04/2012 16:59

    Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

    Con riferimento ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di dichiarazione di fallimento della società creditrice opposta, prima della sua costituzione in giudizio, ma successivamente alla notifica ed iscrizione a ruolo dell'atto di citazone in opposizione, la società opponente, già costituita, che abbia formulato domanda riconvenzionale per richiesta di risarcimento danni, è tenuta a presentare tempestiva domanda di ammissione allo stato passivo, per la somma richiesta a titolo di risarcimento danni, prima di riassumere la causa avanti il Giudice ordinario, ovvero tale domanda di ammissione al passivo può essere presentata anche successivamente come tardiva ex art. 101 L.F.?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/04/2012 18:32

      RE: Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

      La società A, creditrice della società B, agisce in via monitoria ed ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice. La società B propone opposizione al decreto ingiuntivo formulando anche domanda riconvenzionale per risarcimento danni, notifica la citazione in opposizione alla società A e iscrive la causa a ruolo. Dopo la notifica della citazione in opposizione la società A viene dichiarata fallita.
      A seguito di questi fatti- che abbiamo preferito ricapitolare per rendere più agevole la lettura della fattispecie- il curatore del fallimento della società A farà presente al giudice dell'opposizione l'intervenuto fallimento della società opposta e il giudizio di opposizione verrà interrotto, a norma dell'art. 43, ult. comma.
      A questo punto chi ha interesse a riassumere il giudizio e quale parte può essere riassunta? Sicuramente il curatore non ha alcun interesse alla riassunzione perché in mancanza della stessa entro tre mese dalla interruzione il giudizio di opposizione si estingue (art. 305 c.p.c.) e il decreto ingiuntivo diventa definitivo. E' chiaro allora che è l'opponete in bonis ad avere interesse a riassumere il giudizio, ma la riassunzione può riguardare soltanto l'opposizione al decreto ingiuntivo tesa a ottenere la revoca del provvedimento monitorio e non la domanda riconvenzionale.
      Invero, per il principio della esclusività del passivo, qualsivoglia pretesa nei confronti del fallimento, anche se esercitata in via riconvenzionale, deve essere fatta valere con il rito dell'accertamento del passivo, di modo che, qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento al passivo ex art. 93 e ss l. fall. deve essere dichiarata inammissibile nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria.
      Questi ormai sono principi acquisiti e vediamo che anche lei vi aderisce, tanto che pone la domanda di come il creditore in bonis debba far valere la sua domanda nel fallimento, se in via tempestiva o in via tardiva.
      La risposta è che il creditore è libero di seguire la via che crede, correndo i relativi rischi connessi al comportamento che sceglie. Se egli fa valere la sua pretesa tempestivamente (ammesso che possa in relazione alla conoscenza dell'intervenuto fallimento), è parificato agli altri creditori; se fa valere la sua pretesa in via tardiva- presentando cioè la domanda dopo il trentesimo giorno prima dell'udienza di verifica e prima del decorso di un anno dalla chiusura dello stato passivo- il creditore, per essere ammesso, seguirà lo steso iter processuale dell'ammissione tempestiva, ma, quanto ad effetti della ammissione, deve fare i conti con l'art. 112; ossia egli parteciperà comunque ai riparti successivi, ma, se egli è chirografario, potrà percepire quanto eventualmente attribuito agli altri chirografari con riparti effettuati nel frattempo, solo se al momento dell'ammissione si accerti che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
      Se, infine, il creditore in questione, non rispetta i termini indicati e presenta una supertardiva, l'ammissibilità della domanda- sia che si tratti di credito preferenziale o chirografario- è subordinata all' accertamento che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
      Stando così le cose, allora, la società B ha tutto l'interesse- oltre che a riassumere il giudizio di opposizione per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo- a presentare immediatamente la domanda di insinuazione per far valere nel passivo fallimentare la domanda che aveva proposto in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione, perchè, essendo stato comunicato l'intervenuto fallimento della società A, sarà ben difficile per la società B dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lei non imputabile.
      Zucchetti SG Srl
      • Francesco Bellesia

        Modena
        26/01/2015 16:39

        RE: RE: Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

        Gradirei un vs parere su una situazione parzialmente analoga.
        La società Alfa ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di alcuni garanti fideiussori, persone fisiche, di una società a sua volta fallita ed iscrive ipoteca sui beni dei garanti. I garanti propongono opposizione separatamente: le cause, perciò, vengono riunite. Nelle more della opposizione uno dei garanti fallisce: la causa è quindi interrotta. In seguito uno degli altri garanti riassume la causa anche nei confronti del garante fallito. La società Alfa precisa le conclusioni chiedendo la conferma del DI e la condanna di TUTTI i garanti alle spese di causa. Nel frattempo la società Alfa si era insinuata tardivamente al passivo del garante fallito per il credito garantito in privilegio ipotecario: la verifica si svolgerà alla fine di febbraio mentre la causa riassunta è stata tenuta in decisione con termini per conclusionali alla metà di febbraio.
        Come curatore io ammetterei la società Alfa al passivo in via chirografaria e solo per la somma capitale senza spese legali etc., non essendo il D.I. divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento ed essendo quindi inopponibile come la ipoteca.
        Il mio dubbio è se sia opportuno costituirsi come fallimento nella causa di opposizione per fare constare che per il pr. della esclusività del passivo il Giudice ordinario non può decidere su asseriti crediti verso un fallito e che pertanto è inammissibile la domanda di conferma del D.I. anche nei confronti del fallimento e l'eventuale sua condanna alle spese di causa. In caso che il Tribunale ugualmente accolga la domanda della società Alfa che valore avrebbe la sentenza nei confronti del fallimento anche per la eventuale condanna alle spese di causa ? Occorre appellarla, divenendo altrimenti comunque definitiva od è comunque inefficace e quindi non opponibile, non necessitando, quindi, di una formale costituzione ?
        Grazie per la vs. gentile risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/01/2015 21:02

          RE: RE: RE: Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

          Andiamo per ordine e cominciamo dalla domanda di insinuazione proposta dalla società Alfa. Come lei correttamente dice il decreto ingiuntivo ottenuto da detta società, anche se provvisoriamente esecutivo, è come se non esistesse in quanto non divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto garante avendo questi proposto opposizione, ancora in corso al momento del fallimento. Tanto comporta che il creditore Alfa non può servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del credito e, pertanto, per essere ammesso, deve produrre la documentazione necessaria, come se, appunto, il decreto non fosse stato mai emesso. Nel caso riesca a fornire la prova del suo credito, lo stesso, ove non sussista una causa di privilegio azionata, va ammesso in chirografo perché il venir meno del decreto che era stato il titolo per l'iscrizione ipotecaria fa venir meno anche la prelazione ipotecaria; egualmente non possono essere riconosciute le spese del decreto ingiuntivo dato che questo, come detto, è tamquam non esset.
          Per quanto riguarda la causa ordinaria in corso, è fondamentale sapere nei confronti di chi la causa interrotta sia stata riassunta.
          Se la stessa è stata riassunta nei confronti del garante fallito, lei, come curatore del fallimento, può disinteressarsi della stessa perché la sentenza emessa nei confronti personali del fallito non è opponibile al fallimento e il creditore potrà farla valere soltanto nei confronti del diretto interessato una volta tornato in bonis.
          Se la causa è stata riassunta nei suoi confronti, quale curatore del fallimento del garante, allora lei deve far valere in quella causa la improcedibilità per il principio della esclusività del rito dell'accertamento dl passivo; t Temiamo, però, data la situazione processuale della causa già assegnata a decisone, non consenta interventi per far valere la improcedibilità, per cui deve sperare, se ricorre il caso prospettato, che il giudice rilevi la presenza di una curatela e dichiari d'ufficio la improcedibilità. In mancanza, la sentenza, seppur erroneamente emessa, è opponibile al fallimento e la costringerà a proporre appello, altrimenti passa in giudicato e diventa immodificabile.
          Zucchetti SG Srl
          • Francesco Bellesia

            Modena
            27/01/2015 18:04

            RE: RE: RE: RE: Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

            La causa, in effetti, è stata riassunta da uno degli altri garanti che ha notificato il ricorso al sottoscritto quale curatore del fallimento della persona fisica altro garante: non ha preso conclusioni nei confronti del fallimento. La società Alfa opposta invece ha riproposto le conclusioni già formulate da intendersi anche nei confronti del fallimento.
            Sottolineo che la verifica della domanda di insinuazione della società alfa si terrà prima del deposito della eventuale sentenza nella causa riassunta.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              27/01/2015 20:55

              RE: RE: RE: RE: RE: Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

              Ribadiamo quanto detto nella precedente risposta. La notifica alei dela citazione in riassunzione non rileva, ciò che conta è il soggetto indicato nell'atto nei confronti delo quale la riassunzione è avvenuta; ad ogni modo chi ha riassunto la causa non ha formulato conclusioni nei confronti dl fallimento. Lo ha fatto la società Alfa, e il giudice dovrebbe rilevare che vi sono pretese di condanna nei confronti di un fallimento che non sono procedibili, sia per il già detto principio della esclusività che per la mancata chiamata in giudizio della stessa.
              L'esame della domanda di insinuazione di Alfa nel fallimento prescinde dal giudizio ordinario, per cui, che avvenga prima o dopo la scadenza del termine per conclusionali e repliche nella causa ordinaria (poi dovrà essere scritta la sentenza), poco interessa perchè comunque nei confronti del fallito il decreto ingiuntivo non è passato in giudicato (con le conseguenze dette nella precedente risposta).
              Zucchetti Sg Srl
              • Francesco Bellesia

                Modena
                07/02/2015 12:54

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

                Riprendo l'originario tema dell'insinuazione per danni. Cerco di essere il più chiaro possibile.
                In un fallimento di una sas (A) e del suo socio accomandatario (B), di cui sono curatore, si insinua in chirografo al passivo del socio fallito un altro fallimento (C) per un preteso credito per danni derivante dal comportamento del socio fallito B quale amministratore della società insinuante C.
                Il curatore della società fallita insinuante C dichiara, infatti, di svolgere in tal modo nei confronti del suo ex amministratore B ex art. 146 L. Fall. sia l'azione sociale di responsabilità (ammissibile per il combinato disposto degli artt. 146 L. Fall. e 2476 c.c.; Trib. Milano 18-1-2011 n° 501) sia quella dei creditori sociali per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale (per il combinato disposto degli artt. 2394 e 2394 bis. c.c. ed in via analogica del 146 L. Fall.; Cass. 21-7-2010 n° 17121).
                Il danno è quantificato in una somma assai rilevante, data dalla differenza fra attivo realizzabile, così come desumibile dal programma di liquidazione, ed il passivo già accertato del fallimento C.
                Mi chiedo se, come curatore del Fallimento A, io possa e debba valutare sia l'an sia il quantum di un comportamento del socio fallito quale amministratore di un'altra società e quindi in che termini ammettere al passivo il credito insinuato. Devo escluderlo sic et simpliciter perché allo stato esso non è certo né liquido e quindi esigibile, provocando l'opposizione alla esclusione con conseguente accertamento della responsabilità, ovvero posso ammetterlo con la riserva che la responsabilità e l'entità siano accertati aliunde extra fallimento ?
                Infatti a me sembrerebbe che il fallimento C dovrebbe agire nei confronti del amministratore B in proprio (in sede civile o penale)e non del sua curatela per l'accertamento della sua responsabilità e la condanna al risarcimento e quindi fare valere il credito così riconosciuto nel fallimento di B come debito personale. In questo modo forse la attuale insinuazione avrebbe un effetto prenotativo della soglia massima di credito insinuato senza che si vada a riconoscere una responsabilità dell'ex amministratore che non credo sia mio compito accertare.
                Devo depositare il progetto dello stato passivo fra 4 giorni

                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  09/02/2015 20:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed insinuazione al passivo per risarcimento danni

                  B è stato dichiarato fallito quale socio accomandatario della fallita s.a.s. A, ed era amministratore della srl C, anche questa fallita. Ora il curatore del fallimento C intende esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del suo ex amministratore B chiedendo i danni relativi. Se B non fosse datato dichiarato fallito, il curatore del fallimento C avrebbe dovuto agire avanti al giudice ordinario, nel caso tribunale delle imprese; essendo B fallito la stessa azione può esercitarla soltanto nel fallimento di B per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per il quale ogni pretesa che si vuol far valere sul patrimonio fallimentare deve essere azionata con il rito dettato per la verifica dei crediti fallimentari. L'esclusività è determinata non dalla causa del credito, ma dal soggetto contro cui l'azione è indirizzata nel senso che il creditore, se vuole munirsi di un titolo nei confronti del fallito, da far valere alla chiusura del suo fallimento, può agire nei confronti del medesimo, ma se intende partecipare alla distribuzione del patrimonio fallimentare (nel caso il solo patrimonio di B acquisito all'attivo), non può che partecipare al concorso formale dell'accertamento del passivo.
                  Normalmente le insinuazioni hanno carattere documentale in quanto suffragate da documenti che ne attestano l'esistenza e la quantità (fatture e bolle di consegne, contratti, ecc.) oppure da titoli giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi, ecc.), ma possono riguardare anche crediti tutti da accertare nell'an e nel quantum, come le azioni risarcitorie sia per responsabilità amministratori come potrebbe essere per circolazione stradale o altro.
                  E' chiaro che la fase sommaria mal si presta ad una indagine del genere, essendo essa strutturata in modo tale da ammettere solo prove documentali o anche orali purchè compatibili con le esigenze di speditezza del procedimento (art. 95, co 3), sicchè nel progetto di stato passivo del fallimento di B (il fallimento di A è estraneo a questa vicenda) lei non può fare altro che rigettare la domanda del curatore del fallimento C perché non provata nell'an e nel quantum. Ovviamente il curatore istante farà opposizione e in quella sede- che peraltro ha sempre natura camerale- si svilupperà il dibattito.
                  Zucchetti SG srl