Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Il privilegio dei crediti del locatore di immobili ex art. 2764 c.c.

  • Alessio Napoletani

    Grottammare (AP)
    21/12/2012 18:29

    Il privilegio dei crediti del locatore di immobili ex art. 2764 c.c.

    Con riferimento ad un immobile, nonché del terreno circostante adibito a parcheggio, carico e scarico, nel quale insisteva un'attività commerciale, il privilegio ex art. 2764 c.c. è riconosciuto il privilegio, sui macchinari e le merci rinvenute dal curatore e dallo stesso vendute dalla dichiarazione di fallimento ad oggi (circa 1 anno), senza che il creditore abbia esercitato le azioni di sequestro conservativo, ma essendo ancora in essere il contratto di affitto dell'immobile e di alcuni macchinari?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/12/2012 11:15

      RE: Il privilegio dei crediti del locatore di immobili ex art. 2764 c.c.

      Il sequestro di cui all'art. 2764 cc ha lo scopo di evitare che lo spostamento dei beni dall'immobile dato in locazione porti alla esclusione del privilegio quasi possessuale, quale è' quello del locatore, e quindi ha lo scopo di conservare il privilegio sugli invecta et inlata anche dopo la loro rimozione avvenuta senza il consenso del locatore. Ovviamente questo discorso vale fin quando non interviene il fallimento che, determinando un pignoramento generale sul patrimonio del conduttore fallito, crea un vincolo di destinazione di quel patrimonio all'interesse dei creditori; ne' potrebbe il locatore esercitare il sequestro nei confronti del curatore per impedirgli la vendita.
      Tutto ciò' significa che il privilegio ex art. 2764 cc prescinde dal sequestro per i beni che si trovavano al momento del fallimento nell'immobile locato e che sono stati acquisiti all'attivo fallimentare.
      Zucchetti Sg Srl