Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione Enel

  • GIUSEPPEMARIO PISANI

    POTENZA
    29/04/2020 19:05

    insinuazione Enel

    Gentili,
    ho ricevuto domanda di insinuazione al passivo da parte di Enel, riferita ad utenza di immobile che la società ante fallimento aveva locato mediante contratto di fitto di ramo d'azienda e che è stato risolto a gennaio 2019. Il fallimento è di ottobre 2019.
    Enel chiede insinuazione per fatture emesse relative a tutto l'anno 2019 e fino a febbraio 2020.
    Si chiede ai fini dell'ammissibilità di quanto richiesto:
    1) se lo scrivente era tenuto a formalizzare disdetta dell'utenza una volta intervenuto il fallimento non essendo stata fatta dalla società ante fallimento e fermo restando che ha provveduto ad inviare ad Enel comunicazione ex art. 92 l.f. ;
    2) Se occorre ammettere tutto il credito fino a febbraio 2020 stante la mancanza di formale disdetta?
    Oppure ammettere il credito maturato fino alla dichiarazione di fallimento e per il precedente rivalersi nei confronti del proprietario dell'immobile considerati i consumi registrati;
    Oppure ammettere il credito maturato fino alla cessazione del contratto di fitto di ramo d'azienda non avendo la società più la disponibilità dell'immobile?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/04/2020 20:53

      RE: insinuazione Enel

      Non essendo stata mai fatta la voltura dell'utenza a seguito del contratto di affitto di azienda, i canoni maturati in pendenza di detto contratto sono correttamente richiesti dall'Enel a chi risulta intestatario del contratto di somministrazione di energia elettrica, ossia al concedente in affitto, per cui fino al gennaio 2019- data di cessazione di detto contratto, Enel può insinuare il credito per i relativi canoni al passivo della concedente società fallita, che, a sua volta, può richiedere all'affittuario il rimborso di tali canoni essendo relativi a consumi effettuato dall'affittuario in pendenza del contratto di affitto.
      Una volta cessato il contratto di affitto, presumibilmente l'immobile è ritornato nella disponibilità della società ora fallita, per cui non vi sono ragioni per escludere il pagamento dei canoni relati al periodo dalla cessazione del contratto di affittto alla data di dichiarazione di fallimento.
      Con la dichiarazione di fallimento il contratto di somministrazione entra in una fase di sospensione eil curatore può scegliere se subentrare o sciogliersi dal contratto. la comunicazione ex art. 92 non ha alcun significato sotto questo profilo in quanto essa ha il solo scopo di rendere edotto il destinatario dell'intervenuto fallimento e della possibilità e condizione per partecipare al concorso, ma non ha nulla a che fare con i contratti pendenti. Piuttosto, sotto questo profilo, può essere rilevante l'eventuale utilizzo di energia elettrica, che potrebbe essere sintomo della volontà di subentrare nel contratto, per la qual cosa non sono necessarie formule sacramentali, con il rischio che , se si ammette il subentro, l'intero credito, anche quello antecedente il fallimento, diventa predeucibile, giusto il disposto dell'art. 74 l. fall.
      Pertanto, salvo fatti che non conosciamo, se Enel non chiede l'ammissione in prededuzione, converrebbe accettare la sua domanda senza andare troppo per il sottile, visto il rischio cui può andare incontro.
      Zucchetti Sg srl
      • GIUSEPPEMARIO PISANI

        POTENZA
        02/05/2020 16:52

        RE: RE: insinuazione Enel

        Gentili,
        forse mi sono espresso male. La società ante fallimento con contratto di fitto di ramo d'azienda, risolto a gennaio 2019, era conduttore dell'immobile, non aveva la proprietà.
        Cessato il contratto di fitto di ramo d'azienda, l'immobile è ritornato nella disponiblità dell'effettivo proprietario e non della società poi fallita.
        La società fallita non ha provveduto alla disdetta dell'utenza. I consumi sono da addebitare al proprietario dell'immobile.
        Sulla base di quanto sopra, il credito richiesto va ammesso tutto fino a marzo 2020?
        o parzialmente fino alla dichiarazione di fallimento, dovendo poi procedere il fallimento al recupero delle somme dal proprietario dell'immobile?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/05/2020 20:21

          RE: RE: RE: insinuazione Enel

          Si, avevamo capito che la società fallita fosse la concedente e non l'affittuaria del contratto di affitto di azienda e quindi locatore e non conduttore della locazione dell'immobile servito dall'Enel; tuttavia rimane fermo il principio di base che avevamo esposto, secondo cui il somministrante ha diritto a rivolgersi per il pagamento al soggetto che risulta intestatario dell'utenza. Quando, invero si dà o si prende in locazione un immobile, le utenze di luce, acqua e gas possono restare intestate al locatore, il quale provvederà al pagamento e poi chiederà al conduttore il rimborso dei pagamenti effettuati, oppure possono essere intestate al conduttore, con la stipula di autonomi contratti. In questo caso il soggetto obbligato con la società fornitrice è esclusivamente il conduttore intestatario, che sarà tenuto al pagamento delle bollette relative e nessuna ripercussione negativa potrà ricadere sul locatore in caso di morosità.
          Lo stesso principio vale nel momento della cessazione del rapporto locatizio, nel senso che, se in origine, non era stata fatta la voltura delle utenze, il ritorno del bene nella disponibilità del proprietario realizza la congiunzione tra utenza e proprietà; nel caso, invece, in cui la voltura era stata fatta in capo al conduttore, la cessazione del rapporto comporta che debba essere data disdetta delle utenze, altrimenti nei confronti dell'ente fornitore rimane obbligato il conduttore, salvo poi questi a rivalersi sul proprietario per i consumi successivi alla cessazione della locazione.
          Questa situazione, se abbiamo ben capito, si è realizzata nella fattispecie dato che dice che, alla cessazione del rapporto nel gennaio del 2019, "la società fallita non ha provveduto alla disdetta dell'utenza", il che presuppone che detta utenza fosse a lei intestata. Alla luce di quanto sopra detto, la società fallita, ex conduttrice dell'immobile e tuttora intestataria dell'utenza di somministrazione energia elettrica con l'Enel, è tenuta al pagamento dei canoni Enel anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di locazione e di affitto di azienda, salvo il suo diritto a rivalersi nei confronti di chi ha effettivamente utilizzato le forniture..
          Fino a quando? La domanda si pone perché, risolto il contratto di locazione 7affitto nel gennaio del 2019, la società ex conduttrice è stata dichiarata fallita nell'ottobre del 2019, e neanche il curatore ha comunicato la disdetta dell'utenza né di volersi sciogliere dal contratto di somministrazione, per cui l'Enel, constatando che l'energia fornita continuava ad essere utilizzata, anche se venuta a conoscenza del fallimento della intestataria per aver ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.fall., ha legittimamente ritenuto che il contratto continuasse anche dopo la dichiarazione di fallimento, per cui ha chiesto il pagamento delle forniture maturate fino a febbraio 2020, probabilmente fino alla data della presentazione della domanda di insinuazione.
          Di conseguenza la domanda di insinuazione dell'Enel sembra fondata; tuttavia ci si deve fare una domanda: può il curatore dimostrare che , contrariamente alla intestazione delle utenze, le energie fornite sono state utilizzate da altri in conseguenza della cessazione del rapporto di locazione? Per la parte di bollette successive alla dichiarazione di fallimento riteniamo che una prova del genere possa essere data, posto che il curatore nulla sapeva del contratto non essendo più la società fallita locatrice per cui il relativo contratto di utenza era solo formalmente pendente e da esso non poteva quindi sciogliersi; peraltro sarà agevole anche dimostrare che, non avendo effettuato un esercizio provvisorio, non poteva il curatore aver utilizzato le energie addebitate, per cui viene meno quella presunzione siu cui è fondata la continuazione del rapporto.
          Possibile, anche se più difficile ci sembra la prova per la fase antecedente al fallimento, per il periodo gennaio-ottobre 2019 perché si tratta di fornire una prova in contrasto con dati che le parti del contratto hanno voluto nei termini che si sono realizzati, senza le implicazione del ruolo del curatore e della pendenza solo formale dell'utenza. Tuttavia conviene provare.
          Pertanto, nel progetto di stato passivo, il curatore può proporre di escludere il credito relativo ai consumi successivi a gennaio 2019, sostenendo che in quella data il rapporto di locazione era cessato e l'immobile cui era collegata l'utenza era stato restituito al locatore proprietario. Se il giudice delegato accoglie questa tesi, l'Enel se non è d'accordo, dovrà fare opposizione allo stato passivo e, in quella sede lei dovrà fornire le prove di quanto sopra detto.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Pignatti

            Modena
            17/07/2020 10:42

            RE: RE: RE: RE: insinuazione Enel

            Mi inserisco nella discussione per chiedere alcune precisazione sui rapporti pendenti:
            1) per le utenze può dare la disdetta il curatore in autonomia o necessita di autorizzazione del comitato dei creditori (o del giudice delegato se non è costituito il cdc)?
            2) e con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato.
            Grazie in anticipo, ma sono un giovane curatore e non vorrei commettere errori di interpretazione delle norme.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              17/07/2020 19:57

              RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione Enel

              I contratti di somministrazione (di luce, acqua, gas, telefono, ecc.) così come quelli di lavoro entrano, a seguito del fallimento dell'utente o del datore di lavoro, in una fase di sospensione in attesa della scelta del curatore di subentrare o sciogliersi da detti rapporti, per cui trova applicazione il primo comma dell'art. 72 l. fall. che richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori e, quindi, in via sostituiva, del giudice delegato quando il comitato non è ancora costituito.
              Per i rapporti di somministrazione, tuttavia, è preferibile che il curatore, ove non abbia necessità di utilizzare i servizi, dia immediata comunicazione dello scioglimento (e poi si fa autorizzare) e chieda il discatto dlle utenze perché, non essendo necessarie formule sacramentali, potrebbe di fatto utilizzare per esempio l'energia elettrica e da questo l'Enel (o chi per esso) potrebbe dedurre che vi sia stato subentro, con le conseguenze di cui all'art. 74.
              Zucchetti SG srl