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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda di ammissione Equitalia - Aggio di riscossione coattivo
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Alberto Bombardelli
Trento18/11/2014 11:50Domanda di ammissione Equitalia - Aggio di riscossione coattivo
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere una vostra opinione con riferimento all'opportunità, di riconoscere o meno, un certo grado di privilegio all'aggio coattivo di riscossione, richiesto dal concessionario. Equitalia Nord Spa negli ultimi due anni ha iniziato a chiedere, i compensi per la sua attività esattoriale in via privilegiata, o meglio con lo stesso grado di privilegio con cui vengono insinuati i crediti, sulla base dei quali viene calcolato l'aggio stesso.
La circolare del 20 gennaio 2010 del Dott. Lamanna, giustificava la richiesta del privilegio sui compensi di riscossione, e riteneva pertanto fondata la sua ammissione allo stato passivo con tale grado, nel caso in cui il concessionario avesse posto in essere, prima della sentenza di fallimento, procedure esecutive e quindi, facendo riferimento all'art. 2749 C.C., vi era estensione di privilegio del credito. Il creditore istante, Equitalia Nord Spa, richiede quindi l'aggio sempre in via privilegiata sostenendo che l'attività da lei prestata, per il recupero del credito, è sempre da considerarsi esecutiva, essendo la cartella di pagamento assimilabile all'atto di precetto.
L'orientamento del Tribunale di Trento pare quello di riconoscere all'aggio lo stesso privilegio del credito su cui è calcolato, laddove il ruolo sia stato trasmesso dall'ente impositore al concessionario in epoca anteriore al fallimento, e di escludere invece il riconoscimento nel momento in cui il ruolo viene trasmesso dopo il fallimento, seguendo l'orientamento della circolare sopracitata del Tribunale di Milano.
Alla luce di due recenti sentenze della Corte di Cassazione ci sembra che questo orientamento possa considerarsi superato. Sia con la sentenza nr. 11230 del 10/05/2013 che con la nr. 7868 del 03/04/2014, la Suprema Corte sostiene che l'aggio di riscossione coattivo spetta al concessionario quale compenso per l'attività svolta per il recupero dei crediti su incarico conferito dall'ente impositore (Agenzia delle Entrate). Secondo l'orientamento della Cassazione l'aggio non è in alcun modo considerabile quale accessorio del tributo e pertanto, al pari delle spese legali sostenute da un qualsiasi creditore per far valere il proprio credito in via giudiziale, tali spese possono essere riconosciute solamente al chirografo.
Sarebbe quindi la natura stessa dell'aggio, quale servizio reso all'ente impositore e non quale accessorio del credito, a far si che lo stesso non sia assistito da alcun privilegio.
Se si segue l'orientamento della Cassazione quindi non si vede ragione per ammettere allo stato passivo con qualsivoglia privilegio.
Come si deduce da quanto sopra, la questione in oggetto pare dibattuta, rimaniamo in attesa di un vostro riscontro e ringraziamo per la collaborazione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/11/2014 20:01RE: Domanda di ammissione Equitalia - Aggio di riscossione coattivo
Classificazione: PRIVILEGI / SPESE PROCESSUALIIn risposta ad altra simile domanda ci eravamo limitati a riportare la massima della sentenza di Cass. 03/04/2014, n. 7868, conforme ad altre precedente, Cass. 10/05/2013 n. 11230, ora lei cui chiede un giudizio su dette decisoni.
Noi condividiamo l'impostazione della Corte, anche se per la verità non sembra molto motivata, perché, a differenza del cessato regime degli aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, con la conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo, ora il compenso di riscossione stabilito a favore del concessionario del servizio riscossione tributi e' posto a carico, a seconda dei casi, dell'ente impostore ovvero del contribuente, e in via esclusiva carico di quest'ultimo in caso di riscossione coattiva del tributo, per cui costituisce un credito personale del concessionario nei confronti del contribuente esecutato, del tutto distinto come titolo del credito tributario. Non può, pertanto, l'aggio configurarsi come un accessorio del credito tributario, proprio perché questo trova il suo fondamento nell'obbligo dei consociati di partecipare, secondo la propria capacità contributiva, alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), mentre il credito per compensi costituisce, come detto, la remunerazione del servizio di riscossione e garantisce le risorse economiche e gli incentivi necessari per il buon funzionamento dell'apparato.
Questa autonoma causa del credito per aggio impedisce anche di estendere ad esso il privilegio attribuito al tributo passando attraverso il primo comma dell'art. 2749 c.c., secondo il quale il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione in quanto il compenso per riscossione coattiva non costituisce l'indennizzo delle spese giudiziali di esecuzione (distintamente previsto e calcolato), ma rappresenta il rimborso forfettario degli oneri organizzativi, anche stragiudiziali, derivanti dalla difficoltà di esazione del credito.
Di conseguenza, se il credito per compensi di riscossione coattiva non può qualificarsi ne' come accessorio del tributo ne' come spese ordinarie di intervento nell'esecuzione, non gode di privilegio del privilegio che assiste il credito per il tributo, né in via diretta quale accessorio né in via mediata quale spese di intervento nell'esecuzione, per cui non rimane, ove l'aggio venga riconosciuto, che l'ammissione in chirografo.
Zucchetti SG Srl
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