Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

sentenza non passata in giudicato - concordato preventivo revocato e fallimento

  • Barbara Baldoni

    Forlì (FC)
    25/02/2014 17:18

    sentenza non passata in giudicato - concordato preventivo revocato e fallimento

    Chiedo un confronto in merito alla presente situazione: una società Alfa in concordato preventivo (01.02.2013) con decreto di ammissione alla procedura poi revocato ai sensi dell'art. 173 L.F.. Si insinua un creditore che in data precedente il deposito della domanda di concordato aveva proposto un D.I. dichiarato provvisoriamente esecutivo in data antecedente la domanda di cui sopra ed opposto dalla società poi fallita. Segue il precetto ed il pignoramento negativo sempre in data antecedente il deposito della domanda di concordato. Viene poi revocato il concordato e dichiarato il fallimento (sentenza 13.11.2013 e deposito 18.11.2013). In data 16.10.2013 viene emessa una sentenza (ad oggi ancora non notificata)quindi non passata in giudicato che condanna la società poi fallita al pagamento delle spese liquidate in D.I. ed in sentenza. Il creditore si insinua per sorte, interessi moratori liquidati in decreto ingiuntivo, spese legali e vive (non documentate a parte la registrazione della sentenza) liquidate in D.I. ed in sentenza oltre alle spese per il precetto ed il pignoramento negativo. Posto che nel concordato preventivo non si perde la legittimità attiva o passiva, a mio avviso poiché la sentenza alla data della dichiarazione di fallimento non è passata in giudicato, non è opponibile alla massa dei creditori. Pertanto ammetterei il credito per sorte in chirografo (tale era) oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza alla data del deposito della domanda di concordato escludendo le spese di giustizia liquidate perché non opponibile alla massa dei creditori. Escluderei altresì le spese legali di precetto in quanto atto che la parte può sottoscrivere personalmente senza bisogno di assistenza tecnica (fra l'altro non documentate), non riconoscerei le spese vive in quanto non documentate (neppure quelle del pignoramento). Gradirei un Vostro autorevole parere.
    • Barbara Baldoni

      Forlì (FC)
      26/02/2014 07:35

      RE: sentenza non passata in giudicato - concordato preventivo revocato e fallimento

      Correggo " legittimazione".....
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/02/2014 12:35

      RE: sentenza non passata in giudicato - concordato preventivo revocato e fallimento

      Classificazione: STATO PASSIVO / RISERVE
      Proprio perché, come lei ben dice, nel concordato preventivo non si perde la legittimazione attiva o passiva, la sentenza emessa in questa fase è opponibile al debitore e, quindi, alla massa del successivo fallimento, come ogni sentenza emessa nei confronti di un soggetto che poi fallisce. Il fatto che alla data del fallimento questa sentenza non sia ancora passata in giudicato comporta l'applicazione dell'art. 96, comma secondo, num. 3), per il quale "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione". Al di là della formulazione non del tutto felice della norma, essa sta a significare che il sede di verifica del passivo o si ammette il credito portato dalla sentenza (ovviamente si fa l'ipotesi che il creditore utilizzi la sentenza per l'ammissione), che equivale ad accettazione della stessa e rinuncia alla impugnazione, oppure, se si intende non accogliere ciò che nella sentenza è statuito, il curatore deve proporre impugnazione, ovviamente nei termini di legge, della stessa avanti al giudice ordinario, altrimenti quella sentenza passa in giudicato e il giudice delegato non può modificarla.
      Questo vale per tutto ciò che nella sentenza è statuito, e, quindi per il capitale, interessi determinati, e spese liquidate; ciò che il curatore può proporre di modificare, senza necessità di impugnare la sentenza, sono le voci non previste nella sentenza o comunque indicate e non quantificate, come potrebbe essere il calcolo degli interessi ove nella sentenza non siano quantificati, o potrebbero essere, nel suo caso, le spese del precetto e del pignoramento, che, comunque sono dovute, in quanto il creditore ha azionato, come era suo diritto, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nel momento in cui poteva farlo.
      Problema ancora diverso è, per le voci che non precisate nella sentenza, valutare, una volta ritenuto che possano essere ammesse al passivo, se queste siano fornite di prova, per cui, ad esempio il creditore se non prova che ha eseguito il pignoramento non può chiedere le spese relative. Il fatto poi che questo sia risultato negativo è rilevante solo ai fini del privilegio ex art. 2755 c.c.
      Zucchetti SG Srl