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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda di rivendica leasing immobiliare
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Armando Sorrentino
Portici (NA)30/11/2014 19:13domanda di rivendica leasing immobiliare
Una società di leasing ha presentato domanda di rivendica per la restituzione di un locale commerciale concesso in leasing alla società fallita producendo soltanto il rogito notarile da cui si evinceva soltanto che era la proprietaria dell'immobile ma ometteva di allegare il contratto di leasing. La domanda di rivendica su parere del curatore è stata rigettata dal G.D. per carenza di documentazione.
Il curatore aveva trasmesso il progetto di stato passivo alla società di leasing in cui aveva indicato come motivo di esclusione la mancata allegazione del contratto, ma la società non ha ritenuto di trasmetterlo. Oggi ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo al giudice di ordinare al curatore di esibire le fatture di leasing e tutti i documenti a supporto del contratto.
Vorrei sapere se la società di leasing poteva omettere di allegare il contratto di leasing ed essere comunque legittimata alla richiesta di restituzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/12/2014 21:18RE: domanda di rivendica leasing immobiliare
Classificazione: RIVENDICA E RESTITUZIONEIl terzo che intende sottrarre alla garanzia dei creditori i beni reclamati deve dare la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto vantato sugli stessi ed offrire, quindi, la prova del diritto di proprietà (o altro diritto reale) da lui vantato su detti beni, incombendo sulla controparte che contesta la pretesa l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi del diritto azionato.
Nel caso, il rigetto per carenza di documentazione per il fatto che non era stato prodotto il contratto di leasing poggia evidentemente sulla considerazione (valida per la verità più per i beni mobili che per gli immobili, per la presunzione di appartenenza dei primi presso la casa o azienda del debitore) che il terzo, agendo in rivendica, deve fornire la prova anche della sua proprietà attuale sui beni che intende sottrarre all'esproprio. E, poiché, l'unico modo per dimostrare la proprietà attuale è quello di dimostrare sia di averla acquistata, sia di non averla trasferita al fallito o perduta a favore di questo successivamente all'acquisto, è chiaro che il terzo non può limitarsi a fornire la prova di essere stato proprietario in passato, nulla escludendo che egli abbia poi trasferito la proprietà proprio al fallito, ma deve fornire la prova di essere ancora proprietario al momento della declaratoria di fallimento; e questa prova può essere data solo tramite la dimostrazione che la cosa al momento dell'esecuzione era detenuta dal debitore senza titolo o era stata a lui affidata a titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, tramite, cioè, la dimostrazione dell'esistenza di un titolo giustificativo della disponibilità in capo al fallito diverso dalla proprietà, come appunto potrebbe essere la concessione in leasing.
Noi pensiamo che il giudice abbia fatto questo ragionamento, giacchè, in questa ottica, la presenza del contratto di leasing o di altra documentazione che giustificasse la detenzione del bene da parte del debitore a titolo diverso dalla proprietà, diventava indispensabile; a maggior ragione la presenza di detta documentazione sarebbe stata indispensabile ove la domanda del terzo fosse rapportabile non alla rivendica di un diritto reale di proprietà ma ad un diritto restitutorio di natura obbligatoria, in quanto la fonte del rapporto, in tal caso, sarebbe stato appunto il contratto di leasing.
Questo quanto al merito del provvedimento, che è discorso completamente diverso da quello che attiene alla legittimazione; chiunque può far valere in giudizio una pretesa, salvo poi a subirne le conseguenze ove non fornisca la prova dei suoi assunti; conseguenza che nel caso è stato il rigetto della domanda (ossia il giudice ha riconosciuto che la società era legittimata alla rivendica- e del resto aveva prodotto il titolo della proprietà- ma non aveva fornito una prova idonea per accoglierla), che ha costretto la società di leasing a proporre opposizione, nel corso della quale il tribunale valuterà se la prova fornita e fornenda con la richiesta di esibizione sarà sufficiente.
Zucchetti Sg srl
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