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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
avviso di sloggio e canoni in prededuzione
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Simona Baldassarre
Buccinasco (MI)28/01/2014 22:27avviso di sloggio e canoni in prededuzione
Egregi esperti, come vanno considerati gli importi maturati post fallimento dalla proprietà dei locali oggetto di contratto di locazione dei locali sede della società fallita posto che l'avviso di sloggio è stato notificato qualche giorno dopo la sentenza di fallimento e che il giorno fissato per lo sloggio, è stato dato un termine per la riconsegna dei locali? Tale termine, 40 gg. con in mezzo le festività Natalizie, non potrà essere rispettato in quanto non è stato possibile ad oggi redigere l'inventario per inagibilità dei locali e che, ad ogni modo, il contenuto degli stessi è ingente sia in termini di mobilio che di documentazione. La proprietà ne ha chiesto la prededuzione senza darne una definizione precisa: locazione/indennità di occupazione. L'importo mensilmente richiesto è pari a quello indicato nel contratto di locazione, è corretto?
Il contratto deve intendersi risolto alla data della convalida di sfratto? E se si, questo, oltre a tutti gli altri dubbi già sollevati, cosa comporterebbe in termini di accoglimento al passivo? Preciso che non vi è margine di trattativa per indennità inferiori, nè tolleranza riguardo all'impossibilità oggettiva di asportare i beni posto che il fallimento è senza fondi.
Ringrazio anticipatamente.
rag. Simona Baldassarre-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2014 19:50RE: avviso di sloggio e canoni in prededuzione
Sono determinati nella fattispecie le date. Se, come pare di capire, l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità è stata emessa in confronto del conduttore prima del suo fallimento e non è stata fatta opposizione, essa ha efficacia di giudicato sull'esistenza d'una locazione tra le parti, oltreché sulla risoluzione della locazione stessa e la condanna al rilascio dell'immobile; l'intimazione di sfratto per morosità rappresenta, infatti, l'esercizio in forma speciale dell'azione costitutiva di risoluzione per inadempimento e di quella di condanna al rilascio dell'immobile, come peraltro può desumersi da quanto previsto dagli art. 664 e 669 c.p.c. che fanno conseguire in modo esplicito, alla convalida la risoluzione del rapporto.
Questo significa che, al momento del fallimento, il contratto di locazione era già risolto per cui non può trovare applicazione il terzo comma dell'art. 80, per il quale "in caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati si applica"; ulteriore conseguenza è che, essendo venuto meno il contratto prima del fallimento, lei occupa l'immobile già locato dal fallito senza titolo. Di conseguenza il locatore può chiedere, in prededuzione e per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, il pagamento di una somma corrispondente al prezzo della occupazione senza titolo, che viene determinato sulla base dei canoni di locazione correnti nella zona o addirittura nell'importo proprio del cacone pagato in precedenza. Ovviamente il locatore creditore deve specificare la causa della sua richiesta e se lei contesta gli importi (su cui può esserci dubbio) o la collocazione in prededuzione (che però è sicura) egli dovrà insinuarsi al passivo per far valere il suo credito, così come comunque deve fare per far valere i crediti per i canoni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Discorso completamente diverso riguarda lo sloggio, perché la consegna del bene è un'azione esecutiva che incorre nel divieto di cui all'art. 51, per cui il locatore non può proseguire in quel procedimento ma può far valere le sue pretese restitutori con una domanda di rivendica e restituzione nel giudizio di verifica.
Zucchetti Sg Srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)10/06/2017 15:46RE: RE: avviso di sloggio e canoni in prededuzione
Buon giorno, sempre in merito alla possibilità da parte del proprietario di porre in essere lo sloggio.
Nell'ordine:
1) ordinanza di sfratto ante fallimento;
2) società in bonis (e successivamente dichiarata fallita) concede in affitto la propria azienda a soggetto terzo, senza trasferire, espressamente, il contratto di locazione e senza che intervenga la comunicazione ex art. 36 L. 392/1978;
3) società (poi dichiarata fallita) presenta domanda di concordato in bianco;
4) tentativo di sloggio da parte del proprietario, sempre ante fallimento, non eseguito in quanto l'ufficiale giudiziario accerta la presenza di un soggetto terzo;
5) proprietario notifica allora atto di precetto per rilascio dell'immobile anche al terzo, senza ottenere alcun riscontro;
6) notifica di avviso di sloggio anche al terzo;
7) società non presenta domanda di concordato ed è dichiarata fallita;
8) post fallimento è fissata la data per dare esecuzione allo sloggio.
Il proprietaro ritiene di poter dar seguito allo sloggio in quanto l'occupante non è fallito, la Procedura non ha il possesso dei locali e nemmeno titolo per fare opposizione.
Ritenente che in detto contesto possa considerarsi superata la previsione di cui all'art. 51 L.F.?
Molte grazie per la collaborazione.
Con i migliori saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/06/2017 20:05RE: RE: RE: avviso di sloggio e canoni in prededuzione
Non è che è superata la disposizione di cui all'art. 51, è che essa nonn trova applicazione alla fattispecie in quanto il proprietario non procede all'esecuzione contro il fallito o il fallimento ma contro il terzo che detiene il suo immobile. Quello che il fallimento potrebbe fare, ove ne avesse interesse, è una opposizione di terzo per sostenere che poiché il bene immobile era stato locato al soggetto poi fallito, il godimento dello stesso è ancora del fallimento in quanto la locazione continua; ma il mancato pagamento dei canoni nel passato non induce a seguire questa strada, a meno che l'immobile non sia elemento essenziale per l'esercizio dell'attività (come per un albergo o un ristorante, ad esempio) e si cerca di vender il complesso aziendale nel suo complesso.
Zucchetti Sg srl
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