Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio Iva e spese generali professionisti

  • Piero Mussida

    Casalpusterlengo (LO)
    24/01/2018 19:05

    Privilegio Iva e spese generali professionisti

    L'art.1 comma 474 della legge 205/2017 ha disposto la modifica dell'art.2751-bis comma 1 n.2 del c.c.: "All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: <le retribuzioni dei professionisti> sono inserite le seguenti: <compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto>".
    A ciò si aggiunga che, secondo un autorevole orientamento giurisprudenzale, il privilegio ex art.2751-bis n.2 c.c. non andrebbe riconosciuto sulle spese generali addebitate dagli avvocati, atteso che esse non sono assimilabili al compenso (conforme Cassazione Civile, Sez.6 - n.26893/2013).
    A fronte di quanto sopra rappresentato sono a chiedere una vostra opinone in merito:
    a) alla decorrenza dell'applicabilità dell'art.1 comma 474 L.205/2017 (compensi per prestazioni professionali conclusesi dall'01/01/2018 in poi, ovvero compensi fatti valere dall'01/01/2018 in poi, ovvero domande di ammissione allo stato passivo ancora pendenti all'01/01/2018?);
    b) alla conferma della correttezza dell'esclusione del privilegio ex art.2751-bis n.2 c.c. alle spese generali riferite agli avvocati.
    Grazie per la cortese attenzione.
    P.M.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/01/2018 19:47

      RE: Privilegio Iva e spese generali professionisti

      Circa la decorrenza della nuova disposizione da lei richiamata ci siamo già più volte pronunciati sostenendo che il nuovo privilegio può essere fatto valere immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dopo l'1.1.2018, indipendentemente dall'epoca cui si riferisce la prestazione, perché il privilegio è sì una caratteristica del credito, ma assume rilevanza nel momento in cui il credito viene azionato in un concorso (anche nell'esecuzione individuale se vi sono più creditori partecipanti), posto che la collocazione rileva solo in rapporto con altri creditori che partecipano sullo stesso patrimonio nel caso questo sia insufficiente per la soddisfazione di tutti.
      Questa posizione l'abbiamo desunta dalla sentenza n. 170 del 2013 della Corte Costituzionale (che, infatti, richiamiamo espressamente fin dalla prima risposta in materia data alla dott.ssa R. De Santis) che, nel dichiarare illegittima l'estensione retroattiva delle modifiche apportate all'art. 2752 c.c. anche ai casi di crediti sorti anteriormente alla novella, così si esprime: "Al riguardo deve anzitutto osservarsi che la disposizione di cui all'art. 23, comma 37, ultima parte - secondo cui l'estensione del privilegio «si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto» - non può avere altro significato che quello di consentire la ricollocazione in sede privilegiata di un credito ammesso al chirografo in uno stato passivo esecutivo già divenuto definitivo.
      Infatti, secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l'introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere. Dunque, una previsione come quella contenuta nel comma 37, non può avere altro significato che quello di estendere retroattivamente l'applicabilità della nuova regola, oltre ai casi consentiti in base ai principi generali e cioè a quelli in cui lo stato passivo esecutivo è già definitivo".
      Sappiamo bene che si può anche pervenire a diversa soluzione alla luce della giurisprudenza che finora ha affermato la natura non prededucibile del credito per rivalsa Iva (in particolare, cfr. Css. n. 8222/2011, il cui principio è stato di recente richiamato più sinteticamente da Cass. 1034/2017), ma si può anche controbattere che la S. Corte, nel confermare e motivare il principio di concorsualità del credito da rivalsa IVA, prescinde dall'individuazione del momento in cui il credito da rivalsa sorge, e questo credito potrebbe essere geneticamente collegato alla fatturazione. Inoltre è anche da valutare se la causa del credito che giustifica il privilegio per il compenso, che è indubbiamente la prestazione, sia la stessa che giustifica il privilegio per rivalsa Iva e, comunque, resta da conciliare dette decisioni (e altre), se interpretate nel senso di far risalire la nascita del credito per rivalsa Iva all'epoca della prestazione effettuata, con conseguente applicazione della nuova norma soltanto alle prestazioni rese dopo l'1.1.2018, con le argomentazioni della Corte Costituzionale sopra richiamate.
      Quanto alla estensione del privilegio alle spese (questione non interessata dalla nuova disposizione sul credito Cap e rivalsa Iva) va ricordato che l'art. 2751bis n. 2 c.c. attribuisce il privilegio al solo credito per "retribuzione" dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera, da cui si deduce che il credito per spese non rientra nella previsione normativa, anche perché il professionista ha diritto a chiedere un fondo spese, per cui se non lo fa ne subisce le conseguenze.
      Zucchetti SG srl
      • Luana Berti

        MONDAVIO (PU)
        13/04/2018 17:52

        RE: RE: Privilegio Iva e spese generali professionisti

        Buongiorno, in riferimento a quanto su evidenziato, e trovandomi in una procedura da sovraindebitamento Legge 3/2012 iniziata con l'accordo nel 2017 e convertita in liquidazione del patrimonio a febbraio 2018 vorrei la vostra opinione in merito alla correttezza o meno della redazione del progetto di stato passivo inviato in questi giorni in quanto:
        1) ho escluso il privilegio delle spese forfettarie e anticipate dei professionisti inserendoli in chirografo;
        2) ho anche escluso il privilegio dell'iva e della cassa, in quanto i crediti dei professionisti derivavano principalmente dall'accordo attestato nel 2017 e quindi sorti e maturati prima della legge di bilancio considerando quindi la norma non retroattiva.
        Grazie della vostra opinione
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/04/2018 20:02

          RE: RE: RE: Privilegio Iva e spese generali professionisti

          Sul punto sub 1) siamo d'accordo.
          Sul punto sub 2) ci siamo già espressi in modo difforme dalla sua soluzione nella risposta che precede, cui rinviamo.
          Zucchetti SG Srl