Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza per fissare udienza tardive

  • Bruno Lucarini

    Cortona (AR)
    12/07/2017 09:54

    Istanza per fissare udienza tardive

    Buongiorno,
    mi trovo nella seguente situazione. Sto gestendo un fallimento in cui è già stato effettuato l'esame delle tempestive e il primo esame delle tardive. Il giudice non ha fissato un'ulteriore udienza per l'esame di eventuali domande tardive. Il decreto di esecutività dello stato passivo ha data 07/07/2016. Ho i seguenti dubbi:
    1) essendomi pervenuta una domanda di insinuazione in 23/06/2017 devo fare istanza al giudice per fissare una nuova udienza per le tardive?
    2) è corretto considerare ammissibili come tardive le domande che mi perverranno entro 07/08/2017? Riterrei infatti di applicare al termine del 07/07/2017 la sospensione feriale di 30 giorni.
    3) posso procedere con il formulare l'istanza per l'esame delle tardive in data 08/08/2017 in modo da raccogliere eventuali ulteriori domande di insinuazione tardive oppure esiste un termine entro il quale si deve richiedere al giudice la fissazione dell'udienza?
    Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione prestatami.
    Dott. Lucarini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/07/2017 19:04

      RE: Istanza per fissare udienza tardive

      La risposta è affermativa a tutte e tre le domande, con qualche precisazione. Il termine dell'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale per cui, considerata la sospensione dall'1 al 31 agosto del 2016, il termine finale scadrebbe il 7.8.2017, che cade però in periodo di sospensione feriale, sicchè il termine ultimo per la presentazione delle tardive diventa, a nostro avviso, il 31.8.2017. La S. Corte, infatti, con riferimento al termine annuale per le impugnazioni di cui all'art. 327 cpc (ante modifica) ed in periodo in cui il durata della sopensione era di 45 giorni, ha statuito che "Nel computo del termine lungo per impugnare la sentenza non notificata va considerata la sospensione feriale, dall'1 agosto al 15 settembre, che può operare anche due volte se, dopo la prima sospensione, il termine non sia decorso completamente al sopraggiungere del successivo periodo" (Cass. 24/06/2011, n. 13973)..
      Non avendo il giudice fissato un calendario per l'esame delle tardive, può chiedere immediatamente o attendere la citata scadenza per chiedere la fissazione dell'udienza per l'esame delle tardive.
      Zucchetti SG srl